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Ordinanza

Ordinanza n. 13275/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 10/07/2025, n. 591, recante "Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257 - Approvazione dell'allegato tecnico "Disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti" e del relativo Allegato A, conosciuti a seguito di pubblicazione sul BURL del 15/07/2025, n. 57; nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale; B) mediante primo ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei rifiuti, n. G17725 del 23 dicembre 2025, recante a oggetto «D.G.R. n. 591 del 10/07/2025 - Approvazione dell'allegato tecnico "Definizione dei flussi minimi in uscita dagli impianti intermedi e in ingresso agli impianti minimi - Annualità 2026, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato tecnico "Disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti"»; nonché avverso ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto; C) mediante secondo ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei rifiuti, n. G02236 del 23/02/2026, recante a oggetto «D.G.R. n. 591 del 10/07/2025 - Monitoraggio e aggiornamento flussi minimi - Approvazione nuovo Allegato 2 - Tabella flussi San Vittore 2026, all'allegato tecnico "Definizione dei flussi minimi in uscita dagli impianti intermedi e in ingresso agli impianti minimi - Annualità 2026”, approvato con Determinazione G17725 del 23.12.2025»; nonché avverso ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, ivi inclusa, ove occorra, la Relazione istruttoria depositata in giudizio dalla Regione Lazio in data 20/03/2026; D) mediante terzo ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei rifiuti, n. G05617 del 28/04/2026, recante a oggetto «D.G.R. n. 591 del 10/07/2025 -Determinazione G17725 del 23.12.2025 e Determinazione n. G02236 del 23.02.2026 in materia di flussi minimi in uscita da impianti intermedi e in ingresso a impianti minimi. - Distribuzione delle quote di CSS assegnate alla Società E. Giovi Srl in ingresso al Termovalorizzatore di San Vittore gestito da Acea Ambiente Spa.» (doc. 32) nonché avverso ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto.

Giustizia amministrativa202512603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale sul Metodo Tariffario Rifiuti e successive determinazioni relative ai flussi minimi e alla distribuzione delle quote di CSS per il termovalorizzatore di San Vittore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e tre ricorsi per motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 591 del 10 luglio 2025 e le successive determinazioni regionali riguardanti i flussi minimi in uscita dagli impianti intermedi, i flussi in ingresso agli impianti minimi e la distribuzione delle quote di CSS destinate al termovalorizzatore di San Vittore. Sono stati dedotti motivi autonomi e, in misura largamente prevalente, motivi derivati mediante trascrizione dei motivi già proposti in un diverso giudizio, R.G. 13592/2023. Dopo la proposizione del ricorso, la stessa Sezione, con sentenza non appellata, ha dichiarato l'incompetenza territoriale della sede di Roma in favore della sede di Latina, ritenendo che gli atti impugnati producessero effetti esclusivamente nell'ATO di Latina. Il Collegio ha rilevato la stretta connessione tra il presente giudizio e quello già definito e assegnato alla sede di Latina, nonché l'efficacia territorialmente limitata degli atti oggetto dei motivi aggiunti. È stata pertanto prospettata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la questione relativa alla rimessione del giudizio alla sede di Latina, sia per evitare il rischio di contrasto tra giudicati sia per impedire la frammentazione di un'unica controversia tra sedi giurisdizionali diverse.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né ha dichiarato immediatamente la propria incompetenza. Ha ritenuto opportuno sottoporre alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la questione processuale concernente la connessione del presente giudizio con quello R.G. 13592/2023 e la competenza della sede di Latina, anche in relazione agli atti impugnati con i motivi aggiunti, i cui effetti risultano limitati alla relativa circoscrizione territoriale. Il Collegio ha valorizzato il principio di economia processuale, inteso sia come esigenza di evitare giudicati potenzialmente contrastanti tra sedi diverse, sia come esigenza di evitare la suddivisione di un unico giudizio in più controversie. È stato assegnato alle parti il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sulla questione. L'udienza pubblica è stata fissata per il 27 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intenda fondare la decisione, instaurando il contraddittorio prima di decidere.

  • art. 15 c.p.a.

    Facendo applicazione della disposizione di cui all’art. 15 c.p.a.

    La competenza territoriale del TAR è individuata, nel caso considerato, in relazione al luogo in cui l'atto produce effetti esclusivi; la pronuncia di incompetenza resa all'esito del giudizio di merito assume forma di sentenza.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    l’art. 47, comma 2, c.p.a. deve essere letteralmente interpretato

    La disposizione limita la proposizione dell'eccezione di parte direttamente in appello e il rilievo d'ufficio da parte del giudice d'appello, ma non impedisce al giudice di primo grado di rilevare d'ufficio la questione di competenza interna della sede centrale, nel rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • Il giudice di primo grado può rilevare d'ufficio una questione strettamente processuale relativa alla competenza interna tra sede centrale e sede staccata, purché la questione sia previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
  • Quando un giudizio presenta una connessione inscindibile con altro giudizio già assegnato a una diversa sede territorialmente competente, la concentrazione delle controversie davanti a un unico giudice costituisce applicazione del principio di economia processuale, in funzione sia dell'unitarietà della decisione sia della prevenzione di giudicati contrastanti.
  • La competenza territoriale del TAR può essere individuata in base al carattere esclusivamente locale degli effetti dell'atto impugnato; in tal caso è competente la sede corrispondente al territorio nel quale tali effetti si producono.
  • Il principio di economia processuale impedisce, ove possibile, di frammentare un unico giudizio tra più sedi in ragione della distinzione tra motivi autonomi e motivi derivati, quando un unico giudice possa esaminare unitariamente tutte le questioni.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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