Sentenza n. 230/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - dell’atto prot. n. 28263 del 5.09.2025 con cui la stazione appaltante ha disposto la riammissione della società Ma.Co.Si S.r.l. alla gara in oggetto relativamente ai lotti n. 1 e n. 2 della procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno, indetta dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia in data 10.07.2025; - degli atti prodromici alla emissione del provvedimento di riammissione della controinteressata, tra cui la nota del Comune di Casalecchio di Reno del 22 agosto 2025 e la nota del 27 agosto 2025 del Dirigente responsabile dell'Area Innovazione Tecnologica Intercenter-ER non in possesso della ricorrente; - per quanto occorrer possa, del disciplinare di gara nella parte in cui al punto 18.1 rubricato “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica” prevede che il concorrente che non consegua un punteggio dell’offerta tecnica di almeno 40 punti venga automaticamente escluso; - per quanto occorrer possa, dell'eventuale aggiudicazione dell’appalto nei confronti della Ma.Co.Si. S.r.l. a seguito della conferma della graduatoria che ha visto la controinteressata aggiudicataria già del lotto n. 2; - di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente anche mai conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di riammissione alla gara della controinteressata per i lotti 1 e 2 della procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione della gestione di impianti sportivi comunali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente prima classificata nei lotti 1 e 2, ha impugnato la riammissione della controinteressata, precedentemente esclusa per non avere superato la soglia di sbarramento dell’offerta tecnica. La riammissione è intervenuta dopo che la stazione appaltante aveva rilevato che alcuni documenti dell’offerta tecnica erano stati inseriti nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa, con conseguente parziale valutazione dell’offerta. La ricorrente ha dedotto la violazione del disciplinare di gara, in particolare dei punti 18.1 e 20, dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 3-bis e 6 l. 241/1990, degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023, nonché la violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e riservatezza delle offerte, eccesso di potere per illogicità e manifesta contraddittorietà. Nel corso dell’udienza il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di interesse, poiché al momento della decisione non era ancora intervenuta l’aggiudicazione dei lotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sulla legittimità della riammissione. L’azione di annullamento richiede la titolarità di una posizione giuridica, l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire; l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto. La riammissione della controinteressata è stata qualificata come atto endoprocedimentale, non conclusivo della gara, che non determina un arresto procedimentale né vincola inderogabilmente il contenuto dell’atto finale. In assenza dell’aggiudicazione, la lesione lamentata dalla ricorrente, consistente nel mancato conseguimento del bene della vita, è soltanto potenziale e futura. Il pregiudizio sarebbe divenuto concreto e attuale soltanto con l’eventuale aggiudicazione delle concessioni alla controinteressata. Il TAR ha richiamato il superamento del rito superspeciale previsto dall’abrogato art. 120, comma 2-bis, c.p.a.: l’ammissione o riammissione di un concorrente non è più, di regola, immediatamente impugnabile, ma può essere contestata insieme al provvedimento conclusivo della procedura. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, sulla quale esse devono essere sentite prima della decisione.
art. 120, comma 2-bis, c.p.a.
La disposizione, oggi abrogata, configurava il rito superspeciale per l’impugnazione immediata delle ammissioni ed esclusioni; la sua abrogazione ha comportato il ritorno alla regola generale dell’impugnazione dell’atto conclusivo della gara.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell’azione amministrativa, senza essere esaminato nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
artt. 1, 3-bis e 6 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure contro la riammissione, ma non esaminati nel merito.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023
Richiamati dalla ricorrente con riferimento ai principi applicabili alla procedura di affidamento, ma non esaminati nel merito.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere nell’azione di annullamento deve essere personale, attuale e concreto e deve consistere nell’utilità che il ricorrente potrebbe conseguire dall’accoglimento della domanda.
- La riammissione o ammissione di un concorrente a una procedura di gara costituisce, di regola, un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, quando non determini né un arresto del procedimento né un vincolo inderogabile sul contenuto del provvedimento finale.
- In assenza dell’aggiudicazione, la posizione del concorrente che contesta la riammissione di un altro operatore è normalmente lesa soltanto in via potenziale e futura; l’interesse concreto e attuale sorge con l’eventuale aggiudicazione al concorrente controinteressato.
- Dopo l’abrogazione del rito superspeciale di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., l’ammissione o la riammissione di un concorrente non deve essere immediatamente impugnata, ma può essere contestata insieme al provvedimento conclusivo della procedura di gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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