L.R. FVG 20/2006
Norme in materia di cooperazione sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e promuove la cooperazione sociale in Friuli Venezia Giulia, istituisce l’Albo regionale, regola incentivi e contributi, convenzioni con le PA, appalti riservati, bilancio sociale e organi consultivi. Molte previsioni riguardano procedure e finanziamenti regionali/provinciali oggi legati a regimi e annualità specifiche, con norme transitorie e abrogazioni del previgente sistema.
Disciplina della cooperazione sociale nel Friuli Venezia Giulia
Disciplina della cooperazione sociale nel Friuli Venezia Giulia
La legge regionale definisce il ruolo della cooperazione sociale nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ne promuove lo sviluppo e ne regola l’integrazione con il sistema dei servizi pubblici. La disciplina riguarda in particolare l’Albo regionale, gli incentivi economici, le convenzioni con le amministrazioni pubbliche, gli strumenti di programmazione e alcuni obblighi organizzativi delle cooperative iscritte.
Finalità, ruolo della cooperazione sociale e criteri di valorizzazione
La Regione riconosce la cooperazione sociale come forma di autogestione e partecipazione dei cittadini a finalità solidaristiche, di sviluppo economico locale, sostegno alle fasce deboli e costruzione di reti civiche. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi partecipano alla programmazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo la disciplina regionale di settore.
La legge individua alcune linee di intervento regionali:
- istituzione e regolazione dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
- previsione di incentivi e agevolazioni;
- definizione dei contenuti delle convenzioni-tipo con le pubbliche amministrazioni;
- criteri di selezione delle cooperative con cui stipulare convenzioni;
- principi di raccordo con servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e sviluppo dell’occupazione.
La Regione valorizza in particolare le cooperative che presentano:
- partecipazione democratica di soci, lavoratori e destinatari;
- stabile radicamento territoriale;
- orientamento verso persone bisognose di aiuto;
- efficacia dei percorsi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- presenza di persone svantaggiate in misura superiore al minimo legale;
- capacità di innovazione organizzativa e operativa.
Albo regionale delle cooperative sociali: struttura e iscrizione
L’Albo regionale delle cooperative sociali è istituito presso la Direzione centrale attività produttive ed è pubblico. È articolato in tre sezioni:
- cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
- cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- consorzi di cooperative sociali.
Le cooperative che svolgono entrambe le attività possono iscriversi in entrambe le sezioni, se lo statuto indica il collegamento funzionale tra lo svantaggio dei lavoratori e gli ambiti di attività e se è garantita la netta separazione delle gestioni. In tal caso, il requisito numerico dei lavoratori svantaggiati si calcola solo sul personale del settore di tipo b).
L’iscrizione all’Albo è condizione per:
- stipulare le convenzioni previste dalla legge;
- partecipare alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali;
- accedere all’accreditamento necessario per contratti con il sistema pubblico;
- ottenere le agevolazioni regionali.
Possono iscriversi le cooperative sociali e i consorzi con sede legale in Friuli Venezia Giulia che risultino iscritti anche nella sezione h) del Registro regionale delle cooperative e nella sezione mutualità prevalente dell’Albo delle società cooperative statale. La domanda va presentata alla Direzione con indicazione della sezione prescelta, degli ambiti di attività, dei numeri di iscrizione nei registri richiesti e, per le cooperative di tipo a), delle caratteristiche professionali degli operatori.
Alla domanda devono essere allegati:
- dichiarazione sulla composizione della compagine sociale;
- per le cooperative di tipo b), dichiarazione sulla presenza di lavoratori svantaggiati nelle percentuali minime di legge.
La Direzione può chiedere integrazioni o rettifiche istruttorie e, in caso di mancato adempimento nei termini o di carenza dei requisiti, rigetta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta con decreto del direttore del Servizio competente e comunicata all’interessato.
