Sentenza n. 1751/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 4050/2025 del 22 maggio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4050/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 4050/2025 del 22 maggio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, assumendone il passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 5.069,24, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovata la mancata esecuzione della sentenza e rilevando che l'amministrazione non aveva dedotto alcun elemento ostativo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, compresa la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ovvero un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente per dichiarato anticipo.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente all'ordine di esecuzione, affinché si sostituisca all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente competente dell'amministrazione o in un funzionario professionalmente qualificato da lui delegato.
- L'amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza è condannata alle spese processuali.
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