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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22132/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva in cui il creditore procedente aveva ottenuto un'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati ex art. 553 c.p.c. nei confronti della banca, quale terzo pignorato. Il creditore aveva poi notificato alla banca l'ordinanza di assegnazione insieme all'atto di precetto e, dopo pochi giorni, la banca aveva effettuato il pagamento della somma intimata, avvisando dell'invio dell'assegno. Nonostante ciò, il creditore aveva notificato ugualmente il pignoramento. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione; il Tribunale di Roma, investito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., aveva accolto l'opposizione e revocato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, compensando le spese. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando esclusivamente la compensazione delle spese di lite e sostenendo che essa fosse stata disposta fuori dai casi consentiti e senza adeguata motivazione. In via preliminare, la Corte ha rilevato anche profili di inammissibilità per difetto di prova della qualità di erede e per insufficienza dell'esposizione dei fatti e dell'indicazione dei terzi pignorati, ma ha deciso il ricorso nel merito ritenendolo infondato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche a prescindere dai profili preliminari di ammissibilità, la decisione del Tribunale fosse conforme a diritto nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio di opposizione. Secondo la Corte, la fattispecie presentava peculiarità idonee a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. In particolare, il pagamento della banca era avvenuto in un termine ragionevole rispetto alla notificazione dell'ordinanza di assegnazione e del precetto, e il creditore, pur avvisato dell'invio dell'assegno, aveva comunque proceduto al pignoramento. Per tali ragioni, la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima e la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato anche prima della notificazione; può essere notificata insieme al precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio utilizzato per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso la regolarità del provvedimento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 91 c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per contestare la regolamentazione delle spese, ma la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è legittima in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto le peculiarità della fattispecie le integrano.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la sommaria esposizione dei fatti di causa deve essere precisa e completa a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 480 c.p.c.

    il termine di dieci giorni per il precetto è parametro di riferimento, ma nel caso concreto il pagamento in un termine ragionevole ha escluso la debenza delle spese di precetto e di esecuzione.

  • art. 95 c.p.c.

    le spese di precetto e quelle funzionali all'intimazione restano a carico del creditore quando il terzo debitore paghi tempestivamente in un termine ragionevole.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    a seguito del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • Sentenza Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo riformato, ampliando le ipotesi di compensazione anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Quando il terzo pignorato, destinatario dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., effettua il pagamento integrale in un termine ragionevole dalla notificazione del titolo e del precetto, le spese di precetto e di esecuzione non possono essere poste a suo carico se il creditore abbia agito senza attendere l'esito del pagamento, soprattutto se informato dell'avvenuto invio della somma.
  • La notificazione contestuale dell'ordinanza di assegnazione e del precetto è ammissibile; tuttavia, la tempestiva esecuzione spontanea del pagamento da parte del terzo può rendere inapplicabile la regola di ripetibilità delle spese esecutive nei suoi confronti.
  • La compensazione delle spese processuali è legittima quando la fattispecie presenti peculiarità concrete che integrino gravi ed eccezionali ragioni, anche se tali ragioni non coincidano con i casi tipici di soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento della giurisprudenza.
  • Nel ricorso per cassazione, la qualità di erede e, più in generale, i presupposti soggettivi dell'impugnazione devono essere provati con elementi idonei e non con mere dichiarazioni stragiudiziali di terzi prive di adeguato supporto documentale.
  • La sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. deve consentire alla Corte di comprendere con precisione lo svolgimento processuale e di verificare il contraddittorio; una narrazione lacunosa o imprecisa espone il ricorso a profili di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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