Circolare numero 125 del 11-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori istruzioni operative sulla mensilizzazione delle pensioni INPS, in attuazione della delibera n. 350 approvata con decreto ministeriale del 25 marzo 1998. Dal luglio 1998 tutte le pensioni passano al pagamento mensile anticipato con un calendario unificato; per gli importi più bassi restano previste periodicità annuale o semestrale secondo soglie calcolate sul trattamento minimo 1998. La circolare disciplina inoltre l’arrotondamento dei pagamenti, il ricalcolo delle rate, l’unificazione dei trattamenti in capo allo stesso beneficiario, la gestione di conguagli e competenze accessorie, le particolarità per le pensioni estere e le comunicazioni ai pensionati e agli enti pagatori.
Pagamento mensile unificato delle pensioni e ricalcolo delle rate mensili
Pagamento mensile unificato delle pensioni
La circolare integra le prime indicazioni già fornite con la circolare n. 84 del 14 aprile 1998 in merito alla mensilizzazione dei pagamenti pensionistici. L’obiettivo è quello di uniformare il pagamento delle pensioni INPS a cadenza mensile, predisponendo al contempo le regole tecniche per il ricalcolo delle rate, l’unificazione dei trattamenti in capo allo stesso soggetto e la gestione delle eccezioni operative.
Quadro normativo e nuove disposizioni
Con decreto ministeriale del 25 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1998, è stata approvata la delibera n. 350 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto sulla periodicità mensile di pagamento delle pensioni. La delibera stabilisce che:
- le pensioni erogate dall’INPS sono corrisposte in rate mensili anticipate, scadenti il primo giorno del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile;
- ove non vi siano cause ostative, i beneficiari titolari di più trattamenti ricevono un unico pagamento;
- i pagamenti mensili fino al 2% del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali anticipate;
- i pagamenti mensili oltre il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate;
- i limiti così determinati sono arrotondati alle 10.000 lire per difetto;
- per i pagamenti allo sportello, su richiesta motivata degli enti pagatori, la Direzione generale può autorizzare il frazionamento in più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino a un massimo di dieci giorni;
- i pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori con recupero, a ogni pagamento, dell’arrotondamento del pagamento precedente.
Decorrenza del nuovo calendario dei pagamenti
Dal luglio 1998 tutte le pensioni, a prescindere dalla categoria e dalla modalità di riscossione, sono corrisposte il primo giorno del mese o il giorno lavorativo successivo se il primo giorno è festivo o non bancabile. La tredicesima mensilità viene pagata insieme alla mensilità di dicembre. Con tale decorrenza cessa la validità del precedente calendario, che era strutturato per categorie pensionistiche.
Per gli istituti di credito, il frazionamento allo sportello può essere autorizzato limitatamente alle agenzie con maggiore affluenza di pensionati che riscuotono in contanti. Per le Poste Italiane S.p.A., le agenzie UPE ricevono il flusso complessivo dei pagamenti mensili entro il primo giorno del mese; se non è possibile pagare tutto in un’unica giornata, la Direzione generale può autorizzare il frazionamento alfabetico in più giorni lavorativi consecutivi, comunque non oltre il giorno 14. Analoga facoltà è prevista per le agenzie tradizionali. Se il giorno stabilito per il pagamento frazionato cade di domenica o in un festivo infrasettimanale, il pagamento va anticipato al giorno precedente.
Importi di riferimento per il 1998
Per il 1998 il trattamento minimo di gennaio è pari a lire 697.700. Da tale valore derivano le soglie utilizzate per determinare la periodicità di pagamento:
- 2% = lire 13.954, arrotondate a lire 10.000;
- 15% = lire 104.655, arrotondate a lire 100.000.
Ne consegue che:
- i pagamenti fino a lire 10.000 mensili sono effettuati una volta l’anno, in via anticipata, nel mese di gennaio;
- i pagamenti oltre lire 10.000 e fino a lire 100.000 mensili sono effettuati due volte l’anno, nei mesi di gennaio e luglio.
Arrotondamento dei pagamenti
Dal luglio 1998 tutti i pagamenti pensionistici sono arrotondati alle lire 1.000 per eccesso, con recupero dell’arrotondamento precedente sul pagamento successivo. L’arrotondamento è calcolato sul pagamento complessivo disposto a favore del soggetto, comprensivo di tutti i trattamenti pensionistici inclusi nel medesimo pagamento.
