Regolamento (UE) 2025/2041
Regolamento (UE) 2025/2041 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo significativo il quadro sanzionatorio UE contro la Bielorussia, ampliando l’elenco di beni e tecnologie soggetti a restrizioni e introducendo nuovi divieti su una serie di servizi ad alto contenuto tecnologico e finanziario. Vengono inoltre rafforzate le misure su cripto-attività, pagamenti e moneta elettronica, con ulteriori autorizzazioni preventive e specifiche deroghe umanitarie, giudiziarie e di continuità contrattuale. Numerosi allegati sono riscritti o integrati per estendere il perimetro dei prodotti e dei software vietati e per chiarire i riferimenti tariffari e funzionali.
Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 rafforzando e aggiornando le misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia, in relazione anche al sostegno bielorusso all’aggressione russa contro l’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri per quanto riguarda l’esecuzione delle misure restrittive contro la Bielorussia, inclusi i divieti su esportazioni, importazioni, transito, prestazione di servizi, software, servizi finanziari e determinati beni e tecnologie. Rileva nei rapporti con la Repubblica di Bielorussia, il suo governo, gli enti pubblici, imprese o agenzie, nonché con soggetti che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione; alcune misure colpiscono anche cittadini bielorussi, residenti in Bielorussia e soggetti stabiliti in Bielorussia, e talune esenzioni/deroghe operano in favore di finalità umanitarie, mediche, giudiziarie, di manutenzione o di cooperazione civile. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, con numerose misure operative a decorrere da date specifiche (ad esempio 25 novembre 2025, 26 gennaio 2026, 25 luglio 2026, 1 gennaio 2026).
Regolamento (UE) 2025/2041 del Consiglio: modifica delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 765/2006 per recepire e attuare nell’ordinamento UE le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2025/2040 del 23 ottobre 2025. La logica di fondo è l’ulteriore restrizione della capacità militare, tecnologica, industriale e finanziaria bielorussa, anche in considerazione del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
Finalità e contesto politico-sanzionatorio
Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto necessario ampliare il perimetro dei beni e dei servizi soggetti a restrizione, includendo prodotti che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia, nonché prodotti impiegati dalla Russia nella guerra contro l’Ucraina. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di uniformità applicativa in tutti gli Stati membri, giustificando l’intervento mediante regolamento ex articolo 215 TFUE.
Definizioni e coordinamento con altri atti UE
Il regolamento inserisce due definizioni chiave nell’articolo 1 del regolamento n. 765/2006:
- "cripto-attività", rinviando al regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività;
- "servizi di pagamento", rinviando alla direttiva (UE) 2015/2366. Tali rinvii sono rilevanti per l’interpretazione delle nuove restrizioni in materia finanziaria e di servizi digitali.
Estensione dei divieti su beni e tecnologie
Una parte consistente della riforma riguarda l’allegato XVIII, cioè l’elenco dei beni e delle tecnologie che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse. L’allegato viene riscritto in modo esteso, includendo categorie molto ampie di merci: prodotti chimici, metalli, leghe, materiali avanzati, componenti industriali, materiali energetici, prodotti per la costruzione, apparecchiature ottiche, mezzi di trasporto, macchinari, strumenti di misura e numerosi altri codici NC.
Sul piano operativo, l’articolo 1 ter ter viene integrato con esenzioni temporanee per alcuni beni dell’allegato XVIII necessari all’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025:
- fino al 25 gennaio 2026 per i codici NC 2501, 2505, 2507, 2513, 2516, 2517, 2528, 2606, 6804, 6815 e 6903;
- fino al 25 aprile 2026 per i codici NC 6902 e 6909 19. Viene inoltre soppresso il paragrafo 9 dell’articolo 1 ter ter.
Servizi professionali, tecnici, software e servizi tecnologici avanzati
L’articolo 1 undecies quater è profondamente riscritto. Restano vietati, nei confronti dei soggetti individuati dal regolamento:
- i servizi contabili, di auditing, tenuta dei libri contabili, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale e pubbliche relazioni;
- i servizi di costruzione, architettura, ingegneria, servizi integrati di ingegneria, pianificazione urbanistica, consulenza scientifica e tecnica connessa all’ingegneria, prove e analisi tecniche, consulenza giuridica o informatica;
- i servizi di pubblicità, ricerca di mercato e sondaggi di opinione;
- la vendita, fornitura, trasferimento o messa a disposizione di software gestionali, software di progettazione/fabbricazione industriale e software con usi bancari e finanziari elencati nell’allegato XXVI.
