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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2143

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2015/340 per quanto riguarda l’introduzione dell’addestramento e della valutazione basati sulle competenze e dell’addestramento virtuale dei controllori del traffico aereo

Normativa europea32025R2143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE per la formazione e la qualificazione dei controllori del traffico aereo, inserendo in modo espresso l’approccio basato sulle competenze (CBTA) e la possibilità di addestramento virtuale. Vengono ridefinite numerose nozioni chiave, ristrutturati i requisiti per studenti controllori, controllori, istruttori e valutatori, e rafforzati i contenuti minimi dei programmi di competenza di unità operativa. Sono inoltre previste regole transitorie per evitare interruzioni nella formazione e una diversa decorrenza di applicazione per talune disposizioni.

Modifica il regolamento (UE) 2015/340 introducendo addestramento e valutazione basati sulle competenze e addestramento virtuale per i controllori del traffico aereo, con nuove definizioni, requisiti per istruttori/valutatori e regole transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica ai controllori del traffico aereo, ai richiedenti e titolari di licenze, abilitazioni e specializzazioni, ai fornitori di servizi di traffico aereo e alle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo nell’Unione europea. Incide sui requisiti tecnici e sulle procedure amministrative del regolamento (UE) 2015/340, in particolare su rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni e specializzazioni, nonché sull’autorizzazione e approvazione di programmi e corsi di addestramento. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile, in via generale, dal 1º gennaio 2029, con alcune disposizioni applicabili anticipatamente dal 13 maggio 2026; sono previste disposizioni transitorie per i corsi iniziati prima del 1º gennaio 2029, purché completati entro il 30 giugno 2029.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2143: CBTA e addestramento virtuale per i controllori del traffico aereo

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/340, che disciplina licenze e certificati dei controllori del traffico aereo, per adattarlo alle esigenze operative del sistema ATM europeo e alla disponibilità limitata di risorse umane. La Commissione introduce in modo organico l’addestramento e la valutazione basati sulle competenze (CBTA) e consente forme di apprendimento a distanza e aula virtuale, richiamando anche l’esperienza maturata durante la pandemia di COVID-19.

Finalità e contesto normativo

L’intervento mira a uniformare ulteriormente il livello di competenza richiesto ai controllori del traffico aereo nell’Unione, così da garantire risultati formativi comparabili e meglio allineati alle esigenze operative dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2018/1139 e modifica il regolamento (UE) 2015/340 per integrare standard di prestazione, criteri osservabili e processi di valutazione coerenti con i principi CBTA, indicati anche come soluzione preferita dall’ICAO.

Nuove definizioni e architettura concettuale

L’articolo 1 aggiorna le definizioni del regolamento (UE) 2015/340 introducendo categorie centrali per il nuovo approccio formativo. Vengono definiti, tra gli altri, il "modello di competenze adattato", la "competenza", l’"addestramento e valutazione basati sulle competenze", gli "standard di competenza", le "condizioni" del contesto CBTA, il "comportamento osservabile", l’"apprendimento a distanza" e l’"aula virtuale".

In parallelo, vengono riformulate nozioni già esistenti, quali:

  • "valutazione", intesa come processo volto a stabilire se una persona soddisfa un livello richiesto di prestazione tramite prove di comportamenti osservabili;
  • "abilitazione di valutatore", come autorizzazione integrante la licenza;
  • "fase di addestramento in posizione operativa";
  • "criteri di prestazione";
  • "ripristino" e "rinnovo" di specializzazioni o certificati.

Requisiti per licenze, abilitazioni e specializzazioni

I requisiti per il rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo e della licenza di controllore vengono aggiornati per riflettere il nuovo quadro formativo. Restano essenziali il completamento dell’addestramento iniziale presso un’organizzazione conforme, il superamento di esami e valutazioni, il possesso di un certificato medico valido e l’idoneità linguistica ai sensi del punto ATCO.B.030.

