Sentenza del 03/06/2015 n. 11420 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva notificato il 29 dicembre 2009 un avviso di accertamento ICI per l'anno 2004, rettificando il valore dichiarato dal contribuente per un'area edificabile e liquidando maggiore imposta, interessi e sanzioni. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso sostenendo: la carenza di motivazione dell'atto; l'illegittimo utilizzo dei valori presuntivi stabiliti da delibere comunali; la mancata determinazione del valore venale effettivo secondo i parametri dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, poiché indicava gli elementi essenziali per consentire la difesa del contribuente, tra cui il valore di 8 euro al metro quadrato, la zona urbanistica, l'indice di edificabilità, l'ubicazione e gli altri dati catastali e fiscali. Le delibere comunali contenenti valori e criteri normativi non dovevano essere allegate, essendo conoscibili tramite la pubblicazione legale. È stata inoltre ritenuta corretta la qualificazione dell'area come edificabile in base allo strumento urbanistico generale. M.G.B. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 161
Richiamata dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è stata ritenuta infondata.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Impone la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Nel caso concreto l'obbligo è stato ritenuto rispettato perché l'avviso indicava gli elementi necessari per comprendere la rettifica e predisporre la difesa.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
Consente al Comune di determinare, con proprie deliberazioni, valori di riferimento per le aree edificabili. Tali valori possono costituire un parametro di supporto per l'accertamento, purché l'avviso sia adeguatamente motivato e collegato al valore venale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
La base imponibile ICI delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, considerando ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri per eventuali lavori di adattamento e prezzi medi di mercato.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)
L'edificabilità dell'area, ai fini dell'applicabilità del criterio del valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune.
Un'area può essere fiscalmente edificabile anche se lo strumento urbanistico non è stato ancora approvato dalla Regione o se mancano strumenti urbanistici attuativi. Eventuali vincoli o limitazioni incidono sul valore venale, ma non escludono necessariamente la qualificazione edificabile.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248
Norma di interpretazione autentica sulla qualificazione delle aree edificabili ai fini ICI, richiamata insieme alle successive disposizioni.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
Conferma il criterio secondo cui la qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore adottato è sufficiente per applicare il regime fiscale delle aree edificabili.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento relativo a un'area edificabile è sufficientemente motivato se indica in modo concreto i criteri e i dati utilizzati per determinare il valore, anche mediante il richiamo a delibere comunali pubblicate.
- Le delibere comunali sui valori delle aree edificabili possono essere utilizzate come parametri presuntivi o di riferimento, ma il valore deve essere riconducibile al valore venale effettivo e alle caratteristiche specifiche dell'area.
- Ai fini ICI, un'area è considerata edificabile quando tale qualificazione deriva dal piano regolatore generale adottato dal Comune; non sono sempre necessarie l'approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi.
- Vincoli urbanistici, limitazioni edificatorie e minore attualità della capacità edificatoria possono ridurre il valore imponibile, ma non eliminano automaticamente la natura edificabile dell'area.
- Chi contesta il valore accertato deve fornire elementi concreti e documentazione idonea a dimostrare un valore venale inferiore; una semplice perizia con una stima molto più bassa può non essere sufficiente se non adeguatamente supportata.
- Gli atti normativi o regolamentari comunali regolarmente pubblicati, come delibere e regolamenti, normalmente non devono essere allegati all'avviso di accertamento, poiché si presumono conoscibili.
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