L’importo dell’arrotondamento relativo all’ultimo pagamento emesso viene registrato sulla pensione di riferimento nel nuovo campo GP1ARR, per consentirne la gestione nel pagamento successivo. Inoltre, sull’ultima rata emessa, l’arrotondamento viene registrato nel campo GP8MD50 con codice 105 per l’importo recuperato relativo al pagamento precedente e con codice 106 per l’importo da recuperare sul pagamento successivo.
Calcolo delle rate mensili e struttura del GP8
Le procedure di mensilizzazione non ricalcolano l’importo mensile della pensione o delle ritenute, ma utilizzano i valori già presenti nel GP5 e costruiscono le nuove rate mensili, registrandole nel GP8 di ciascuna pensione. La circolare specifica la composizione del GP8 per l’anno 1998 in relazione alla periodicità precedente:
- per le pensioni con pagamento bimestrale dispari, tre rate bimestrali da gennaio a giugno 1998 e sei rate mensili da luglio alla tredicesima mensilità 1998;
- per le pensioni con pagamento bimestrale pari, tre rate bimestrali da febbraio a luglio 1998 e cinque rate mensili da agosto alla tredicesima mensilità 1998;
- per le pensioni con pagamento semestrale dispari, una rata semestrale da gennaio a giugno 1998 e sei rate mensili da luglio alla tredicesima mensilità 1998;
- per le pensioni con pagamento semestrale pari, una rata semestrale da febbraio a luglio 1998 e cinque rate mensili da agosto alla tredicesima mensilità 1998.
Per le pensioni che avevano pagamento annuale non si effettua alcuna mensilizzazione, perché il pagamento relativo al 1998 è già stato eseguito. In tali casi il GP8 del 1998 è costituito da una rata annuale relativa al periodo gennaio-dicembre 1998 per le categorie VOBIS e IOBIS, oppure da una rata annuale relativa al periodo gennaio-13ª mensilità 1998 per le categorie VMP e IMP.
13ª mensilità e scadenze dei familiari
In occasione del calcolo delle rate mensili viene memorizzato, per tutte le pensioni corrisposte per 13 mensilità, l’elemento relativo al mese 13 dell’anno 1998. Tale elemento è identificato dal valore 9813 nel campo GP5HC01 e contiene i soli dati della tredicesima mensilità; i dati relativi ai mesi diversi dal 13 vengono contestualmente eliminati dagli elementi del GP5.
La mensilizzazione comporta anche una revisione dei criteri, prima riferiti alla cadenza bimestrale, per la determinazione della cessazione dal diritto delle quote di pensione ai superstiti e dei trattamenti di famiglia erogati sulle pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi. Per l’assegno per il nucleo familiare la scadenza è già prevista alla fine del mese in cui si verifica l’evento.
Per il rinnovo 1998 le procedure hanno già determinato e comunicato ai pensionati le date di cessazione con cadenza bimestrale. Per mantenere criteri uniformi, per le date di cessazione già determinate e comprese entro il 31 dicembre 1998 si continua a usare la cadenza bimestrale. Dal rinnovo 1999, invece, tutte le procedure determineranno le scadenze con riferimento al mese e le scadenze successive al 31 dicembre 1998 già presenti in archivio saranno allineate alla cadenza mensile. Dal luglio 1998, per le nuove acquisizioni, la data di cessazione dal diritto deve essere indicata come mese successivo a quello in cui si verifica l’evento.
Pagamento unificato dei trattamenti dello stesso beneficiario
La nuova periodicità mensile consente di raggruppare in un unico pagamento gli importi dovuti per più trattamenti pensionistici intestati allo stesso soggetto. La procedura effettua uno scorrimento del casellario centrale per individuare, a parità di codice fiscale, tutte le prestazioni INPS erogate al medesimo soggetto. I risultati sono stati resi disponibili alle sedi con il messaggio n. 18831 del 6 maggio 1998.
Dopo il calcolo delle rate mensili, le procedure inseriscono nel database, per ogni pensione intestata a titolare di più pensioni INPS, una tabella nel campo GP2BYC0 con le chiavi delle pensioni ai fini del pagamento unificato. La circolare ricorda che restano escluse alcune casistiche particolari, ad esempio pensioni pagate all’estero e in Italia oppure pensioni pagate presso province diverse.