Per il ripristino di un’abilitazione dopo un’interruzione di quattro o più anni consecutivi, il titolare può riprendere l’addestramento in posizione operativa solo dopo una valutazione della competenza precedente svolta da un’organizzazione certificata; eventuali necessità formative risultanti dalla valutazione devono essere soddisfatte prima della ripresa dell’esercizio.

Le specializzazioni di unità operativa e quelle linguistiche sono disciplinate con regole più puntuali di rinnovo e ripristino. In particolare, se il rinnovo avviene nei tre mesi precedenti la scadenza, il nuovo periodo di validità decorre dalla data di scadenza originaria. Per la specializzazione linguistica è confermato il rinnovo solo dopo esito positivo del test svolto entro i tre mesi precedenti la scadenza.

Programma di competenza di unità operativa

Il nuovo punto ATCO.B.025 attribuisce un ruolo centrale ai programmi di competenza di unità operativa, che devono essere stabiliti dai fornitori di servizi di traffico aereo e approvati dall’autorità competente. Il contenuto minimo del programma è dettagliato e comprende, tra l’altro:

  • elenco delle specializzazioni di unità operativa e loro validità;
  • periodo massimo di non esercizio delle attribuzioni, che non può superare 90 giorni di calendario;
  • ore minime di esercizio, su un periodo di riferimento non superiore a 12 mesi;
  • regole per gli istruttori OJTI, per i quali il tempo trascorso può contare solo fino al 50 % delle ore richieste per il rinnovo;
  • procedure per i casi in cui il titolare non soddisfi determinati requisiti;
  • processi di valutazione con criteri di prestazione definiti;
  • esami della conoscenza teorica;
  • identificazione di contenuti e metodi per l’addestramento continuo;
  • durata minima e frequenza dell’aggiornamento;
  • gestione di esami/valutazioni di aggiornamento e conversione;
  • processi in caso di mancato superamento, compresi i ricorsi;
  • qualifiche, ruoli e responsabilità del personale di addestramento;
  • garanzie per la corretta pratica delle competenze didattiche degli istruttori;
  • procedure di dichiarazione e gestione dell’incapacità provvisoria;
  • documentazione da conservare;
  • revisione del programma almeno ogni tre anni.

I fornitori devono inoltre registrare le ore di esercizio delle attribuzioni per ciascun titolare e mettere i dati a disposizione dell’autorità competente e dell’interessato su richiesta.

Inidoneità provvisoria e tutela procedurale

Il regolamento introduce una disciplina specifica per i casi in cui il titolare della licenza dubiti della propria capacità di esercitare in sicurezza le attribuzioni, o il fornitore di servizi di traffico aereo abbia motivo di ritenere che tale capacità sia compromessa. Il titolare deve informare immediatamente il fornitore; quest’ultimo può dichiararne l’incapacità provvisoria.

Le procedure interne devono essere oggettive, trasparenti e non discriminatorie e devono essere integrate nel programma di competenza di unità operativa. È inoltre richiesto che siano previsti meccanismi di trattamento equo nei casi in cui la validità delle specializzazioni non possa essere prorogata.

Competenza linguistica

Il punto ATCO.B.030 è integrato per consentire, in deroga alla regola generale, che il fornitore di servizi di traffico aereo richieda il livello avanzato 5 della competenza linguistica quando circostanze operative e imperativi di sicurezza lo rendano necessario. Tale richiesta deve essere non discriminatoria, proporzionata, trasparente, obiettivamente giustificata e approvata dall’autorità competente.

Il punto ATCO.B.040 disciplina i test di competenza linguistica, che devono essere effettuati con un metodo approvato dall’autorità competente e devono comprendere il processo del test, la qualifica dei responsabili e la procedura di ricorso. I soggetti responsabili dei test devono soddisfare i requisiti stabiliti dall’autorità competente.

Istruttori teorici, pratici, OJTI e STDI

Il capo C è riscritto in modo esteso. Gli istruttori teorici devono essere adeguatamente qualificati sia sotto il profilo della competenza professionale nella materia insegnata sia sotto quello delle capacità didattiche.

