Cassazione Penale, Sentenza n. 33640/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla difesa avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 29/01/2025. I motivi principali dedotti: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla identificazione del profitto derivante dall'art. 4 d.lgs. n.74/2000 e della sua correlazione con i bonifici trasferiti da Publiservice a MAP; (ii) violazione di norme tributarie (art. 109 DPR 197/1986, art. 8 DL 2/2012, art. 21 DPR 633/1972) nella determinazione del presunto risparmio d'imposta assunto come profitto autoriciclato; (iii) erronea interpretazione dell'art. 648-ter.1 c.p. con riguardo alla nozione di 'trasferimento' e alla necessità del quid pluris rispetto al mero bonifico; (iv) omissione dell'avviso ex art. 545-bis circa la possibilità di chiedere sanzione sostitutiva e conseguente vizio procedurale; memoria difensiva del 03/09/2025 ha ribadito i punti sopra con ulteriore censura sui calcoli della Guardia di Finanza e sul periodo temporale considerato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. In particolare: - Ha accolto parzialmente i primi due motivi, individuando un vizio di motivazione della Corte d'appello nella mancata, adeguata dimostrazione (e motivazione) del nesso specifico tra le somme trasferite da Publiservice alla MAP e il profitto derivante esclusivamente dall'art. 4 d.lgs. n.74/2000; per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata in parte e gli atti sono trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per integrazioni probatorie e di motivazione sul punto. - Ha invece rigettato il terzo motivo relativo alla configurabilità dell'autoriciclaggio: la Corte ha confermato che l'art. 648-ter.1 c.p. contempla anche il mero trasferimento verso circuiti economici (mutamento della titolarità) e che il trasferimento fra società anche fittizie può integrare la fattispecie. - Ha dichiarato manifestamente infondato il quarto motivo relativo all'omessa informazione sull'eventuale sostituzione della pena, richiamando che la pena complessiva, incrementata per continuazione, eccede i limiti che consentirebbero l'applicazione delle pene sostitutive, così rendendo irrilevante l'avviso censurato allo stato. In sintesi: annullamento parziale con rinvio per accertare la provenienza specifica delle somme trasferite; sul resto la sentenza di merito è confermata.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio della continuazione tra reati e ha ritenuto legittimo l'aumento di pena operato in applicazione dell'art. 81, comma 2; tale aumento è rilevante ai fini del computo per l'accesso alle pene sostitutive.
art. 648-ter.1 cod. pen.
La Corte ha chiarito che la fattispecie punisce alternativamente condotte di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; non è necessario dimostrare un 'reimpiego' economico oltre il mero trasferimento e il mutamento di titolarità può costituire condotta dissimulatoria idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
La sentenza irrevocabile relativa al reato previsto dall'art. 4 costituisce giudicato sulla esistenza dell'infedele dichiarazione e sul relativo risparmio d'imposta; tale giudicato non può essere riesaminato in sede di questo processo, ma i giudici devono comunque provare specificamente che le somme trasferite corrispondono al profitto (risparmio d'imposta) ricondotto a quell'articolo.
art. 640-bis cod. pen.
Richiamato come uno dei reati presupposto originariamente contestati; il Tribunale aveva escluso l'autoriciclaggio con riferimento ai proventi di tale fattispecie, lasciando in discussione solo il profilo relativo all'art. 4.
art. 109 DPR n. 197/1986 (cfr. art. 75 prev.)
I giudici di merito hanno richiamato principi fiscali relativi alla determinazione dell'imposta dovuta in presenza di fatture o ricavi fittizi; la Cassazione ha ritenuto irrilevante, nel merito del ricorso, la doglianza sulla mancata applicazione di talune specifiche norme tributarie laddove non venga efficacemente dimostrato il nesso tra singoli flussi e il profitto dell'art. 4.
art. 8 DL 2 marzo 2012 (c.d. norme anti-frodi fiscali)
La Corte ha ritenuto che l'eccezione sull'applicazione dell'art. 8 fosse inconferente nel caso di specie, spiegando perché la doglianza difensiva non incida sulla qualificazione della condotta di autoriciclaggio se non provato specificamente il rapporto tra i flussi e il risparmio d'imposta.
art. 21 DPR n. 633/1972 (Legge IVA)
Richiamato dalla difesa per contestare la metodologia di accertamento fiscale; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura in mancanza di dimostrazione che i singoli trasferimenti corrispondessero ai proventi dell'art. 4.
art. 545-bis cod. proc. pen.
La difesa ha lamentato la mancata comunicazione sull'opportunità di richiedere la sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata alla luce della pena complessiva determinata (superiore ai limiti per le pene sostitutive).
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al concordato che ha reso irrevocabile la sentenza sul reato fiscale (art. 4), con la conseguenza che la responsabilità per quel reato non poteva essere rimessa in discussione nel presente procedimento.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata per inquadrare i motivi di ricorso (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha analizzato i motivi alla luce di tali categorie e ha riconosciuto la fondatezza parziale per i vizi di motivazione attinenti al rapporto causale tra profitto e flussi.
art. 20-bis cod. pen.
Richiamato in punto di limiti per l'applicabilità delle pene sostitutive: la pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione eccede i limiti che consentirebbero l'applicazione delle pene sostitutive, giustificando la decisione di non ritenere rilevante l'omessa informativa.
Massime di principio
- Quando il reato presupposto è già stato giudicato con sentenza irrevocabile, il giudicato sulla sussistenza e sugli importi (es. risparmio d'imposta) non può essere riesaminato in cassazione; tuttavia il collegamento probatorio tra quei risultati e singoli flussi bancari posti a fondamento dell'autoriciclaggio deve essere dimostrato e motivato in modo specifico.
- In presenza di società che ricevono provviste di origine mista (lecita e illecita), non è sufficiente affermare genericamente che 'tutte' le somme sono illecite: la Procura deve provare, con riferimento ai singoli trasferimenti, che le somme trasferite corrispondono ai proventi del reato presupposto oggetto del capo di imputazione.
- L'art. 648-ter.1 c.p. contempla condotte alternative: il mero trasferimento o la sostituzione della titolarità dei beni può integrare l'autoriciclaggio anche senza un ulteriore reinvestimento economico, se la condotta è idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
- Il giudizio sulla possibilità di applicare pene sostitutive deve tener conto della pena definitiva risultante dagli aumenti per continuazione o concorso: se la pena complessiva supera i limiti normativi, l'eventuale omissione dell'avviso sul beneficio è irrilevante.
- In sede di gravame e di cassazione non è ammessa una generale rivisitazione del giudicato tributario; i mezzi di impugnazione devono mirare a dimostrare errori specifici nei calcoli o nella correlazione fra flussi e profitto, altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
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