Sentenza del 19/05/2017 n. 12672 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva rideterminato la plusvalenza imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2001, riconoscendo alcuni costi sostenuti dal contribuente per la sistemazione e il miglioramento dei terreni. L'Ufficio ha contestato, da un lato, che la CTR avesse considerato ammissibili deduzioni relative all'inerenza e alla documentazione dei costi, ritenendole tardive, e, dall'altro, la motivazione della sentenza sulla prova e sull'inerenza delle spese. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'illegittimità dell'accertamento, la necessità di determinare la plusvalenza sulla base del valore normale risultante da perizia e la nullità della notificazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo ammissibili le contestazioni dell'Ufficio sui costi, perché costituivano mere difese e integrazioni del quadro probatorio, non nuove eccezioni vietate in appello. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva adeguatamente verificato la prova e l'inerenza di due fatture, anche perché le perizie prodotte indicavano finalità differenti, una agricola e l'altra edificatoria. Ai sensi dell'art. 68, comma 2, TUIR, i costi possono incrementare il valore fiscalmente riconosciuto del bene soltanto se inerenti e provati. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a un nuovo esame dei fatti già valutati dalla CTR e non rispettava il principio di autosufficienza. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
La disposizione è stata ritenuta idonea a fondare l'accertamento parziale dell'Ufficio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
In appello sono vietate le nuove eccezioni in senso stretto, ma sono sempre ammesse mere difese ed eccezioni improprie dirette a integrare il quadro probatorio senza modificare i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
TUIR, art. 67, comma 1, lett. a)
La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione alla qualificazione della plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.
TUIR, art. 68, comma 2
La plusvalenza va determinata sulla base del valore dichiarato nell'atto di provenienza aumentato dei costi inerenti.
Sono deducibili dal calcolo della plusvalenza soltanto i costi inerenti al bene e adeguatamente provati. Non basta la produzione di fatture o perizie se esse sono generiche, incoerenti o riferibili a finalità diverse da quella rilevante fiscalmente.
D.P.R. n. 645 del 1978, art. 38
La notificazione mediante messo comunale è stata ritenuta regolare quando la relata è sottoscritta e il notificatore si qualifica come titolare di un pubblico ufficio.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia in Cassazione vizi di fatto o di motivazione deve indicare con precisione gli elementi già dedotti nei precedenti gradi e non può chiedere un nuovo apprezzamento del merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio resta circoscritto ai fatti e ai motivi contenuti nell'atto impositivo e nel ricorso introduttivo; tuttavia, in appello l'Amministrazione può introdurre nuove argomentazioni probatorie o mere difese, purché non cambi la causa della pretesa fiscale.
- Per ridurre una plusvalenza immobiliare sono riconoscibili soltanto i costi effettivamente inerenti al bene ceduto e direttamente collegati alla sua valorizzazione fiscalmente rilevante; le spese devono essere documentate in modo coerente e univoco.
- Fatture generiche, perizie contraddittorie o documenti che descrivono opere agricole anziché opere funzionali all'edificazione possono non essere sufficienti a provare costi inerenti.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito e la valutazione delle prove: occorre dimostrare un effettivo vizio giuridico o una motivazione carente, indicando puntualmente gli elementi trascurati.
- La notifica effettuata da un soggetto qualificatosi come messo comunale beneficia di una presunzione di regolarità; chi la contesta deve provare concretamente la falsità della sottoscrizione o l'assenza della qualifica, anche mediante gli strumenti processuali appropriati.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi stabiliti dalla Corte e provvedere nuovamente anche sulle spese.
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