Per gli istruttori pratici si distingue tra:

  • OJTI, autorizzato per l’addestramento pratico in posizione operativa e per alcune valutazioni;
  • STDI, autorizzato per l’addestramento pratico su dispositivi di addestramento e per specifiche valutazioni.

Sono previsti requisiti di esperienza minima, conoscenza delle prassi operative correnti, formazione didattica pratica e aggiornamento. La durata delle specializzazioni OJTI, STDI e di valutatore è fissata in tre anni, con regole specifiche di rinnovo e ripristino. Nei casi di primo rilascio e di ripristino, il periodo di validità decorre non oltre 30 giorni dopo la data di completamento della valutazione.

Sono previste anche autorizzazioni temporanee OJTI o di valutatore, utilizzabili in situazioni eccezionali o per garantire l’indipendenza della valutazione, sulla base di un’analisi di sicurezza presentata dal fornitore di servizi di traffico aereo e con limiti temporali precisi.

Valutatori

Il nuovo punto ATCO.C.045 descrive in dettaglio le attribuzioni dei valutatori: essi possono svolgere valutazioni ai fini del rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni, della competenza precedente, del rinnovo e del ripristino, nonché valutazioni di istruttori pratici o candidati valutatori. Per esercitare tali attribuzioni sono richiesti almeno due anni di esperienza nell’abilitazione pertinente e la conoscenza delle prassi operative correnti.

Ulteriori condizioni si applicano a seconda del tipo di valutazione: ad esempio, per valutare una specializzazione di unità operativa il valutatore deve essere titolare della specializzazione associata da almeno un anno; per valutare OJTI, STDI o altri valutatori sono previsti periodi minimi di esperienza di tre anni nelle rispettive funzioni.

Addestramento basato sulle competenze: principi generali

Il punto ATCO.D.003 introduce i principi CBTA per tutti i tipi di addestramento. Le organizzazioni di addestramento devono garantire un legame esplicito tra prestazioni richieste e competenze, la coerenza tra istruttori e valutatori che usano lo stesso modello di competenze adattato e una valutazione fondata su più osservazioni in più contesti, confermata dalla relazione di valutazione. Una persona è considerata competente solo se dimostra l’esercizio integrato di tutte le competenze del modello pertinente.

Per l’addestramento di unità operativa, l’articolo richiede inoltre una chiara definizione delle competenze, una formulazione idonea a consentire addestramento, osservazione e valutazione coerenti in diversi contesti lavorativi e criteri di prestazione chiari.

Addestramento iniziale e contenuti formativi

L’addestramento iniziale comprende addestramento di base e addestramento di abilitazione. L’addestramento di base copre otto soggetti comuni: diritto aeronautico, gestione del traffico aereo, meteorologia, navigazione, aeromobili, fattori umani, attrezzature e sistemi, ambiente professionale.

L’addestramento di abilitazione si articola per le varie abilitazioni (ADC, APP, ACP, APS, ACS) e include i soggetti pertinenti, con l’aggiunta, per alcune abilitazioni, di situazioni anomale ed emergenza e aeroporti. Le abilitazioni supplementari devono coprire i soggetti applicabili alla relativa abilitazione; l’addestramento per il ripristino dopo valutazione negativa deve essere adattato al risultato della valutazione.

Le specializzazioni di abilitazione devono essere sviluppate dall’organizzazione di addestramento e approvate nell’ambito del relativo corso. Il quadro consente inoltre di integrare i corsi con contenuti specifici del FAB o del contesto nazionale.

Esami e valutazioni: soglia del 75 % e prova delle competenze

Per l’addestramento di base e di abilitazione, il regolamento prevede esami teorici e valutazioni. L’esame teorico è superato se il candidato ottiene almeno il 75 % del punteggio previsto.