Mantenimento dell’iscrizione, sospensione e cancellazione
Ai fini della permanenza nell’Albo rilevano alcune irregolarità che si protraggano per oltre 90 giorni continuativi:
- riduzione dei lavoratori svantaggiati sotto il minimo legale per le cooperative di tipo b);
- superamento del numero di soci volontari consentito;
- riduzione del numero di cooperative aderenti nel consorzio sotto il minimo richiesto.
Le cooperative e i consorzi iscritti devono comunicare l’irregolarità entro 120 giorni dalla sua insorgenza; la comunicazione tra 120 e 150 giorni è considerata tardiva. Devono inoltre comunicare l’avvenuto ripristino della regolarità entro 120 giorni. Ogni anno, entro il 31 gennaio, va trasmessa una nota informativa sulla base sociale.
La sospensione dall’Albo si applica, tra l’altro, quando vi sia comunicazione di irregolarità non seguita dal ripristino nei termini o quando la comunicazione sia tardiva. La sospensione è revocata se viene documentato il riequilibrio della compagine sociale o lavorativa.
La cancellazione interviene in varie ipotesi, tra cui:
- perdita dell’iscrizione richiesta nei registri presupposti o sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge;
- mancato riequilibrio della compagine entro i termini fissati;
- mancato ripristino dell’attività coordinata nelle cooperative a oggetto plurimo;
- mancata regolarizzazione nei casi di diffida;
- violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro o dei contratti collettivi applicabili.
L’ente cancellato può ripresentare domanda solo dopo 365 giorni dal provvedimento di cancellazione. Contro rigetti, sospensioni e cancellazioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni.
Tenuta dell’Albo, pubblicità e soci volontari
La tenuta dell’Albo è affidata al conservatore del Registro regionale delle cooperative. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale regionale; l’Albo è pubblicato semestralmente anche sul sito internet regionale.
Ai fini dell’iscrizione e del mantenimento, il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla normativa generale sulle cooperative.
Sistema degli incentivi: competenze regionali e provinciali
La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo, monitoraggio e regolazione del sistema di incentivazione della cooperazione sociale. Trasferisce annualmente risorse alle Province e definisce con regolamento criteri e modalità di riparto. Cura inoltre i rapporti con Unione europea, Stato e altre Regioni.
Alle Province spettano la programmazione e l’attuazione degli interventi contributivi, oltre alla promozione di progetti non economici per la cooperazione sociale, l’occupazione e la diffusione di strumenti di relazione tra cooperative e pubbliche amministrazioni. Le Province possono anche finanziare enti pubblici e società a partecipazione pubblica per incentivare le convenzioni ex legge 381/1991, coprendo fino al 20% del valore della convenzione, secondo il numero di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.
Le Province possono inoltre stipulare intese con l’INPS per l’erogazione di determinati contributi.
Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale
Presso la Direzione è istituito il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, con compiti di parere e proposta in materia di incentivazione, analisi dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e approfondimento delle questioni relative alle condizioni di lavoro e alle convenzioni.
Il Comitato:
- è nominato con decreto del Presidente della Regione;
- dura in carica quattro anni;
- è composto da rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni, di Federsanità-ANCI, del movimento cooperativo, delle organizzazioni sindacali e del mondo della disabilità;
- può funzionare anche in assenza di alcune designazioni, se non effettuate entro 30 giorni;
- si riunisce almeno una volta l’anno;
- opera senza compensi, con solo rimborso spese per i componenti esterni.
Persone svantaggiate ai fini degli incentivi
Ai soli fini degli interventi contributivi regionali sono considerate persone svantaggiate:
- i soggetti indicati dalla legge statale sulle cooperative sociali;
- altre persone in stato o rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili previste dalla disciplina comunitaria sugli aiuti all’occupazione.
La condizione deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, restando fermo il diritto alla riservatezza.
