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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06482/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi a plusvalenze su terreni edificabili. Alcuni contribuenti, in proprio e quali eredi di un soggetto deceduto, impugnavano gli atti deducendo: per una plusvalenza, la mancata considerazione di costi incrementativi del terreno e la tassazione di una parte del prezzo asseritamente incassata nel 2002 anziché nel 2003; per l’altra, l’assenza di prova dell’incasso della quota residua nel 2003, oltre alla necessaria imputazione al 50% per la comproprietà. In appello la CTR aveva accolto i ricorsi, ritenendo, da un lato, non sanata la nullità/inesistenza della notifica dell’avviso agli eredi e, dall’altro, riconoscendo costi incrementativi e applicando il principio di cassa in modo tale da escludere la tassazione nell’anno contestato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 65 d.P.R. 600/1973, dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 156 c.p.c., censurando il mancato riconoscimento della sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione dell’avviso; 2) violazione degli artt. 81 e 82 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel valutare la prova dei costi incrementativi e nel ritenere non tassabile la plusvalenza con riferimento alla data del pagamento del prezzo nel preliminare, anziché alla data dell’atto definitivo di compravendita.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di nullità della notificazione del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, ritenendo validamente instaurato il contraddittorio. Nel merito, ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, affermando che la notificazione dell’avviso di accertamento, anche se viziata, è sanata per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell’atto e ne abbia contestato diffusamente il contenuto, sicché la CTR aveva errato nel negare la sanatoria. Ha però dichiarato inammissibile la prima censura del secondo motivo, perché diretta a contestare la valutazione di merito sulla idoneità probatoria della fattura prodotta a dimostrare costi incrementativi. Ha invece accolto la seconda censura del secondo motivo, ribadendo che, per la cessione di terreni edificabili, la plusvalenza va riferita al momento della conclusione dell’atto definitivo di compravendita e non al pagamento avvenuto in pendenza di preliminare. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 65 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma disciplinante la notificazione agli eredi degli atti impositivi; la Corte lo cita nel perimetro della censura sulla validità della notificazione dell’avviso.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come norma sulla disponibilità delle prove; la Corte non ne fa una specifica applicazione autonoma, ma inquadra la censura probatoria come attinente al merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per l’onere della prova dei costi incrementativi, sia nella censura sulla notificazione; la Corte ribadisce che incombe sul contribuente dimostrare non solo il sostenimento della spesa ma anche la sua inerenza e natura incrementativa.

  • art. 156 c.p.c.

    applicato al principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione, anche in ambito tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • artt. 81 e 82 TUIR

    richiamati secondo il testo ratione temporis vigente; la Corte precisa che corrispondono agli attuali artt. 67 e 68 e che regolano la tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili secondo il principio di cassa e il momento di realizzazione della cessione.

  • art. 68 TUIR

    "Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo"

    la plusvalenza si determina sottraendo dal corrispettivo percepito il costo di acquisto o costruzione aumentato degli ulteriori costi inerenti; solo le spese che incrementano il valore del bene o il suo costo d’acquisto sono deducibili.

  • art. 67 TUIR

    richiamato come norma attuale corrispondente agli artt. 81 e 82 TUIR vigenti all’epoca dei fatti, in tema di redditi diversi e plusvalenze.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    indicato come il corretto veicolo per censurare l’erronea valutazione delle risultanze di causa, non deducibile invece come violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze da cessione di terreni edificabili, il costo fiscalmente rilevante del bene è incrementabile solo con spese inerenti che abbiano effettivamente aumentato la consistenza economica o il valore del bene; il contribuente deve provare sia l’esborso sia la natura incrementativa e l’inerenza della spesa.
  • La contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non integra di regola violazione di legge, ma può al più tradursi in un vizio di motivazione nei limiti del paradigma dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
  • La notificazione di un avviso di accertamento affetta da nullità è sanata quando il contribuente abbia comunque avuto piena conoscenza dell’atto e abbia potuto difendersi compiutamente contestandone il contenuto; la notificazione dell’atto impositivo è condizione di efficacia, non requisito di validità dell’atto stesso.
  • Per la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile rileva il momento di perfezionamento dell’atto definitivo di compravendita, poiché è in quel momento che l’operazione diviene definitiva e sorge il diritto al corrispettivo; il pagamento intervenuto in pendenza di preliminare non anticipa di per sé il momento impositivo.
  • L’erronea applicazione del principio di cassa si ha quando si faccia coincidere il momento di imposizione con un pagamento effettuato prima del trasferimento del bene, senza considerare che la plusvalenza si realizza con il contratto definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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