Cassazione Civile, Ordinanza n. 02492/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Una proprietaria ha contestato davanti alla Corte d'appello l'indennità stabilita nel decreto di esproprio di un terreno di sua proprietà, deducendo che essa non corrispondesse al valore venale dell'area e che l'intervento pubblico avesse smembrato e distrutto un'azienda agricola specializzata. La Corte d'appello le aveva riconosciuto un'indennità di esproprio e, in aggiunta, un importo per il deprezzamento del fondo residuo determinato anche in ragione della perdita di un pozzo, ma aveva escluso il diritto a una somma autonoma per ricostruire il pozzo ex novo. Con il ricorso per cassazione la parte espropriata ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39, 40 e 43 l. n. 2359/1865, sostenendo che la perdita del pozzo, quale manufatto, dovesse essere indennizzata autonomamente e non assorbita nel deprezzamento del residuo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, per la contraddizione tra negazione dell'indennità autonoma e richiamo al costo del manufatto a nuovo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'inattendibilità del "listino Exeo" come base di stima; 4) ulteriore nullità per motivazione apparente sulla medesima questione; 5) violazione dell'art. 40 l. n. 2359/1865 e dell'art. 20 l. n. 865/1971 per avere attribuito al listino Exeo pari dignità rispetto agli atti di compravendita comparabili. Il consorzio ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la disciplina applicabile era quella previgente al DPR n. 327/2001 ma che, nel caso concreto, l'art. 40 l. n. 2359/1865 era pertinente solo per l'occupazione parziale e non l'art. 43, riferito a costruzioni, piantagioni e migliorie eseguite sul suolo espropriato. Poiché il pozzo insisteva sul suolo non espropriato, la sua perdita andava considerata come elemento di deprezzamento del fondo residuo e non come bene espropriato da indennizzare autonomamente. Ha inoltre affermato che la valutazione del valore del pozzo e del deprezzamento residuo appartiene al merito. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché miravano solo a contestare il metodo estimativo seguito dal consulente e recepito dalla Corte d'appello, che aveva motivato in modo congruo sull'uso combinato del listino Exeo e degli atti di compravendita comparabili. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato invocato per dedurre violazioni di legge
art. 360 c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 39 l. n. 2359 del 1865
richiamato dalla ricorrente in tema di indennità di espropriazione, ma ritenuto non decisivo ai fini della doglianza concreta
art. 40 l. n. 2359 del 1865
disciplina l'occupazione parziale e la quantificazione dell'indennità come differenza tra valore del bene prima e dopo l'occupazione
art. 43 l. n. 2359 del 1865
riguarda costruzioni, piantagioni e migliorie eseguite sul suolo espropriato; nel caso concreto è stato ritenuto inconferente perché il pozzo insisteva sul fondo non espropriato
art. 57 d.P.R. n. 327 del 2001
la sua applicabilità temporale dipende dalla data della dichiarazione di pubblica utilità, non dalla data di avvio/notizia della procedura
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza
art. 20 l. n. 865 del 1971
richiamato come parametro della censura sulla stima dell'indennità
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'espropriazione parziale, il danno al bene residuo si liquida tenendo conto della diminuzione di valore della porzione rimasta, e non con un'autonoma indennità per elementi non espropriati che insistano su tale porzione.
- L'art. 43 l. n. 2359/1865 si riferisce a costruzioni, piantagioni e migliorie eseguite sul suolo espropriato; non è la norma da applicare quando il bene lamentato come perduto si trovi sul fondo rimasto in proprietà del soggetto espropriato.
- La corretta individuazione della disciplina applicabile al procedimento espropriativo dipende, per il testo unico del 2001, dalla data della dichiarazione di pubblica utilità e non da un momento successivo di mera comunicazione o notizia della procedura.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice spiega in modo coerente il criterio di stima adottato; non sussiste nullità se la censura mira soltanto a sostituire una diversa valutazione del merito o un diverso metodo estimativo.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della stima tecnica recepita dal giudice di merito, se questa è sorretta da motivazione congrua e non meramente apparente.
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