Contributi e altre forme di sostegno
Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’Albo possono ottenere contributi per:
- investimenti aziendali;
- consulenze su innovazione, promozione commerciale, qualità, certificazione, organizzazione aziendale, bilancio sociale e miglioramento ambientale e dei luoghi di lavoro;
- spese di costituzione e primo impianto.
Le cooperative di tipo b) possono ottenere anche contributi per:
- costi salariali delle persone svantaggiate;
- costi di trasporto collegati all’occupazione di tali persone;
- costi del personale addetto all’assistenza e formazione;
- iniziative per l’inserimento sociale attivo delle persone svantaggiate.
I consorzi iscritti possono inoltre ricevere contributi per servizi esterni di consulenza e assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative consorziate. Un regolamento disciplina il cumulo con altri incentivi pubblici.
Obblighi dei beneficiari, rendicontazione e vincoli sui beni
Per ottenere gli incentivi, il legale rappresentante deve dichiarare, già con la domanda, il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi applicabili. Dopo la concessione, la dichiarazione va reiterata annualmente per i due anni successivi.
La falsità delle dichiarazioni comporta decadenza dal contributo e, se il contributo è già stato erogato, obbligo di restituzione solidale con interessi legali.
La rendicontazione segue la disciplina regionale sul procedimento amministrativo, con produzione di idonea documentazione giustificativa. Le Province possono chiedere in qualsiasi momento gli originali.
I beni finanziati devono mantenere la destinazione e non possono essere alienati per:
- 3 anni, se mobili;
- 5 anni, se immobili.
Il termine decorre dall’approvazione della rendicontazione, salvo gli immobili oggetto di lavori, per i quali decorre dall’ultimazione dei lavori. In caso di violazione si applicano le regole regionali sulla revoca e sul recupero delle somme. È possibile, in casi motivati, autorizzare il mutamento anticipato di destinazione o la sostituzione dei beni mobili obsoleti o inutilizzabili.
Procedimenti contributivi per beni immobili
Per gli interventi su immobili, il contributo è determinato sulla spesa ammissibile valutata dalla struttura tecnica competente sulla base del progetto. Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini di inizio e fine lavori, con possibilità di proroghe.
Non sono finanziabili opere che non rispettino la disciplina sul superamento delle barriere architettoniche. I contributi in conto capitale possono essere anticipati fino all’80% con fideiussione o polizza assicurativa. I contributi pluriennali possono essere erogati tramite ruoli di spesa annuali, previa garanzia.
La commisurazione definitiva avviene dopo i controlli sulla regolarità dei lavori, sulla conformità dell’opera al progetto ammesso e sulla corrispondenza alla rendicontazione. Per le strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative si applica anche la normativa di settore e le iniziative devono essere coerenti con la programmazione regionale.
Effetti della sospensione o cancellazione sull’erogazione dei contributi
La sospensione dall’Albo comporta l’applicazione delle regole regionali sulla sospensione dei procedimenti e blocca comunque la liquidazione e l’erogazione dei contributi, anche anticipati. La cancellazione durante il vincolo di destinazione determina la decadenza dagli incentivi e la restituzione proporzionale del contributo.
Per i contributi pluriennali, se la cancellazione interviene dopo il vincolo di destinazione, l’incentivo è revocato dalla data della cancellazione. In alcuni casi gli effetti della cancellazione retroagiscono alla sospensione o al momento in cui l’irregolarità si è manifestata.
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e criteri di selezione
La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra cooperative sociali e amministrazioni pubbliche regionali per la fornitura di beni e servizi oggetto delle convenzioni previste dalla legge statale sulle cooperative sociali.
