Cassazione Penale, Sentenza n. 28281/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva riformato la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Spoleto e li aveva ritenuti penalmente responsabili per un fatto riferibile all'art. 483 c.p. (falso in atto pubblico), condannandoli. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di legittimità ha rilevato che il ricorso non è inammissibile e che, più correttamente, il fatto dovrebbe essere qualificato come falso materiale in atto pubblico. Tuttavia, sia secondo l'originaria qualificazione sia secondo la riclassificazione come falso materiale, il termine massimo di prescrizione emergeva pari a sette anni e sei mesi. Dalla descrizione dell'imputazione la falsificazione risulterebbe avvenuta anteriore al 14 febbraio 2017, ma non è stata accertata la data precisa; applicando il principio "in dubio pro reo" in materia di prescrizione, la Corte ha ritenuto che il reato fosse estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (della Corte d'Appello di Perugia) perché il reato è estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p.; non è stata ritenuta sussistente alcuna causa di proscioglimento di cui al comma 2 della stessa norma che giustificasse diversa pronuncia. Di conseguenza la condanna pronunciata in appello è stata annullata per estinzione del reato e i ricorrenti hanno ottenuto l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen. (falso materiale in atto pubblico)
La Corte ha ritenuto che, pur essendo stata inizialmente qualificata diversamente, la fattispecie vada più correttamente inquadrata come falso materiale in atto pubblico; tale qualificazione è stata presa in considerazione ai fini del computo del termine di prescrizione (pari a 7 anni e 6 mesi nel caso concreto).
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
La norma consente di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e di pronunciarsi in tal senso quando non sussistono cause di proscioglimento di cui al comma 2. La Corte ha applicato questa disposizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
principio in dubio pro reo
Applicando il principio del dubbio a favore dell'imputato circa la data della falsificazione (incerta nella ricostruzione dell'atto), la Corte ha interpretato l'incertezza a favore degli imputati e ne ha ricavato l'estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- La riclassificazione giuridica del fatto (es. da una fattispecie a un'altra) è ammissibile in sede di legittimità, ma impone il ricalcolo del termine di prescrizione secondo la nuova qualificazione.
- Quando la data certa dell'evento criminoso non è accertabile e il termine di prescrizione dipende da tale data, il principio in dubio pro reo impone di risolvere il dubbio a favore dell'imputato ai fini della prescrizione.
- Se, anche dopo eventuale riclassificazione del reato, risulta che il termine di prescrizione è già decorso, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e può annullare la condanna senza rinvio.
- La mera possibilità di diversa qualificazione non esclude l'applicazione della prescrizione se il computo del termine, anche sulla nuova qualificazione, porta all'estinzione del reato.
- Spetta all'accusa l'onere di provare con sufficiente precisione gli elementi temporali del fatto; l'incertezza favorevole all'imputato va applicata nella valutazione della prescrizione.
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