Gestione delle competenze dovute al pensionato
La circolare inquadra il pagamento mensile come pagamento delle competenze dovute al pensionato, e non più come singola rata di una singola pensione. Sono richiamate le procedure già operative per:
- il pagamento degli interessi legali unitamente alla rata di pensione, disciplinato dalla circolare n. 167 del 25 luglio 1997;
- il pagamento delle annualità di arretrati fino al 31 dicembre 1995, disciplinato dalla circolare n. 240 del 27 novembre 1997;
- la memorizzazione dei piani di recupero per gli indebiti con trattenuta sulle rate di pensione, disciplinata dalla circolare n. 208 del 28 ottobre 1997;
- la memorizzazione dei piani di recupero centrali per pensioni in precedenza gestite presso uffici di sede, disciplinata dalla circolare n. 110 del 21 maggio 1998.
È inoltre segnalata la fase avanzata di realizzazione della procedura per la gestione dei conguagli da prima liquidazione e ricostituzione e dei conguagli IRPEF a debito o a credito. Tutti questi elementi confluiscono nel pagamento complessivo disposto a favore del pensionato.
Estrazione delle rate e logiche operative
La preparazione del pagamento delle competenze dovute al pensionato avviene al momento dell’estrazione della rata, prendendo in considerazione tutti gli elementi presenti in quel momento nel database delle pensioni e nell’archivio conguagli. In presenza di pensioni abbinabili memorizzate nel campo GP2BYC0, la procedura somma gli importi delle rate mensili dovute per ciascuna pensione, salvo cause di esclusione come la localizzazione del pagamento presso un ufficio pagatore di sede.
La presenza di cause di esclusione al momento dell’estrazione non modifica i dati della tabella delle pensioni abbinabili: il pagamento tornerà unificato automaticamente appena le cause ostative non saranno più rilevate. Sulla base dell’importo complessivo mensile, senza considerare i conguagli a credito o a debito, la procedura determina la periodicità di pagamento secondo i criteri già illustrati per il 1998 e predispone il numero di rate corrispondente. Il valore dell’ultimo mese disposto con il precedente pagamento viene letto dal campo GP1ALZ5 e poi aggiornato con l’ultimo mese contenuto nel pagamento in emissione.
Se la periodicità determinata non è mensile, la procedura modifica il GP8 eliminando l’indicazione delle rate mensili e inserendo il dato relativo alla rata semestrale emessa. Ad ogni estrazione viene anche aggiornato il flag GP1AP48:
- valore 0 per le pensioni con pagamento non unificato;
- valore 1 sulla pensione di riferimento per le pensioni con pagamento unificato;
- valore 2 sulle pensioni non di riferimento per le pensioni con pagamento unificato.
In presenza del flag GP1AV32 su una o più pensioni, la procedura richiama l’archivio conguagli e considera tutte le informazioni presenti per pagamenti aggiuntivi, recuperi o riduzioni. L’importo così determinato, unitamente alle componenti del pagamento, viene registrato sul database delle pensioni e trasmesso all’ente pagatore.
Pensione di riferimento e dinamica dell’unificazione
Per agevolare il passaggio dal sistema precedente, strutturato sulle singole prestazioni, al nuovo sistema centrato sul pensionato, viene individuata una pensione di riferimento tra le pensioni abbinabili. La scelta ricade sulla prestazione con maggiore stabilità; la pensione di riferimento può variare, ad esempio se cessa il diritto alla prestazione precedentemente selezionata.
Nel campo GP8MD70 della pensione di riferimento viene memorizzato il valore P; per le altre pensioni del soggetto viene memorizzato il valore S. Su ogni rata della pensione di riferimento vengono inoltre registrate, nella tabella contenuta nei campi GP8MD60, le chiavi di tutte le pensioni che compongono il pagamento. L’unificazione resta dinamica e viene verificata ad ogni estrazione di rata, sulla base della tabella delle pensioni unificabili.
Pensioni in pagamento all’estero
Le pensioni in pagamento all’estero sono gestite da specifiche banche con decorrenze diverse per il pagamento unico mensile:
- COMIT, codice ABI 02002, da luglio;
- BNL, codice ABI 01005, da luglio;
- CARIPLO, codice ABI 06070, da ottobre;
- CARISBO, codice ABI 06385, da ottobre.
