Ordinanza n. 609/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del Questore di -OMISSIS- dell’istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri o di altro documento equipollente emesso e notificato alla ricorrente il 27.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore al rilascio del titolo di viaggio per stranieri o di documento equipollente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 27 gennaio 2026, con il quale il Questore aveva respinto la domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 251/2007. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego. L'amministrazione aveva fondato il rigetto su due elementi: l'esclusione, da parte del Tribunale competente nella decisione sull'originaria richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, di un rischio di incolumità individuale della richiedente in caso di rimpatrio; e l'assenza di impedimenti burocratici al rilascio del passaporto da parte dell'autorità diplomatica di riferimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo sussistente la propria giurisdizione e competenza e reputando, in applicazione dell'art. 55 c.p.a., non integrati i presupposti per la sospensione. In particolare, ha considerato prima facie congrua e coerente con la disciplina applicabile la motivazione della Questura, basata sull'assenza di un rischio individuale di incolumità in caso di rimpatrio e sulla possibilità di ottenere il passaporto dall'autorità diplomatica competente. Le spese di fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri; il TAR ha ritenuto coerente con essa il diniego motivato dall'assenza di un rischio individuale di incolumità e dalla possibilità di ottenere il passaporto dall'autorità diplomatica di riferimento.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego del titolo di viaggio per stranieri può ritenersi prima facie legittimo quando l'amministrazione motivi il rigetto sulla base dell'assenza di un rischio individuale di incolumità in caso di rimpatrio e della possibilità concreta di ottenere il passaporto dall'autorità diplomatica di riferimento.
- La motivazione del diniego di un titolo di viaggio per stranieri è congrua e coerente con la disciplina applicabile, ai fini della tutela cautelare, quando valorizza elementi oggettivi riferiti sia alla situazione individuale dell'interessato sia all'effettiva possibilità di ricorrere al passaporto nazionale.
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