Dal 25 novembre 2025 il divieto è esteso anche ai servizi spaziali commerciali consistenti nell’osservazione della Terra o nella navigazione satellitare, ai servizi di intelligenza artificiale riferiti all’accesso a modelli o piattaforme per addestramento, messa a punto e inferenza, nonché ai servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico.
Divieto di servizi accessori, finanziamento e trasferimento di diritti
Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 1 undecies quater estende il divieto anche a:
- assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e software vietati;
- finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a tali servizi o destinati alla loro fornitura;
- cessione o licenza di diritti di proprietà intellettuale e riconoscimento di diritti di accesso o riutilizzo su materiale o informazioni protette, in relazione ai software vietati.
Questo rende il regime sanzionatorio molto più ampio, colpendo non solo la fornitura diretta ma anche la filiera di supporto contrattuale, tecnico e finanziario.
Autorizzazione preventiva per servizi non già vietati
Il paragrafo 5 bis introduce un meccanismo generale di autorizzazione preventiva per qualunque servizio non già ricompreso nei divieti specifici dell’articolo 1 undecies quater, quando sia prestato alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo o ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie. Le autorità competenti possono autorizzare caso per caso, a condizioni ritenute appropriate, solo dopo aver verificato la coerenza con gli obiettivi del regolamento.
Il successivo paragrafo 10 ter stabilisce che tale regime non si applica all’esecuzione fino al 1 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari alla loro esecuzione.
Deroghe umanitarie, sanitarie, giudiziarie e per open source
Il regolamento rafforza le clausole di esenzione per finalità umanitarie e di interesse pubblico. In particolare:
- i divieti relativi ai servizi tecnici/ingegneristici, ai software e ai servizi spaziali commerciali non si applicano quando i servizi o i software sono necessari per emergenze di sanità pubblica, per prevenire o mitigare urgentemente eventi con gravi conseguenze per salute, sicurezza o ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
- ulteriori deroghe sono previste per l’esportazione o fornitura di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, inclusi frumento e fertilizzanti;
- sono contemplate deroghe per l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze o lodi arbitrali resi in uno Stato membro;
- le autorità competenti possono autorizzare, in deroga, la fornitura di software e servizi di IA, calcolo ad alte prestazioni e calcolo quantistico strettamente necessari al contributo di cittadini bielorussi a progetti internazionali open source.
Misure finanziarie: cripto-attività, pagamenti e moneta elettronica
L’articolo 1 duovicies è ampliato in modo significativo. È vietato prestare a cittadini bielorussi, residenti in Bielorussia e persone giuridiche/enti/organismi stabiliti in Bielorussia:
- servizi per le cripto-attività;
- servizi di emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento e disposizione di ordini di pagamento;
- emissione di moneta elettronica.
Dal 26 marzo 2025 è inoltre vietato consentire che cittadini bielorussi o residenti in Bielorussia abbiano proprietà o controllo, direttamente o indirettamente, di soggetti UE che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, oppure ricoprano cariche nei relativi organi direttivi.
Eccezioni e chiarimenti nel settore dei pagamenti e delle cripto-attività
Il regolamento chiarisce che il divieto sui servizi di pagamento non impone ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento l’obbligo di determinare, per ogni singola operazione, cittadinanza, residenza o stabilimento dell’utente, né impone screening sanzionatori sulle singole operazioni basate su carta da parte degli acquirer. La responsabilità primaria del rispetto delle sanzioni per l’esecuzione dei pagamenti è attribuita al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
Si precisa inoltre che il divieto sui servizi relativi alle cripto-attività si applica anche ai prestatori operanti nel regime transitorio di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.
Depositi, credenziali di sicurezza e autorizzazioni
Gli articoli 1 tervicies e 1 quatervicies vengono coordinati con il nuovo assetto sanzionatorio. Si conferma la possibilità per le autorità competenti di autorizzare in deroga l’accettazione di depositi o la prestazione di servizi, a condizioni appropriate e previa verifica delle condizioni di legge.
Il nuovo paragrafo 1 bis prevede che il divieto relativo ai servizi bancari e di moneta elettronica non si applichi alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese dell’allegato V ter bis.
