Sentenza n. 808/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento PROT/RIFO/2025 - NR 650 del 23 settembre 2025, notificato a mani il 26 gennaio 2026, con cui la Questura di Firenze ha decretato il “rifiuto dell'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la contestuale revoca del titolo posseduto e dispone il rilascio del permesso di soggiorno”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale revoca del titolo e disposizione del rilascio di altro permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Firenze che aveva negato l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disponendo contestualmente la revoca del titolo posseduto e il rilascio di un diverso permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, la Questura ha adottato un successivo provvedimento, a seguito dell'istanza di autotutela presentata dal ricorrente, con il quale ha accolto la richiesta e disposto il rilascio dell'aggiornamento del titolo. Il ricorrente ha quindi dichiarato in udienza la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il successivo provvedimento della Questura aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale oggetto del ricorso. Le spese sono state compensate per un terzo, in considerazione dell'atteggiamento collaborativo dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso; per i restanti due terzi il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che accoglie la pretesa sostanziale del ricorrente e rende non più necessario l'annullamento dell'atto impugnato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa per effetto dell'autotutela amministrativa non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice può compensarle solo parzialmente e porre la parte restante a carico dell'amministrazione, valutandone il comportamento processuale e sostanziale.
Come è indicizzato
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