Le valutazioni devono verificare competenze specifiche. Per l’addestramento di base sono elencate, tra le altre, consapevolezza della situazione, gestione del traffico e della capacità, separazione e risoluzione di conflitti, comunicazione, coordinamento, autogestione e lavoro di squadra. Per l’addestramento di abilitazione l’elenco è più ampio e include anche gestione di situazioni straordinarie, capacità di risolvere problemi e prendere decisioni e gestione del carico di lavoro. Le valutazioni sono svolte su simulatore, mentre per l’addestramento di base sono ammesse anche postazioni di autoapprendimento; il superamento richiede dimostrazione costante delle competenze al livello e nelle condizioni richieste.

Addestramento continuo, aggiornamento e conversione

L’addestramento continuo comprende corsi di aggiornamento e, se del caso, corsi di conversione. Gli aggiornamenti devono rivedere, potenziare o migliorare le conoscenze e competenze attuali e includere almeno prassi e procedure standard, situazioni anomale e di emergenza, nonché fattori umani.

I corsi di aggiornamento devono essere programmati e, quando riguardano competenze specifiche, devono essere selezionati i comportamenti osservabili pertinenti dal modello di competenze adattato. Devono inoltre includere esami o valutazioni secondo i processi del programma di competenza di unità operativa.

L’addestramento di conversione è richiesto quando cambia l’ambiente operativo e la valutazione di sicurezza indica la necessità di formazione. Deve essere sviluppato e approvato dall’autorità competente, determinare metodo e durata del corso in funzione della modifica e i relativi metodi di esame o valutazione. Se la modifica del sistema funzionale introduce una nuova specializzazione di unità operativa, è necessaria una valutazione per il rilascio della nuova specializzazione. Il corso deve essere completato prima che i controllori esercitino le attribuzioni nel nuovo ambiente operativo.

Formazione di istruttori e valutatori

Il regolamento dedica una specifica disciplina alla formazione di OJTI, STDI e valutatori in ambiente CBTA. Gli istruttori pratici devono saper impartire l’addestramento secondo il piano e il materiale didattico, fornire feedback tempestivo, diagnosticare le cause delle difficoltà attraverso il modello di competenze adattato e gestire in modo professionale gli aspetti relazionali.

I valutatori devono raccogliere prove attraverso osservazioni pratiche e, se del caso, colloqui, analizzare tutti gli elementi di prova, valutare sia la prestazione integrata sia competenze distinte, e comunicare ai tirocinanti informazioni utili al loro progresso. I corsi di formazione per istruttori pratici e per valutatori, così come i relativi metodi di valutazione, devono essere sviluppati da organizzazioni di addestramento e approvati dall’autorità competente.

Modifiche agli allegati su autorizzazioni, organizzazioni e controlli

L’allegato II amplia il ruolo dell’autorità competente, inserendo anche il rilascio, rinnovo e ripristino di autorizzazioni STDI, e stabilisce l’obbligo di comunicare per iscritto al titolare e al fornitore di servizi di traffico aereo eventuali sospensioni o revoche, con indicazione del diritto di ricorso.

L’allegato III aggiorna i requisiti per ottenere il certificato di organizzazione di addestramento, richiedendo una domanda più articolata: dati del richiedente, sedi, figure responsabili, contatti, data di avvio, tipi di addestramento, strutture e attrezzature, dichiarazione di conformità, processi del sistema di gestione e data della domanda. Sono inoltre rafforzate le regole sulle modifiche che richiedono approvazione preventiva, sulla conformità dei dispositivi di addestramento e sui metodi di valutazione ed esame.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica in generale dal 1º gennaio 2029. Alcune disposizioni sono però anticipate al 13 maggio 2026, in particolare specifiche modifiche alle definizioni, alcune parti dell’allegato I, il punto ATCO.C.005 e una parte dell’allegato III.

Per evitare discontinuità nella formazione, i certificati di completamento dei corsi iniziati prima del 1º gennaio 2029 sono accettati ai fini del rilascio, rinnovo o ripristino delle licenze, abilitazioni e specializzazioni, purché addestramento e valutazione siano completati entro il 30 giugno 2029.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e concetti CBTA

L’articolo 1 modifica l’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/340 introducendo o riformulando definizioni centrali: "modello di competenze adattato", "competenza", "addestramento e valutazione basati sulle competenze", "standard di competenza", "condizioni", "comportamento osservabile", "apprendimento a distanza" e "aula virtuale". Sono anche ridefinite "valutazione", "abilitazione di valutatore", "fase di addestramento in posizione operativa", "criteri di prestazione", "ripristino" e "rinnovo".