Il paragrafo 1 ter consente inoltre un’autorizzazione per servizi necessari all’uso esclusivo di persone giuridiche bielorusse di proprietà o sotto controllo, esclusivo o congiunto, di soggetti stabiliti in uno Stato membro o in un paese dell’allegato V ter bis.
Transeunti e controlli sul transito attraverso la Bielorussia
L’articolo 1 vicies introduce una nuova possibilità di autorizzare il transito attraverso il territorio bielorusso dei beni e delle tecnologie dell’allegato XIV bis, qualora siano necessari per:
- usi medici o farmaceutici, o fini umanitari;
- l’uso esclusivo, sotto pieno controllo dello Stato membro autorizzante, in adempimento di obblighi di manutenzione in aree oggetto di un contratto di locazione a lungo termine con la Bielorussia;
- attività nucleari civili, inclusa la costituzione, gestione, manutenzione, approvvigionamento, ritrattamento del combustibile, sicurezza delle capacità nucleari civili, completamento di impianti nucleari civili, produzione di radioisotopi medici, tecnologie per il controllo delle radiazioni ambientali e cooperazione nucleare per fini civili.
Ulteriori esenzioni di carattere umanitario e giudiziario
All’articolo 1 septvicies ter, paragrafo 1 bis, vengono aggiunte nuove lettere che escludono alcune operazioni quando necessarie per:
- esportazione, vendita, fornitura, trasferimento o trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti, se consentiti dal regolamento;
- accesso a procedimenti giudiziari o amministrativi o ad arbitrati in uno Stato membro, o riconoscimento/esecuzione di sentenze o lodi arbitrali resi in uno Stato membro;
- scopi umanitari, compresa l’assistenza medica e alimentare, il trasferimento di operatori umanitari e le evacuazioni.
Modifiche degli allegati tecnici e commerciali
Gli allegati del regolamento 765/2006 sono aggiornati in modo esteso. Tra le modifiche più rilevanti:
- allegato V: aggiornamento del titolo dell’elenco dei soggetti designati;
- allegato V bis: inserimento di nuovi prodotti e tecnologie, tra cui induttori SMD, articoli militari specifici, precursori chimici per propellenti, molibdeno ad alta purezza e aggiornamento di tabelle su apparecchi fotografici, sensori ottici, materiali energetici e prodotti chimici/metalli/leghe avanzati;
- allegato V ter e V ter bis: aggiornamento dei titoli degli elenchi dei paesi partner e dei paesi rilevanti per varie deroghe;
- allegato XVIII: sostituzione integrale dell’elenco dei beni e delle tecnologie suscettibili di contribuire alle capacità industriali bielorusse;
- allegato XXV: sostituzione delle tabelle su apparecchi elettronici/ottici e veicoli soggetti a restrizioni di valore;
- allegato XXVI: sostituzione dell’elenco dei software vietati, con categorie dettagliate di software gestionali, CAD/CAM/BIM/ETO e software per usi bancari e finanziari;
- allegato XXVII: estensione ai "2901" idrocarburi aciclici, non più limitati a una sottovoce.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Diverse misure hanno, tuttavia, decorrenze o termini specifici, che impongono un’attenta verifica operativa da parte di imprese, intermediari finanziari, consulenti e operatori commerciali coinvolti in rapporti con la Bielorussia.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni
Inserisce nell’articolo 1 le definizioni di "cripto-attività" richiamando il regolamento (UE) 2023/1114 e di "servizi di pagamento" richiamando la direttiva (UE) 2015/2366.
Restrizioni su beni dell’articolo 1 ter ter e periodo transitorio
Introduce deroghe temporanee per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di taluni beni dell’allegato XVIII necessari all’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025: fino al 25 gennaio 2026 per i codici NC 2501, 2505, 2507, 2513, 2516, 2517, 2528, 2606, 6804, 6815 e 6903; fino al 25 aprile 2026 per i codici NC 6902 e 6909 19. Sopprime inoltre il paragrafo 9 dell’articolo 1 ter ter.
Servizi contabili, tecnici, pubblicitari e software
Riformula i divieti dell’articolo 1 undecies quater per servizi contabili, auditing, tenuta dei libri, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale e pubbliche relazioni; per servizi di costruzione, architettura, ingegneria, pianificazione urbanistica, consulenza scientifica e tecnica connessa all’ingegneria, prove e analisi tecniche, consulenza giuridica o informatica; per pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi; e per la vendita, fornitura, trasferimento o messa a disposizione di software gestionali, di progettazione/fabbricazione industriale e di software con usi bancari e finanziari elencati nell’allegato XXVI.
