Ordinanza n. 651/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - a) del provvedimento emesso dalla “SC. -OMISSIS--OMISSIS-” con sede in -OMISSIS- – -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., prot. n. -OMISSIS- del 22.01.2006 rilasciato ai ricorrenti in pari data; - b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e /o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno scolastico, con atti privi di motivazione specifica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, frequentante la prima classe della scuola secondaria per 31 ore settimanali, è affetto da disturbo dello spettro autistico e disturbo del linguaggio recettivo-espressivo, riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. I genitori hanno impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione scolastica ha assegnato soltanto 18 ore settimanali di sostegno, deducendo l’illegittimità della determinazione per l’assenza di motivazione e per la sua inadeguatezza rispetto alla situazione di gravità del minore. La stessa istituzione scolastica ha rappresentato che il minore tende a isolarsi, soffre frequentemente di crisi di agitazione e manifestazioni di frustrazione e necessita di essere seguito individualmente, prospettando la copertura dell’intero orario scolastico.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando l’assenza di motivazione dell’assegnazione delle 18 ore e la documentata situazione di gravità del minore, nonché il periculum in mora, ravvisato nel pregiudizio evidente alla frequenza e alla piena integrazione scolastica derivante dal ridotto numero di ore di sostegno. Ha quindi sospeso gli atti impugnati e ordinato all’Amministrazione di procedere, previa integrazione del PEI 2025/2026, alla rivalutazione e alla conseguente assegnazione del numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica del minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La certificazione della situazione di gravità della disabilità costituisce il presupposto rilevante per la valutazione dell’esigenza di sostegno scolastico in deroga.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione degli atti impugnati ai fini del riesame.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella pubblicazione della pronuncia.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L’assegnazione delle ore di sostegno a un alunno con disabilità grave deve essere sorretta da una motivazione specifica, correlata alla situazione concreta dell’alunno e alle sue effettive esigenze di assistenza e integrazione; l’assenza di motivazione può integrare il fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare.
- La determinazione del numero di ore di sostegno non può essere effettuata in modo meramente automatico o standardizzato, ma deve essere preceduta da una valutazione individualizzata delle esigenze educative e di integrazione scolastica dell’alunno.
- Quando il ridotto numero di ore di sostegno incide concretamente sulla possibilità dell’alunno con disabilità grave di frequentare e integrarsi nel percorso scolastico, sussiste il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare dell’atto e per il riesame della misura.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere l’assegnazione delle ore di sostegno e ordinare all’Amministrazione di procedere al riesame, previa integrazione del PEI, ai fini dell’individuazione del numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica.
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