Cassazione Civile, Ordinanza n. 32762/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato nel 1998 da un soggetto in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, con previsione di tacito rinnovo. Dopo il decesso dello stipulante e dopo la successiva trasformazione dell'associazione in soggetto riconosciuto, la locatrice ha agito per ottenere canoni non pagati, indennità di occupazione e ulteriori spese. La Corte d'appello aveva ritenuto che gli eredi del soggetto stipulante rispondessero di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto anche per il periodo successivo alla prima scadenza e alla tacita rinnovazione, nonché dopo la cessione del contratto da parte dell'associazione. I ricorrenti hanno censurato tale soluzione, sostenendo: 1) la violazione degli artt. 38 e 2500-quinquies c.c. e, per richiamo, dell'art. 42-bis c.c., perché la responsabilità ex art. 38 c.c. non poteva estendersi alle obbligazioni sorte dopo la trasformazione dell'associazione o dopo la rinnovazione tacita; 2) la nullità o apparenza della motivazione in ordine alla pretesa opposizione della locatrice alla trasformazione dell'associazione; 3) analoga censura sulla mancata considerazione delle doglianze relative alla responsabilità dei componenti degli organi associativi per la mancata disdetta del contratto; 4) ulteriori censure sulla quantificazione del credito e sull'omesso esame di prove; 5-10) doglianze sulle spese di lite e sul criterio di liquidazione, anche per le chiamate in causa di terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla lite tra i ricorrenti e uno dei controricorrenti, a seguito di rinuncia accettata. Quanto al rapporto tra i ricorrenti e la società locatrice, ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la responsabilità del soggetto che aveva stipulato il contratto per conto dell'associazione non riconosciuta copre le obbligazioni fino alla prima scadenza prevista, ma non si estende alle obbligazioni derivanti da una successiva tacita rinnovazione se, al momento della rinnovazione, egli non aveva più potere di agire per l'associazione perché cessato il rapporto associativo.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
La responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta si estende alle obbligazioni assunte per il periodo contrattualmente previsto, ma non oltre il momento in cui la prosecuzione del rapporto dipende da una nuova volontà negoziale imputabile ad altri soggetti che rappresentano l'ente.
art. 2500-quinquies c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'idea che la trasformazione dell'ente comporti effetti sulla soggettività e sulla responsabilità, ma la Corte decide la questione principalmente sull'art. 38 c.c. e sul nesso tra cessazione dei poteri gestionali e rinnovo tacito.
art. 42-bis c.c.
Citato solo come norma richiamata dai ricorrenti in via argomentativa rispetto alla trasformazione dell'associazione; non costituisce la base decisoria dell'ordinanza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al vizio di motivazione apparente, ma i relativi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento delle censure principali.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato nei motivi sulla sufficienza della motivazione; non inciso sulla ratio decidendi finale.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare la motivazione apparente; le doglianze sono rimaste assorbite.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nei motivi sul difetto di motivazione; non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e sull'utilizzo di elementi istruttori; non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 2697 c.c.
Invocato in tema di onere della prova rispetto al credito e alla sua quantificazione; la censura resta assorbita.
art. 1597 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la rinnovazione del rapporto locatizio; la Corte si concentra sulla natura negoziale del rinnovo tacito e sull'imputazione della responsabilità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulle spese di lite; le censure sono state assorbite dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- Nel contratto di locazione stipulato da un'associazione non riconosciuta, la responsabilità personale di chi ha agito in nome e per conto dell'ente copre le obbligazioni nascenti dal rapporto solo entro il perimetro temporale originariamente previsto o implicitamente accettato, non anche quelle derivanti da una successiva rinnovazione tacita imputabile a soggetti diversi.
- Quando la prosecuzione del rapporto locatizio dipende da una facoltà negoziale di disdetta o di mancato impedimento del rinnovo, l'obbligazione che nasce dalla rinnovazione va imputata a chi, al momento della scadenza, aveva effettivo potere di rappresentare l'ente e di scegliere se proseguire il rapporto.
- L'art. 38 c.c. va letto in chiave funzionale: la responsabilità personale è correlata alla concreta possibilità di incidere sulla nascita dell'obbligazione; essa non può essere protratta oltre la cessazione del rapporto associativo o dei poteri gestori del soggetto originariamente agente.
- In presenza di censure assorbenti che impongano la cassazione della sentenza sul punto decisivo, i motivi ulteriori relativi a motivazione, prove, quantificazione del credito e spese restano assorbiti.
- La rinnovazione tacita della locazione può avere natura negoziale quando il suo verificarsi dipenda dal mancato esercizio di una facoltà di disdetta libera e non subordinata a specifici presupposti legittimanti.
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