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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20253/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per omicidio colposo, deducendo tre censure principali: 1) vizio di motivazione per non avere adeguatamente motivato il rifiuto della ricostruzione alternativa del sinistro proposta dalla difesa e per non aver spiegato perché la consulenza tecnica di parte fosse inattendibile; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte non aveva valorizzato le condizioni soggettive dell'imputato e aveva valutato illogicamente il comportamento post factum; 3) vizio di motivazione nella determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente in misura massima), per non avere adeguatamente applicato i criteri di valutazione dell'art. 218 CdS (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per il futuro uso di automezzi) e per non aver considerato circostanze attenuanti quali la velocità non eccessiva e la buona condizione psico-fisica dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione fattuale delle Corti di merito secondo cui l'imputato, pur consapevole della particolare dinamica di guida del veicolo a trazione posteriore/integrale, aveva tenuto una velocità non adeguata (70/80 km/h) in condizioni di scarsa aderenza e, affrontando una curva, aveva perso il controllo causando il ribaltamento e la morte del passeggero. La Corte ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione che ha disatteso la consulenza di parte per ragioni argomentate, ha respinto la richiesta delle attenuanti generiche tenendo conto del comportamento post factum (spostamento del corpo della vittima e persistenza nella falsa versione dei fatti), e ha confermato la misura massima della sospensione della patente avendo valutato correttamente i parametri dell'art. 218 CdS. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 141 Codice della Strada

    La norma sulla necessità di adeguare la velocità e la condotta alle condizioni di tempo, luogo e caratteristiche del veicolo è stata ritenuta violata: la guida a velocità non commisurata alle condizioni (asfalto bagnato, veicolo a trazione posteriore) ha costituito elemento di colpa per la perdita del controllo.

  • art. 222 Codice della Strada

    Norma che disciplina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione nella misura massima per la gravità dell'evento e della condotta.

  • art. 218 Codice della Strada

    Richiamata per i criteri di determinazione della durata della sanzione accessoria (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per il futuro uso di automezzi): la Corte ha svolto un esame motivato e ha ritenuto che i parametri giustificassero la misura massima.

  • art. 133 Codice Penale

    Richiamata implicitamente nella disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha valutato i criteri indicati dall'art.133 c.p. e, sull'uso discrezionale dei diversi elementi, ha negato le attenuanti in ragione della gravità del comportamento post reato.

Massime di principio

  • In ipotesi di cosiddetta "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado) l'obbligo motivazionale del giudice di legittimità è meno stringente: è sufficiente un complesso motivazionale coerente e organico rappresentato dalle sentenze di merito.
  • La semplice plausibilità di una ricostruzione alternativa proposta dalla difesa non è sufficiente a scalfire una condanna se le Corti di merito hanno fornito una motivazione ragionata per disattenderla, soprattutto quando la ricostruzione alternativa resta congetturale.
  • Le risultanze peritali di parte possono essere disattese se la Corte motiva in modo specifico i motivi di inattendibilità e indica elementi concreti che confermano la ricostruzione ritenuta più probabile.
  • Il comportamento post factum (per esempio alterazione dello stato dei luoghi o insistenza su una falsa versione) può escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in quanto indice della personalità e della gravità morale del reo.
  • Nella determinazione di sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente) il giudice deve procedere a un bilanciamento motivato dei criteri dell'art.218 CdS; una motivazione ampia e coerente che richiami gravità del danno, condotta e pericolo futuro rende la decisione difficilmente censurabile in sede di legittimità.
  • L'onere per il ricorrente che propone una linea difensiva alternativa è di dimostrare, con elementi probatori solidi, che le valutazioni tecniche e fattuali delle Corti di merito siano illogiche o contraddittorie; altrimenti il sindacato di legittimità si limita alla verifica della correttezza logico-giuridica della motivazione.

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