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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09939/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il trattamento sanzionatorio deciso in sede di rinvio dalla Corte di appello di Napoli: contesta il discostamento dalla pena minima senza adeguata argomentazione e contesta l'entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione tra i reati. La condanna concerne reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e detenzione e porto di arma; la Corte d'appello aveva ridotto la pena complessiva a 5 anni e 8 mesi di reclusione e a euro 2.733,33 di multa.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata sia conforme alle direttive della precedente pronuncia di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 46021 del 7/11/2024): la Corte di appello ha motivato la modulazione della pena richiamando la natura professionale e seriale delle rapine, ha assunto quale riferimento la forbice di pena indicata nella sentenza rescindente per l'art. 628, comma terzo, cod. pen., ha applicato per il reato tentato la riduzione nella misura minima consentita dall'art. 56 cod. pen. e ha individuato aumenti distinti e motivati per ciascuna imputazione in relazione alla diversa gravità. Il ricorso non ha criticato specificamente il calcolo effettuato alla luce delle indicazioni della sentenza di rinvio, limitandosi a rilievi astratti richiamando principi delle Sezioni Unite. Per legge il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come criterio di individualizzazione della pena: la Corte ha valorizzato la natura professionale e seriale delle rapine nel quadro del giudizio di gravità previsto dall'art. 133

  • art. 628, comma terzo, cod. pen.

    La Corte di appello ha preso la forbice sanzionatoria indicata nella sentenza rescindente relativa a questa disposizione come riferimento per la determinazione della pena per il reato più grave

  • art. 56 cod. pen.

    Applicata per il reato tentato; la riduzione è stata operata nella misura minima consentita dalla norma

  • Sez. 2, n. 46021 del 7/11/2024 (Corte di cassazione)

    Sez. 2, n. 46021 del 7/11/2024

    Pronuncia di annullamento con rinvio che ha indicato errori nel calcolo della base di computo della pena e nell'incremento per recidiva; ha rimesso la materia alla Corte di appello fornendo direttive cui quest'ultima si è attenuta

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021

    Principi giurisprudenziali richiamati dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha osservato che il richiamo astratto a tali principi non è sufficiente senza un confronto critico e puntuale con le indicazioni fornite dalla sentenza di rinvio

Massime di principio

  • Un ricorso relativo al trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con le direttive della sentenza di rinvio: i rilievi generici o astratti non sono ammissibili
  • In sede di rinvio la Corte d'appello deve motivare chiaramente la modulazione della pena rispetto alla forbice indicata dalla Corte di cassazione e spiegare le ragioni di eventuali scostamenti dalla pena minima
  • Gli aumenti per continuazione devono essere quantificati e motivati per ciascuna imputazione in relazione alla diversa gravità dei reati
  • La riduzione per il reato tentato va applicata nei limiti previsti dall'art. 56 cod. pen. e la scelta della misura (minima o maggiore) deve essere giustificata
  • Richiamare principi di Sezioni Unite o altra giurisprudenza consolidata è utile ma insufficiente: il ricorrente deve dimostrare concretamente in che modo la sentenza impugnata si discosta dai principi richiamati
  • Ricorsi vaghi o non specifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a carico del ricorrente (es. pagamento alla Cassa delle ammende)
  • Per contestare il calcolo della pena conviene presentare un prospetto dettagliato alternativo (calcolo della base, applicazione di circostanze, modalità di cumulo/continuazione) e spiegare punto per punto le divergenze

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