Cassazione Civile, Ordinanza n. 26813/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento IVA relativa all’anno d’imposta 2009 emessa nei confronti di una società cessionaria di un bene immobile, ritenuta coobbligata solidale del cedente ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, per asserita cessione a prezzo inferiore al valore normale. La CTR del Lazio aveva rigettato l’appello della società, valorizzando la mancata risposta all’invito dell’Ufficio a dimostrare la congruità del prezzo, la completezza della cartella e la regolare notifica dell’atto presupposto. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia e violazione dell’art. 60-bis per insussistenza dei presupposti della solidarietà; erronea affermazione della responsabilità solidale nonostante l’asserita mancanza di prova del prezzo inferiore; mancata considerazione della necessità di una colpevolezza del coobbligato; invalidità della cartella per difetto o tardività della notifica dell’atto prodromico; illegittimità della presunzione derivante dalla mancata risposta all’invito; omesso esame di documenti favorevoli; violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata contestazione della documentazione prodotta; illegittimità del ruolo straordinario nei confronti di un responsabile solidale dipendente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il terzo e l’ottavo motivo, dichiarando inammissibile quest’ultimo per novità in cassazione; ha accolto il secondo, il quinto e il sesto motivo, dichiarando assorbito il settimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo necessario un avviso di accertamento nei confronti del cessionario, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare criticamente le presunzioni poste a base della ripresa e valutare la prova contraria offerta dalla contribuente; non era corretto ritenere che la mancata risposta all’invito amministrativo precludesse ogni contestazione in giudizio.
Norme richiamate
art. 60-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
prevede una responsabilità solidale del cessionario per il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente in caso di cessione a prezzo inferiore al valore normale; la prova dell’operazione a prezzo inferiore può essere fornita dall’Amministrazione anche in via presuntiva, ma il cessionario può sempre offrire prova contraria documentale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 112 c.p.c.
il motivo di omessa pronuncia è respinto perché la CTR aveva comunque affrontato il tema dell’onere probatorio e della mancata risposta all’invito dell’Amministrazione.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la documentazione prodotta non fosse stata contestata; il motivo è stato assorbito dall’accoglimento degli altri motivi sulla prova.
art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere l’impugnabilità dell’atto e la tutela giurisdizionale, in relazione alla contestazione della mancata risposta all’invito amministrativo.
art. 11, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato insieme all’art. 15-bis per contestare l’emissione di un ruolo straordinario nei confronti di un responsabile solidale dipendente; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.
art. 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente in relazione al ruolo straordinario; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.
Massime di principio
- In materia di responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l’Amministrazione non è tenuta a notificare un autonomo avviso di accertamento al cessionario, essendo sufficiente la cartella di pagamento accompagnata da una comunicazione idonea a rendere noti l’omesso versamento del cedente e le ragioni della contestata incongruità del prezzo.
- La mancata risposta del contribuente all’invito dell’Amministrazione a dimostrare la congruità del prezzo non equivale, di per sé, a prova piena dei presupposti della pretesa e non preclude al contribuente di contestare in giudizio le presunzioni poste a base della ripresa.
- Quando la pretesa si fonda sulla vendita a prezzo inferiore al valore normale, il giudice deve verificare criticamente gli elementi presuntivi dell’Ufficio e valutare la prova contraria documentale offerta dal cessionario, che può consistere in dati oggettivi idonei a giustificare il minor corrispettivo.
- La responsabilità del cessionario ex art. 60-bis opera ex lege e non richiede, come presupposto autonomo, l’accertamento di una colpevolezza soggettiva del coobbligato.
- La censura proposta per la prima volta in cassazione, se richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, è inammissibile per novità.
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