Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2147

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2147 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 per quanto riguarda l’inclusione di un nuovo produttore esportatore nell’elenco delle altre società che hanno collaborato

Normativa europea32025R2147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 per aggiungere Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. all’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. La Commissione ha verificato che la società soddisfa le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, in particolare l’assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale, la mancanza di collegamenti con operatori soggetti alle misure e l’avvenuta esportazione successiva nell’Unione. Conseguentemente, la società è assoggettata all’aliquota antidumping del 30,6 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

Inclusione di Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. nell’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, ai fini dell’applicazione del dazio antidumping sulle piastrelle di ceramica originarie della RPC.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, nel quadro del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/493. Riguarda in particolare i produttori esportatori cinesi che chiedono di essere aggiunti all’elenco degli operatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, qualora dimostrino di soddisfare le condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di riesame. L’effetto è l’assoggettamento del nuovo operatore all’aliquota del 30,6 % prevista per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore.

Inclusione di un nuovo produttore esportatore nel regime antidumping sulle piastrelle di ceramica cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2147 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 per inserire Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. nell’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. L’intervento si colloca nel quadro del dazio antidumping definitivo sulle piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, istituito a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036.

Contesto normativo e struttura delle misure antidumping

La Commissione ricorda che il dazio antidumping definitivo è stato istituito il 12 febbraio 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/493. Tale regime distingue tra produttori esportatori inclusi nel campione, soggetti ad aliquote individuali comprese tra il 13,9 % e il 36,5 %, produttori che hanno collaborato ma non inclusi nel campione, assoggettati all’aliquota del 30,6 %, e operatori non تعاونenti, soggetti a un dazio su scala nazionale del 69,7 %.

Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di riesame consente di modificare l’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, a condizione che il nuovo produttore esportatore dimostri cumulativamente: l’assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale, l’assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure che abbiano collaborato o potuto collaborare all’inchiesta iniziale, e l’avvenuta esportazione del prodotto nell’Unione dopo la fine di tale periodo, oppure un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di un quantitativo significativo.

Istruttoria sulla domanda di Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd.

Il 20 marzo 2025 Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. ha chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e di essere quindi assoggettata all’aliquota del 30,6 %. La Commissione ha inviato un questionario, ha esaminato la risposta e ha verificato la documentazione presentata, informando anche l’industria dell’Unione e invitandola a formulare osservazioni.

Accertamenti della Commissione

La Commissione ha constatato che la società non esportava piastrelle di ceramica nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, poiché costituita successivamente. Ha inoltre accertato che non era collegata ad alcun produttore della RPC soggetto alle misure e che aveva esportato piastrelle di ceramica nell’Unione nel novembre 2024, sulla base di documenti commerciali e doganali. In assenza di osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha concluso che tutte le condizioni richieste erano soddisfatte.

Effetto della modifica e codice TARIC

Con l’articolo 1 il regolamento aggiunge Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, sotto l’elenco dei produttori cinesi che hanno collaborato. Alla società è attribuito il codice addizionale TARIC 89XH e si applica il dazio antidumping del 30,6 %, ossia l’aliquota prevista per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto della modifica

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 5, e sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/493, in particolare l’articolo 1, paragrafo 4. La modifica interviene sul regime antidumping definitivo sulle piastrelle di ceramica originarie della RPC istituito a seguito del riesame in previsione della scadenza.

Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Per essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, il nuovo operatore deve dimostrare: a) di non avere esportato le merci nel periodo dell’inchiesta iniziale (1° aprile 2009-31 marzo 2010); b) di non essere collegato a un esportatore o produttore soggetto alle misure e che abbia collaborato o potuto collaborare all’inchiesta iniziale; c) di avere effettivamente esportato il prodotto nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, oppure di avere assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo.

Verifica della richiesta di Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd.

La società ha presentato domanda il 20 marzo 2025 per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e quindi l’aliquota del 30,6 %. La Commissione ha trasmesso un questionario, esaminato gli elementi di prova forniti, verificato le informazioni ritenute necessarie e consultato l’industria dell’Unione. È stato accertato che la società non esportava nel periodo dell’inchiesta iniziale, non era collegata a produttori soggetti alle misure e aveva esportato piastrelle di ceramica nell’Unione nel novembre 2024.

Esito dell’istruttoria e modifica dell’allegato

La Commissione ha concluso che la richiedente soddisfa le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e ha pertanto disposto la sua inclusione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/493. A Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. è attribuito il codice addizionale TARIC 89XH e si applica il dazio antidumping del 30,6 % previsto per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeimportazionicommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.