Regolamento (UE) 2025/2039
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2039 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2039 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, inserendo nell’elenco sanzionatorio due persone fisiche e tre persone giuridiche. Le nuove designazioni riguardano soggetti ritenuti vicini al regime di Lukashenko o coinvolti nel complesso militare-industriale bielorusso. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, mediante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'ambito delle misure restrittive dell’Unione europea contro la Bielorussia e contro soggetti coinvolti nel sostegno al regime di Lukashenko e nel complesso militare-industriale bielorusso. Colpisce le persone fisiche e giuridiche inserite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo non introduce un regime generale nuovo, ma un aggiornamento puntuale dell’elenco sanzionatorio esistente.
Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2039 del Consiglio attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, che disciplina le misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il provvedimento si limita a un aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, motivato dalla gravità della situazione nel Paese.
Oggetto e struttura dell’intervento
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, cioè la lista delle persone fisiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. Il considerando evidenzia che due persone fisiche e tre persone giuridiche devono essere inserite nell’elenco, con conseguente adeguamento dell’allegato del regolamento di base.
Persone fisiche inserite nell’elenco
Tra le nuove designazioni figurano:
- Ilya Valerievich Ikan, presidente di Belneftekhim e membro del Consiglio della Repubblica dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Bielorussia. Il suo inserimento è giustificato dal ruolo di vertice in Belneftekhim, consorzio statale considerato una risorsa fondamentale per l’economia e la politica estera bielorusse, e dal fatto che trae vantaggio dal regime di Lukashenko, al quale fornisce sostegno.
- Yuri Ivanovich Predko, direttore generale di OJSC Horizont. È inserito perché associato a entità del complesso militare-industriale bielorusso, in particolare ICT Horizont e Horizont Holding, coinvolte nello sviluppo di tecnologie e attrezzature militari.
Entità inserite nell’elenco
Il regolamento aggiunge anche tre entità:
- JSC Holography Industry, principale produttore bielorusso di ologrammi e cristallogrammi di sicurezza, con stretti rapporti con entità statali e beneficiario del regime di Lukashenko.
- ICT Horizont, società statale bielorussa attiva nello sviluppo e nella produzione di elettronica speciale e beni a duplice uso, inclusi dispositivi di visualizzazione video per veicoli corazzati, nonché coinvolta in attività con il ministero della Difesa e nel programma tecnico-scientifico "Intelavto".
- Horizont Holding, holding bielorussa di grandi dimensioni e in rapida crescita, descritta come una delle realtà industriali di punta di Minsk, che realizza progetti secondo le istruzioni di Aliaksandr Lukashenko e sostiene il regime anche per il tramite di ICT Horizont.
Effetti giuridici e decorrenza
L’intervento normativo si concretizza nella modifica immediata dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è l’inserimento di nuovi nominativi nella lista delle persone fisiche, entità e organismi oggetto di misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
Nuove persone fisiche inserite nell’elenco
Sono aggiunte due persone fisiche: Ilya Valerievich Ikan, presidente di Belneftekhim e membro del Consiglio della Repubblica dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Bielorussia; e Yuri Ivanovich Predko, direttore generale di OJSC Horizont. Per il primo, il motivo dell’inserimento è il ruolo di vertice in Belneftekhim e il beneficio/sostegno al regime di Lukashenko. Per il secondo, il motivo è l’associazione a entità del complesso militare-industriale bielorusso, in particolare Horizont Holding e ICT Horizont, coinvolte nello sviluppo di tecnologie e attrezzature militari.
Nuove persone giuridiche, entità e organismi inseriti nell’elenco
Sono aggiunte tre entità: JSC Holography Industry, ICT Horizont e Horizont Holding. JSC Holography Industry è indicata come principale produttore bielorusso di ologrammi e cristallogrammi di sicurezza e come soggetto che trae vantaggio dal regime di Lukashenko. ICT Horizont è descritta come società statale bielorussa attiva nello sviluppo e nella produzione di elettronica speciale e beni a duplice uso, in collaborazione con il ministero della Difesa e nel programma "Intelavto". Horizont Holding è qualificata come holding bielorussa che fornisce sostegno al regime di Lukashenko ed è associata a ICT Horizont.
Data di efficacia e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ricorda inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2033
- Regolamento · 23 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2035
- Regolamento · 23 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2037
- Regolamento · 23 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2041
- Regolamento · 23 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2143
- Regolamento · 23 ott 2025Regolamento (UE) 2025/2147
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →