Decreto ministeriale n. 225 del 19/07/2022
Il D.M. n. 225 del 19.07.2022 definisce la Governance del PNRR ripartendo i compiti e le funzioni tra i soggetti coinvolti, nonché delineandone le competenze. Nello specifico definisce: a) i centri di responsabilità amministrativa responsabili degli investimenti PNRR con riguardo all’attuazione degli investimenti/sub-investimenti programmati; b) le ulteriori funzioni svolte dall’Unità di missione, nonché quelle attribuite ai Dipartimenti responsabili degli investimenti; c) le funzioni condivise tra l'Unità di missione per il PNRR e i Dipartimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto individua, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, i Dipartimenti e le Direzioni generali responsabili degli investimenti e sub-investimenti PNRR, attribuendo loro funzioni di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e attivazione del circuito finanziario. Rafforza inoltre il ruolo dell’Unità di missione PNRR, alla quale sono affidati compiti di coordinamento interno, pareri, presidio sull’attuazione, vigilanza sulle irregolarità e coordinamento della comunicazione istituzionale. L’allegato ripartisce gli interventi PNRR del MIMS tra le strutture competenti, con evidenza dei relativi importi complessivi.
Definizione dei centri di responsabilità e delle funzioni di coordinamento, gestione e controllo degli investimenti PNRR del MIMS
Definizione dei centri di responsabilità e delle funzioni PNRR del MIMS
Il decreto definisce l’assetto interno del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la gestione degli investimenti e sub-investimenti del PNRR, nel quadro del Regolamento (UE) 2021/241, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e della disciplina nazionale e unionale in materia di gestione, controllo e rendicontazione delle risorse PNRR. L’atto si inserisce anche nel contesto del PNC e mira a garantire un coordinamento unitario, tempestivo ed efficiente delle misure di competenza del Ministero.
Base normativa e finalità
Il decreto richiama, tra le principali fonti, il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la legge 7 agosto 1990, n. 241, la legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Regolamento (UE) 2021/241, il Regolamento (UE) 2018/1046, il Regolamento (UE) 2020/852 e le circolari RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022. Richiama inoltre il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché il d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e il d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115 sull’organizzazione del Ministero.
La finalità dichiarata è quella di definire compiti, funzioni e responsabilità per assicurare la corretta gestione degli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, il monitoraggio costante dell’attuazione, la coerenza con il quadro programmatico complessivo e il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari.
Centri di responsabilità amministrativa responsabili degli investimenti PNRR
L’articolo 1 individua come strutture responsabili dell’attuazione degli investimenti/sub-investimenti PNRR, per il MIMS quale amministrazione centrale titolare, i seguenti Dipartimenti: quello per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, i sistemi informativi e statistici; quello per la mobilità sostenibile; e quello per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali.
All’interno di tali Dipartimenti operano le Direzioni generali competenti per i diversi settori di intervento:
- trasporto e infrastrutture ferroviarie;
- strade e autostrade, alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e vigilanza sui contratti concessori autostradali;
- trasporto pubblico locale e regionale e mobilità pubblica sostenibile;
- vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, trasporto marittimo e vie d’acqua interne;
- politiche integrate di mobilità sostenibile, logistica e intermodalità;
- aeroporti, trasporto aereo e servizi satellitari;
- dighe e infrastrutture idriche;
- edilizia statale, politiche abitative, riqualificazione urbana e interventi speciali.
L’allegato 1 specifica il riparto degli interventi e gli importi attribuiti a ciascun centro di responsabilità.
Ulteriori funzioni dell’Unità di missione per il PNRR
L’articolo 2 attribuisce all’Unità di missione ulteriori funzioni di coordinamento interno, oltre a quelle già previste dal decreto ministeriale n. 386 dell’11 ottobre 2021.
In particolare, l’Unità di missione:
- esprime pareri sulle questioni poste dai soggetti attuatori nella fase di attuazione dei progetti, eventualmente avvalendosi di altri organismi competenti, come il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, gli Uffici di Gabinetto o il Servizio centrale MEF per il PNRR;
- monitora i flussi di avanzamento fisico, procedurale e finanziario e il ciclo di vita dell’investimento, con attenzione al DNSH e agli altri principi trasversali del PNRR;
- fornisce indirizzi generali sul rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con riferimento al Regolamento (UE) 2021/241 e al decreto-legge n. 77/2021;
- coordina la redazione della relazione sullo stato di attuazione del PNRR per la Cabina di regia, le audizioni parlamentari e altri contesti istituzionali, oltre alla comunicazione istituzionale e al sito web dedicato;
- coordina la valutazione degli investimenti PNRR, anche ai fini degli indicatori di impatto comune previsti dal regolamento europeo, predisponendo report sugli impatti delle misure di competenza del Ministero;
- coordina il presidio delle attività attuative e di monitoraggio, anche tramite linee guida e manualistica;
- vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta misure per prevenire, correggere e sanzionare irregolarità e indebiti utilizzi, svolgendo verifiche amministrative a campione sulla base dell’analisi dei rischi.
Funzioni dei Dipartimenti responsabili degli investimenti del PNRR
L’articolo 3 disciplina le funzioni delle strutture responsabili, prevedendo anche, ove necessario, una separazione interna tra funzioni di gestione e controllo.
Le strutture devono:
- rispettare i principi trasversali del PNRR, in particolare DNSH, tagging climatico e digitale, riduzione dei divari territoriali, valorizzazione dei giovani e parità di genere, richiedendo se necessario dati disaggregati per genere;
- garantire criteri di selezione coerenti con regole e obiettivi del PNRR e la coerenza, per tutto il periodo di attuazione, di procedure e azioni adottate;
- presidiare l’attuazione degli interventi e il conseguimento di milestone e target nei termini previsti;
- adottare gli atti di avvio dei progetti, definire le modalità di valutazione delle proposte e di ammissione a finanziamento, e gestire convenzioni e obbligazioni giuridicamente vincolanti con i soggetti attuatori;
- definire procedure per modifiche, rimodulazioni, rinunce, revoche e gestione delle varie fasi di avanzamento;
- effettuare controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese, sul 100% delle spese per i controlli formali di gestione amministrativa ordinaria, anche tramite checklist del Sistema di Gestione e Controllo;
- prevenire conflitti di interesse, frodi, corruzione, doppio finanziamento e indebita assegnazione di risorse;
- segnalare all’Unità di missione rischi, irregolarità e sospette frodi, fermo restando l’obbligo di segnalazione di illeciti;
- adottare procedure interne conformi alla disciplina UE e nazionale, alle linee guida e al Sistema di Gestione e Controllo del PNRR;
- verificare il rispetto del codice dei contratti pubblici per gli appalti, della disciplina sugli esperti esterni, delle regole sui costi semplificati e dei requisiti relativi ai CUP;
- utilizzare il sistema informativo ReGiS, o altro sistema adottato dal Ministero, per raccogliere e archiviare i dati di monitoraggio, e trasmettere all’Unità di missione i dati finanziari e di avanzamento fisico e procedurale, nonché la documentazione sui controlli di conformità;
- attivare il circuito finanziario, verificando le domande di pagamento, la coerenza con cronoprogrammi, milestone e target e inviando le richieste di erogazione al MEF;
- conservare e rendere disponibile la documentazione contabile, progettuale e probatoria, garantendo tracciabilità e codificazione contabile;
- presentare con cadenza almeno bimestrale la rendicontazione delle spese e degli indicatori di realizzazione;
- coordinare i progetti PNRR con altri programmi e fondi nazionali, europei e internazionali.
Funzioni condivise tra Unità di missione e Dipartimenti
L’articolo 4 prevede modalità operative concordate tra Unità di missione e strutture responsabili per:
- conservare e mettere a disposizione la documentazione contabile nei termini previsti dalla normativa europea e nazionale;
- agevolare i controlli in loco da parte di amministrazione titolare, Servizio centrale PNRR, Unità di audit, Commissione europea e altri organismi autorizzati;
- garantire gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, con l’indicazione del finanziamento europeo e di Next Generation EU, l’uso dell’emblema UE e la diffusione del progetto anche online.
Le attività, gli obblighi e le responsabilità possono essere delegate ai soggetti attuatori tramite convenzioni o altri provvedimenti di collaborazione; l’Unità di missione effettua le verifiche sulle attività delegate secondo le proprie funzioni di controllo.
Rendicontazione delle spese e dei milestone e target
L’articolo 5 stabilisce che l’Unità di missione, sulla base dei dati registrati dalle strutture responsabili, trasmetta al Servizio centrale del PNRR almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che abbia superato i controlli formali di gestione amministrativa ordinaria, insieme alle checklist e alla documentazione relativa a milestone e target caricata sul sistema.
Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo
L’articolo 6 disciplina le anticipazioni, gli acconti e il saldo ai soggetti attuatori:
- l’anticipazione è di norma pari al 10% dell’importo della spesa dell’intervento, su richiesta del soggetto attuatore e a seguito dell’attestazione di avvio delle attività;
- le quote successive sono rese disponibili fino al raggiungimento del 90% dell’importo della spesa, nel rispetto del cronoprogramma, delle disponibilità di cassa del Programma e delle rendicontazioni presentate;
- il saldo è erogato a valle della rendicontazione su ReGiS e dell’attestazione della conclusione dell’intervento o della messa in opera della riforma, nonché del raggiungimento di milestone e target.
Allegato 1: riparto degli interventi e importi principali
L’allegato 1 ripartisce gli interventi PNRR del MIMS tra i centri di responsabilità. Tra i principali importi figurano, per il Dipartimento per la programmazione strategica e per il Dipartimento per la mobilità sostenibile, interventi ferroviari di grande rilievo, tra cui alta velocità verso il Sud, linee AV nel Nord, connessioni diagonali, ERTMS, nodi ferroviari metropolitani, ferrovie regionali, potenziamento ed elettrificazione nel Sud e stazioni ferroviarie nel Sud.
Per il Dipartimento per la mobilità sostenibile sono ricompresi anche gli interventi su trasporto rapido di massa, rinnovo del TPL, rinnovo del parco autobus regionale, sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale e ferroviario, ciclovie turistiche e urbane, per un totale di dipartimento pari a 9.240.890.000,00 euro.
Per il Dipartimento per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e per il trasporto marittimo sono previsti investimenti infrastrutturali per le ZES, per un totale di 2.900.000.000,00 euro.
Per il Dipartimento per le dighe e le infrastrutture idriche sono previsti investimenti in infrastrutture idriche primarie e riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, per un totale di 900.000.000,00 euro.
Per il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali è indicato il Programma Innovativo della qualità dell’abitare (PinQuA), per 2.800.000.000,00 euro.
Il totale complessivo delle risorse indicate nell’allegato è pari a 39.701.732.500,81 euro.
Decorrenza e registrazione
Il decreto dispone la trasmissione agli organi di controllo. Non contiene una disciplina specifica di entrata in vigore distinta da quella ordinaria dell’atto, ma opera nell’ambito dell’organizzazione ministeriale e delle procedure PNRR richiamate.
Punti principali
Individuazione delle strutture responsabili degli investimenti PNRR
L’articolo 1 assegna l’attuazione degli investimenti/sub-investimenti PNRR del MIMS ai Dipartimenti competenti per materia e, al loro interno, a otto Direzioni generali. Le strutture interessate sono quelle per ferrovie, strade e autostrade, trasporto pubblico locale, vigilanza sulle autorità di sistema portuale e trasporto marittimo, mobilità sostenibile e intermodalità, aeroporti e trasporto aereo, dighe e infrastrutture idriche, edilizia statale e politiche abitative.
Funzioni aggiuntive dell’Unità di missione PNRR
L’articolo 2 amplia i compiti dell’Unità di missione, che oltre a quanto già previsto dal decreto n. 386/2021, esprime pareri sui temi posti dai soggetti attuatori, monitora l’avanzamento fisico, procedurale e finanziario, coordina la redazione delle relazioni sullo stato di attuazione, supporta la valutazione degli impatti, coordina il presidio delle attività attuative e svolge verifiche a campione su irregolarità e utilizzi indebiti.
Obblighi dei Dipartimenti responsabili
L’articolo 3 attribuisce alle strutture responsabili la gestione degli interventi, il rispetto dei principi trasversali del PNRR, il presidio del conseguimento di milestone e target, l’adozione degli atti di avvio e delle convenzioni con i soggetti attuatori, la gestione di modifiche, rinunce e revoche, i controlli sulla spesa e l’ammissibilità, l’uso del sistema informatico ReGiS e la trasmissione dei dati finanziari e di avanzamento. È richiesto il rispetto delle norme su appalti, esperti esterni, costi semplificati, CUP, prevenzione di frodi e conflitti di interesse.
Rendicontazione, circuito finanziario e saldo
L’articolo 5 prevede che l’Unità di missione trasmetta al Servizio centrale PNRR, almeno bimestralmente, la rendicontazione delle spese e della documentazione su milestone e target. L’articolo 6 disciplina le erogazioni ai soggetti attuatori: una anticipazione di norma pari al 10% previa attestazione di avvio delle attività, successive quote fino al 90% in base a cronoprogramma e rendicontazioni, e saldo finale dopo rendicontazione su ReGiS e attestazione di conclusione dell’intervento o della riforma e del conseguimento di milestone e target.
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