Gli schemi devono disciplinare, tra l’altro:
- finalità e oggetto;
- durata;
- requisiti del personale;
- formazione;
- ruolo dei volontari;
- beni e attrezzature;
- autorizzazioni e standard tecnici;
- norme sul lavoro e sulla sicurezza;
- corrispettivi e revisione prezzi;
- verifiche e vigilanza;
- inadempienze e risoluzione;
- assicurazioni;
- raccordo con gli uffici competenti;
- nei casi di cooperative miste, l’indicazione dei lavoratori impiegati nelle diverse attività;
- numero e tipologia delle persone svantaggiate, monte ore e piani individuali di inserimento;
- modalità di verifica della qualità dei beni o servizi.
Quando nel territorio provinciale esiste una pluralità di cooperative idonee e la spesa è almeno pari a 50.000 euro per annualità, IVA esclusa e nel rispetto della soglia comunitaria, la scelta del contraente avviene con procedura negoziata previo confronto tra almeno tre cooperative, con rotazione nella scelta di almeno una di esse. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando qualità del progetto, professionalità, occupazione di persone svantaggiate e sinergie con altri enti.
I Comuni possono considerare anche il luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte. Le convenzioni pluriennali devono prevedere la revisione periodica del prezzo. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
Appalti riservati, salari convenzionali e bilancio sociale
La legge rinvia alla normativa regionale sugli appalti pubblici per definire le modalità di partecipazione agli appalti riservati e le condizioni di esecuzione dei contratti in programmi di lavoro protetti.
Per le convenzioni e gli appalti nel territorio regionale possono applicarsi solo regimi di salari convenzionali autorizzati ai sensi della normativa statale.
Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’Albo devono redigere annualmente il bilancio sociale; tale adempimento è condizione per l’accesso agli incentivi e per l’accreditamento. La Giunta regionale definisce con atto di indirizzo principi, contenuti minimi e tempi di adeguamento graduale. Il bilancio sociale deve contenere informazioni sul coinvolgimento di soci, lavoratori e destinatari delle attività.
Ruolo nel sistema integrato dei servizi sociali e formazione
La cooperazione sociale è coinvolta anche nella programmazione, progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e servizi del sistema integrato sociale regionale, secondo la normativa vigente in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento.
La Regione individua inoltre specifiche iniziative di formazione professionale a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi nell’ambito della programmazione regionale di settore.
Trattamento dei dati personali, abrogazioni e regime transitorio
La Regione e le Province sono autorizzate a comunicare e diffondere dati personali non sensibili né giudiziari per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge. Possono inoltre trattare dati sensibili e giudiziari per finalità di interesse pubblico connesse all’Albo, agli incentivi, agli organi collegiali, alla vigilanza, al controllo e all’attività sanzionatoria.
Sono abrogate la previgente legge regionale sulla cooperazione sociale del 1992 e numerose sue modifiche successive. Tuttavia:
- la disciplina precedente sugli incentivi provinciali continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore del regolamento regionale che definisce le condizioni per gli interventi contributivi e ai procedimenti già in corso;
- tale regolamento doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- le iscrizioni già presenti nel vecchio Albo restano salve nell’Albo istituito dalla nuova legge, mantenendo l’ordine numerico;
- la verifica dei requisiti di permanenza doveva essere effettuata entro un anno dall’entrata in vigore;
- il requisito del bilancio sociale rileva per l’accesso agli incentivi e all’accreditamento nei tempi stabiliti dall’atto di indirizzo della Giunta.
La legge conferma inoltre l’esenzione IRAP per le cooperative sociali iscritte all’Albo, secondo la normativa regionale richiamata.
Norme finanziarie e decorrenza
Gli oneri derivanti da alcune disposizioni sono posti a carico di specifiche unità previsionali del bilancio regionale 2006-2008. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Attualità della disciplina
La legge contiene una disciplina organica ancora rilevante come quadro normativo regionale sulla cooperazione sociale, ma molte parti sono strettamente collegate a procedimenti, contributi, regolamenti attuativi, bilanci e termini ormai risalenti. Restano tuttavia utili le previsioni strutturali su Albo, convenzioni, requisiti organizzativi, vigilanza e principi di settore.
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