Requisiti per licenze, abilitazioni e specializzazioni

Sono aggiornati i requisiti per il rilascio della licenza di studente controllore, della licenza di controllore, delle abilitazioni e delle specializzazioni di unità operativa, compresi i casi di ripristino dopo interruzione pluriennale dell’esercizio. Per il primo rilascio e per il rinnovo sono confermati requisiti di addestramento, esami, valutazioni, certificato medico valido e competenze linguistiche; per il ripristino dopo quattro o più anni di inattività è richiesta una valutazione preliminare della competenza. Le specializzazioni di unità operativa e di competenza linguistica hanno regole specifiche di rinnovo e ripristino, con validità che decorre, in caso di rinnovo nei tre mesi precedenti la scadenza, dalla data di scadenza originaria.

Programma di competenza di unità operativa

Il nuovo punto ATCO.B.025 richiede che i fornitori di servizi di traffico aereo stabiliscano e ottengano l’approvazione di un programma di competenza di unità operativa. Il programma deve includere, tra l’altro, elenco delle specializzazioni e loro validità, periodo massimo di non esercizio delle attribuzioni non superiore a 90 giorni, ore minime di esercizio su un periodo non superiore a 12 mesi, procedure in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti, processi di valutazione con criteri di prestazione, esami teorici, contenuti e metodi di addestramento continuo, durata e frequenza dell’aggiornamento, gestione dei mancati superamenti, qualifiche del personale di addestramento, procedure per l’incapacità provvisoria, documentazione da conservare e revisione almeno triennale del programma.

Istruttori, valutatori e autorizzazioni temporanee

Il capo C è riscritto per disciplinare in modo più dettagliato gli istruttori teorici, gli istruttori pratici OJTI e STDI e i valutatori. Sono fissati requisiti di esperienza, formazione didattica, aggiornamento e competenze operative, nonché condizioni per il rilascio, rinnovo e ripristino delle rispettive specializzazioni, di durata triennale. Sono previste autorizzazioni temporanee OJTI o di valutatore in casi eccezionali o per garantire l’indipendenza della valutazione, sulla base di un’analisi di sicurezza e con limiti temporali stringenti.

Addestramento iniziale, continuo e conversione

Il capo D è profondamente modificato per incorporare i principi CBTA in tutti i piani e corsi di addestramento. L’addestramento iniziale comprende addestramento di base e di abilitazione, con elenchi di materie obbligatorie per ciascuna abilitazione; sono previsti esami teorici con soglia minima del 75 % e valutazioni in simulatore o in ambiente operativo. Sono regolati l’addestramento di unità operativa, l’addestramento continuo, l’aggiornamento, l’addestramento di conversione e la formazione specifica per istruttori pratici e valutatori.

Modifiche agli allegati su autorità competente e organizzazioni di addestramento

L’allegato II aggiorna le competenze dell’autorità competente, inclusa la gestione di STDI e gli obblighi di notifica in caso di sospensione o revoca. L’allegato III amplia i contenuti della domanda di certificato di organizzazione di addestramento, disciplina l’approvazione delle modifiche, i requisiti dei dispositivi di addestramento e i metodi di valutazione ed esame.

Disposizioni transitorie e applicazione differita

I certificati di completamento di taluni corsi iniziati prima del 1º gennaio 2029 sono accettati per il rilascio, rinnovo o ripristino di licenze, abilitazioni e specializzazioni se addestramento e valutazione sono completati entro il 30 giugno 2029. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2029, ma alcune disposizioni si applicano già dal 13 maggio 2026, tra cui specifiche parti delle definizioni, dell’allegato I, del capo ATCO.C.005 e dell’allegato III.

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