Anche le pensioni estere sono state mensilizzate secondo i criteri generali. Per quelle gestite da CARIPLO e CARISBO la circolare precisa che:
- l’estrazione di giugno per il pagamento di luglio comprende il solo mese di luglio per le pensioni già dispari;
- l’estrazione di luglio per il pagamento di agosto comprende il bimestre agosto/settembre di tutte le pensioni dispari e pari;
- l’estrazione di agosto per il pagamento di settembre non comprende tali pensioni;
- l’estrazione di settembre, per il pagamento di ottobre, comprende il pagamento mensile unificato di tutte le pensioni.
Per i pagamenti di luglio e agosto/settembre, considerate le caratteristiche provvisorie della procedura, il pagamento è disposto senza unificazione dei diversi trattamenti del soggetto, ma comprensivo di eventuali importi presenti nell’archivio conguagli.
Comunicazioni ai pensionati e agli enti pagatori
È in corso la predisposizione di una comunicazione individuale, tramite sistema Postel, da inviare a tutti i pensionati. La lettera contiene le informazioni sulle nuove modalità di pagamento e l’indicazione degli importi mensili della pensione. L’invio avviene nel mese di giugno per i pensionati che ricevono la prima rata mensile da luglio, e tra la fine di giugno e l’inizio di luglio per quelli che ricevono la prima rata da agosto. È prevista una comunicazione per ogni pensione.
Per i titolari di più trattamenti, in ciascuna comunicazione viene inserito il seguente avviso sulla unificazione del pagamento: poiché il pensionato è titolare di più pensioni INPS, il pagamento sarà unico e riguarderà l’importo complessivo delle pensioni, con analoga comunicazione predisposta per le altre pensioni. Per le pensioni estere gestite da CARIPLO e CARISBO è inserita una formula specifica che informa che nel mese di agosto sarà pagata anche la mensilità di settembre e che da ottobre il pagamento tornerà mensile.
È inoltre disponibile un volantino, messo a disposizione delle sedi con messaggio n. 17805 del 28 aprile 1998, da distribuire ai pensionati tramite gli enti pagatori. In aggiunta alla lettera, gli enti pagatori devono inviare o consegnare al pensionato, al momento della riscossione, una comunicazione con il dettaglio dei dati che concorrono a determinare l’importo in pagamento.
Aggiornamento del database centrale
La circolare riepiloga infine le modifiche ai campi del database centrale delle pensioni. Tra i principali aggiornamenti figurano:
- GP1ALZ5: ultimo mese compreso nell’ultimo pagamento estratto;
- GP1AP48: flag di pagamento unificato;
- GP1AP50: arrotondamento negativo espresso in migliaia di lire;
- GP1ARR: arrotondamento complessivo dell’ultimo pagamento estratto;
- GP1AZ53: arrotondamento positivo;
- GP2BYC0: tabella delle chiavi delle pensioni abbinabili ai fini del pagamento unificato;
- GP5HG01: codici fondo per specifiche trattenute;
- GP8MD40 e GP8MD50: tabelle dei componenti il pagamento;
- GP8MD60: tabella delle chiavi delle pensioni abbinate incluse nel pagamento;
- GP8MD70: indicazione della pensione di riferimento o non di riferimento;
- codeline: riferimento al mese a cui si riferisce il pagamento, con adeguamento del valore per le rate da luglio in poi.
La circolare chiarisce inoltre che i dati prima memorizzati in GP8MD40 e GP8MD42 vengono ripartiti tra GP8MD40 e GP8MD50 secondo la loro incidenza sulla determinazione dell’importo del pagamento.
Punti principali
Nuove disposizioni sulla periodicità di pagamento
Viene richiamata la precedente circolare n. 84 del 14 aprile 1998 e viene precisato che, con decreto ministeriale del 25 marzo 1998, è stata approvata la delibera n. 350 del Consiglio di amministrazione INPS. La delibera stabilisce il pagamento mensile anticipato delle pensioni, con un unico pagamento per i beneficiari titolari di più trattamenti, salvo cause ostative.
Soglie di importo e periodicità annuale/semestrale
Per il 1998 i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono pagati in rate annuali anticipate; quelli oltre il 2% e fino al 15% sono pagati in rate semestrali anticipate. Con trattamento minimo di lire 697.700 al 1° gennaio 1998, le soglie arrotondate risultano pari a lire 10.000 e lire 100.000 mensili.