Nuovi divieti su servizi spaziali, IA e calcolo avanzato
Dal 25 novembre 2025 vieta la prestazione di servizi spaziali commerciali di osservazione della Terra o navigazione satellitare, di servizi di intelligenza artificiale consistenti nell’accesso a modelli o piattaforme per addestramento, messa a punto e inferenza, nonché di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico verso la Bielorussia, il suo governo, gli enti pubblici e i soggetti che agiscono per loro conto.
Divieto di assistenza, finanziamento e trasferimento di diritti connessi ai servizi vietati
Estende ai servizi e software di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis il divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria; vieta anche la cessione o licenza di diritti di proprietà intellettuale e la concessione di accessi o riutilizzi di materiale o informazioni protetti, connessi ai software vietati.
Autorizzazione preventiva per altri servizi
Introduce l’obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione di servizi non già colpiti dai divieti specifici dell’articolo 1 undecies quater se resi direttamente o indirettamente alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie. L’autorizzazione è rilasciabile caso per caso dalle autorità competenti se coerente con gli obiettivi del regolamento.
Deroghe umanitarie ed emergenziali
Prevede che i divieti relativi ai servizi tecnici/ingegneristici, ai software e ai servizi spaziali commerciali non si applichino per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. Ulteriori esenzioni sono previste per scopi umanitari, medicinali, agricoli e alimentari, e per l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali e all’esecuzione di decisioni giudiziarie o arbitrali in uno Stato membro.
Regime dei software bancari e delle autorizzazioni notificate
Introduce una disciplina transitoria per i software bancari e finanziari elencati nell’allegato XXVI e stabilisce che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 1 undecies quater, paragrafo 5 bis, e di altri paragrafi richiamati devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Transito attraverso la Bielorussia
Aggiunge un’ipotesi di autorizzazione per il transito attraverso il territorio bielorusso di beni e tecnologie dell’allegato XIV bis, se necessari per usi medici o umanitari, per specifiche manutenzioni su aree in locazione a lungo termine, oppure per attività nucleari civili e correlate (compresi radioisotopi medici, tecnologie per il controllo delle radiazioni e cooperazione nucleare civile).
Servizi finanziari, cripto-attività e moneta elettronica
Vieta la prestazione, a cittadini bielorussi, residenti in Bielorussia e soggetti stabiliti in Bielorussia, di servizi per le cripto-attività, emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento, servizi di disposizione di ordine di pagamento e emissione di moneta elettronica. Dal 26 marzo 2025 vieta inoltre che cittadini bielorussi possano detenere proprietà o controllo di soggetti UE che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, o rivestirvi cariche direttive.
Deroghe e precisazioni sui servizi finanziari
Consente alle autorità competenti di autorizzare in deroga l’accettazione di depositi o la prestazione di determinati servizi finanziari; esclude dall’articolo 1 duovicies, paragrafo 2, lettere b) e c), le credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a conti presso enti creditizi o istituti di moneta elettronica in Stati membri o paesi dell’allegato V ter bis; e introduce un’ulteriore possibilità di autorizzazione per servizi prestati esclusivamente a talune persone giuridiche bielorusse di proprietà o sotto controllo di soggetti di Stati membri o paesi dell’allegato V ter bis.
Misure su depositi, autorizzazioni e comunicazioni
Riformula le clausole di deroga sugli articoli 1 tervicies e 1 quatervicies e impone l’informativa agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane per le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle pertinenti deroghe.
Restrizioni sugli idrocarburi aciclici e modifica dell’allegato XXVII
Estende il divieto di acquisto, importazione o trasferimento a tutti gli idrocarburi aciclici sostituendo nell’allegato XXVII la voce limitata "ex 2901" con "2901".
Modifiche agli allegati sulle merci vietate e sulle tabelle tariffarie
Aggiorna gli allegati V bis, XVIII, XXV e XXVI con nuovi elenchi di prodotti e software soggetti a restrizioni, tra cui componenti elettronici, telemetri, precursori per propellenti, molibdeno ad alta purezza, materiali energetici, prodotti chimici avanzati, macchinari, apparecchi ottici, veicoli, mezzi ferroviari, beni industriali e software ERP/CAD/CAM/BIM/CRM/BI/SCM/EDW/CMMS, nonché software bancari e finanziari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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