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Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo dell’iscrizione nella White List e informazione interdittiva antimafia, con atti consequenziali di sospensione dei lavori, revoca o cancellazione da elenchi e risoluzione contrattuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego di rinnovo dell’iscrizione nella White List e l’informazione interdittiva antimafia adottati dalla Prefettura, nonché vari atti consequenziali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 84, 85, 89-bis, 90, 91, 92 e 94 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 30 del d.l. 189/2016, dell’art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, dell’art. 5-bis del d.l. 74/2012 e dell’art. 3 della l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria, carenza motivazionale, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Ha contestato la valorizzazione di segnalazioni e rapporti a carico dei soci non sfociati in condanne definitive, l’utilizzo di elementi già considerati in precedenti informative favorevoli, la durata dell’istruttoria, l’omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni difensive e dei rapporti economici con imprese controindicate, sostenendo che tali rapporti fossero sporadici e che la società, quale committente, non potesse essere influenzata dalle imprese subappaltatrici o fornitrici. Ha inoltre dedotto che la regolarità delle fatture fosse indice di trasparenza. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 92 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 67, comma 5, del medesimo decreto, di norme costituzionali, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illegittimità derivata e sviamento, sostenendo che l’interdittiva si fondasse su sospetti e determinasse una responsabilità oggettiva senza adeguato bilanciamento con i diritti fondamentali e la tutela economica dei soci. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 30 del d.l. 189/2016, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, per la mancata applicazione della prevenzione collaborativa. In corso di giudizio la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle ordinanze comunali di sospensione lavori e all’atto di avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ha inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in ragione del positivo esito del controllo giudiziario disposto dal giudice penale.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, affermando l’autonomia tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario. Il controllo giudiziario ha natura dinamica e prognostica, essendo volto a verificare la capacità dell’impresa di emendarsi e reinserirsi nell’economia legale; l’interdittiva esprime invece una valutazione prefettizia statica o retrospettiva riferita al pericolo infiltrativo esistente nel periodo considerato. Il controllo giudiziario può sospendere gli effetti dell’interdittiva, ma non elimina retroattivamente quelli già prodotti né determina il superamento del giudizio prefettizio. Il Collegio ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione delle ordinanze di sospensione lavori e dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Ha prescisso dall’eccezione di tardività del deposito documentale prefettizio, ritenendo i documenti non decisivi. Nel merito ha rigettato le censure contro l’interdittiva. Ha ritenuto legittimo l’utilizzo di elementi non penalmente rilevanti o non conclusi con condanne, poiché la prevenzione antimafia opera secondo una logica anticipatoria e richiede un quadro indiziario significativo, non la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio. La valutazione deve seguire il criterio del più probabile che non e della probabilità cruciale. La Prefettura ha correttamente valorizzato, in modo unitario e convergente, segnalazioni relative ai soci, legami familiari con soggetti controindicati, frequentazioni, partecipazioni societarie e rapporti economici ripetuti con imprese interdette o comunque collegate alla criminalità organizzata. L’incensuratezza dei soci e l’assenza di condanne definitive non sono state ritenute decisive. È stata ritenuta legittima anche la riattualizzazione di elementi già esaminati in precedenti informative favorevoli, alla luce di nuovi rapporti economici e di ulteriori elementi di aggravamento del rischio. La posizione di committente non esclude la possibilità di contiguità mafiosa, poiché anche i rapporti economici tra committente e fornitori possono evidenziare una comunanza di interessi e una permeabilità dell’impresa. La regolarità formale delle fatture è stata considerata neutra e non idonea a escludere il valore indiziario dei rapporti sottostanti. La durata dell’istruttoria non è stata ritenuta invalidante, anche perché la complessità delle acquisizioni era giustificata dalla materia e, durante il procedimento, l’impresa aveva potuto continuare a operare. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione prefettizia sulla mancata applicazione della prevenzione collaborativa, fondata sulla gravità, attualità e non occasionalità del quadro indiziario, nonché adeguato il bilanciamento tra prevenzione antimafia e diritti dell’impresa. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Prefettura e del Comune, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuno, mentre le spese nei confronti del Ministero dell’Ambiente sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84, 85, 89-bis, 90, 91, 92 e 94 d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    Le informazioni antimafia hanno funzione preventiva e possono fondarsi su un quadro indiziario significativo, anche non coincidente con una responsabilità penale accertata.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario è autonomo rispetto all’interdittiva, ha natura dinamica e prognostica e non incide retroattivamente sulla legittimità dell’interdittiva né elimina gli effetti già prodotti.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa presuppone un pericolo infiltrativo occasionale; la sua esclusione deve essere motivata, ma la motivazione può ricavarsi anche dalla gravità e dalla convergenza del quadro indiziario.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’interdittiva è sufficiente quando espone in modo chiaro e circostanziato gli elementi indiziari, il loro collegamento e il percorso logico-prognostico seguito dalla Prefettura.

  • art. 73 c.p.a.

    La questione relativa alla tardività del deposito documentale può essere ritenuta non decisiva quando gli atti depositati non risultino determinanti per la decisione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse impone la declaratoria di improcedibilità della domanda, in applicazione del principio dispositivo.

Massime di principio

  • Il controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 è autonomo rispetto al procedimento prefettizio di interdittiva antimafia: può sospendere gli effetti dell’interdittiva, ma non ne elimina retroattivamente la legittimità né gli effetti già prodotti.
  • La legittimità di un’interdittiva antimafia deve essere valutata con riferimento agli elementi conosciuti e valorizzati dalla Prefettura al momento dell’adozione dell’atto; gli sviluppi successivi del procedimento penale o del controllo giudiziario possono incidere soltanto se dimostrano in modo certo e manifesto un originario errore di fatto o di giudizio.
  • L’interdittiva antimafia non richiede una condanna penale, la prova oltre ogni ragionevole dubbio o l’accertamento di un reato: è sufficiente un quadro indiziario concreto, attuale e convergente, valutato secondo il criterio del più probabile che non e della probabilità cruciale.
  • Nella valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa, legami familiari, frequentazioni, partecipazioni societarie e rapporti economici devono essere apprezzati unitariamente; l’incensuratezza dei soci, l’assenza di condanne definitive e la regolarità formale delle fatture non escludono di per sé la prognosi di permeabilità mafiosa.
  • La posizione di committente non esclude la possibile contiguità mafiosa: rapporti economici ripetuti e significativi con imprese controindicate possono concorrere a dimostrare una comunanza di interessi e la permeabilità dell’impresa, anche quando quest’ultima non sia formalmente fornitrice o subappaltatrice.
  • La dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima della decisione e non contrastata da richieste avversarie idonee a giustificare una pronuncia di merito, impone al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile la relativa domanda.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneControllo giudiziarioPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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