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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10188/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado. Il difensore ha dedotto due motivi: con il primo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; con il secondo, l'erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché meramente enunciati, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva già motivato in modo congruo e diffuso sia la conferma della responsabilità sia il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando le modalità particolarmente aggressive e offensive del fatto e i numerosi precedenti penali del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando la gravità concreta del fatto, le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato depongono in senso sfavorevole.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono solo enunciati in modo apodittico e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a enunciare censure di mancanza o illogicità della motivazione senza indicare specificamente le ragioni dell'asserito vizio e senza misurarsi con l'argomentazione della decisione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una valutazione non meramente apparente delle modalità della condotta e della personalità dell'imputato, desunta anche dai precedenti penali.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità ove la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e completa, ma può dichiarare l'inammissibilità del ricorso se le doglianze sono solo assertive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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