Cassazione Civile, Ordinanza n. 16191/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da una coerede per far dichiarare la nullità di un atto pubblico del 18 gennaio 2005 con cui la madre comune aveva venduto a uno dei figli la quota indivisa di un immobile sito in Ittiri. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo applicabile la nullità di cui all'art. 40 l. n. 47/1985 per la mancata menzione degli estremi della concessione edilizia e per irregolarità urbanistiche. In appello il convenuto soccombente aveva proposto gravame, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica non si fosse perfezionata nei confronti della controparte a causa del trasferimento del difensore domiciliatario e che tale ritardo fosse imputabile all'appellante. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 327 e 331 c.p.c., perché in presenza di litisconsorzio necessario sostanziale e processuale la corte d'appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio e non dichiarare inammissibile l'appello; 2) violazione delle norme sulle condizioni dell'azione e sull'onere della prova, assumendo che il tribunale avesse accolto la domanda sulla base della sola allegazione dell'attrice senza accertare legittimazione e interesse ad agire; 3) violazione delle norme processuali e dell'art. 40 l. n. 47/1985, sostenendo che, accolto il primo motivo, la Corte di cassazione avrebbe potuto decidere la causa nel merito. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la controversia involgeva un litisconsorzio necessario sostanziale, perché la validità/nullità della vendita dell'immobile incidendo sulla devoluzione ereditaria doveva riguardare tutti i coeredi della dante causa, e anche un litisconsorzio necessario processuale, poiché la presenza delle parti nel primo grado doveva permanere in appello per evitare il rischio di giudicati contrastanti. Di conseguenza, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado rendeva nullo il procedimento e la sentenza, mentre la corte d'appello aveva erroneamente concentrato l'attenzione sul solo perfezionamento della notifica e sulla sua tardività. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Richiamato congiuntamente all'art. 331 c.p.c. nel motivo accolto per sostenere la nullità derivante dall'omessa integrazione del contraddittorio in appello in causa inscindibile.
art. 331 c.p.c.
In caso di cause inscindibili o di litisconsorzio necessario, la notificazione dell'impugnazione a una sola parte nei termini consente la valida instaurazione del gravame e la notificazione tardiva alle altre parti svolge funzione di integrazione del contraddittorio; l'omessa integrazione determina nullità del procedimento di appello e della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi subordinati di ricorso in relazione al preteso vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nei motivi subordinati di ricorso come norma violata nell'erronea applicazione della disciplina sostanziale e processuale.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di legittimazione ad agire.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare l'interesse ad agire dell'attrice.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove.
art. 1421 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per la questione della rilevabilità della nullità e del relativo perimetro processuale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la corretta ripartizione dell'onere della prova.
art. 17 l. n. 47/1985
Richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 40 della stessa legge sulla disciplina urbanistica degli atti di trasferimento.
art. 40 l. n. 47/1985
Norma posta a fondamento della declaratoria di nullità dell'atto di vendita immobiliare per mancanza degli estremi della concessione edilizia e per irregolarità urbanistiche.
art. 380-bis c.p.c.
Citate solo per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nelle cause inscindibili o soggette a litisconsorzio necessario, la presenza di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado deve permanere anche in appello; se un litisconsorte non è validamente coinvolto, il giudizio di gravame è nullo per omessa integrazione del contraddittorio.
- Quando l'impugnazione sia tempestivamente notificata ad almeno uno dei litisconsorti necessari, la notifica tardiva agli altri può valere come integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; non è corretto dichiarare inammissibile l'appello per la sola tardività della notifica al litisconsorte non ancora raggiunto, senza considerare tale meccanismo.
- Se il motivo di ricorso accolto assorbe le ulteriori censure e la cassazione richiede nuovi accertamenti di fatto o una rivalutazione complessiva della vicenda, la causa deve essere rinviata al giudice di merito e non può essere decisa direttamente in sede di legittimità.
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