Arrotondamento dei pagamenti
Dal luglio 1998 tutti i pagamenti sono arrotondati alle lire 1.000 per eccesso, con recupero nell’emissione successiva dell’arrotondamento precedente. L’arrotondamento è calcolato sul pagamento complessivo dovuto al soggetto, comprensivo di tutti i trattamenti inclusi nel pagamento unificato.
Nuovo calendario dei pagamenti
Dal luglio 1998 tutte le pensioni, indipendentemente dalla categoria e dalla modalità di riscossione, sono pagate il primo giorno del mese o il primo giorno bancabile successivo se festivo. La tredicesima mensilità è corrisposta con la mensilità di dicembre. Il precedente calendario per categorie cessa di avere validità.
Frazionamento dei pagamenti allo sportello
Per le riscossioni in contanti gli istituti di credito possono essere autorizzati al frazionamento dei pagamenti in più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino a un massimo di dieci giorni. Per Poste Italiane S.p.A. è previsto il frazionamento alfabetico per le agenzie con maggiore afflusso, entro il giorno 14; se il giorno stabilito è festivo, il pagamento va anticipato al giorno precedente.
Ricalcolo e mensilizzazione delle rate
Sono completati il calcolo e la costruzione delle nuove rate mensili per tutte le pensioni rinnovate nel 1998. Le procedure non ricalcolano l’importo mensile della pensione, ma utilizzano i valori già presenti nel GP5 e generano le nuove rate nel GP8. Per alcune pensioni già annuali non si effettua mensilizzazione perché il pagamento 1998 è già stato eseguito.
Gestione della 13ª mensilità e delle scadenze familiari
In occasione del calcolo delle rate mensili viene memorizzato l’elemento del mese 13 per tutte le pensioni con 13 mensilità, con identificativo 9813 nel campo GP5HC01. La circolare disciplina anche l’adeguamento delle scadenze dei familiari e dei trattamenti connessi, prevedendo la transizione alla cadenza mensile per le cessazioni dal 1999 e l’utilizzo del mese successivo all’evento come data di cessazione dal diritto per le acquisizioni dal luglio 1998.
Pagamento unificato al medesimo beneficiario
La nuova periodicità mensile consente di unificare in un solo pagamento gli importi dovuti per diversi trattamenti pensionistici intestati allo stesso soggetto. Le procedure individuano, tramite il casellario centrale, le pensioni riferibili allo stesso codice fiscale e memorizzano nel GP2BYC0 la tabella delle pensioni abbinabili. Restano escluse alcune situazioni particolari, come pensioni pagate all’estero e in Italia o presso province diverse.
Competenze accessorie e conguagli
Il pagamento mensile viene inteso come pagamento delle competenze dovute al pensionato e non più come singola rata di una sola pensione. Sono richiamate le procedure già attive per interessi legali, arretrati, recupero indebiti, piani di recupero centrali e conguagli IRPEF; l’estrazione della rata considera anche l’archivio conguagli e aggiorna gli importi sul database e verso l’ente pagatore.
Pensione di riferimento
Per ogni insieme di pensioni unificabili viene individuata una pensione di riferimento, scelta tra quelle del soggetto come prestazione con maggior stabilità. Nel campo GP8MD70 della pensione di riferimento è memorizzato il valore P, nelle altre il valore S. Su ogni rata della pensione di riferimento vengono registrate le chiavi di tutte le pensioni che compongono il pagamento.
Pensioni pagate all’estero
Le pensioni pagate all’estero sono gestite da specifiche banche con decorrenze diverse: COMIT e BNL da luglio con pagamento mensile unificato; CARIPLO e CARISBO da ottobre. Per queste ultime, nei mesi di transizione sono previste estrazioni e pagamenti secondo modalità particolari, con temporanea assenza di unificazione dei trattamenti ma con inclusione degli importi dell’archivio conguagli.
Comunicazioni ai pensionati e agli enti pagatori
È prevista l’invio ai pensionati, tramite Postel, di una lettera informativa con gli importi mensili e le nuove modalità di pagamento, in calendario tra giugno e l’inizio di luglio a seconda della decorrenza della prima rata mensile. È inoltre disponibile un volantino da distribuire tramite enti pagatori e gli stessi enti devono consegnare una comunicazione di dettaglio al momento del pagamento.
Aggiornamenti del database pensioni
La circolare riepiloga le principali modifiche ai campi del database centrale: GP1ALZ5, GP1AP48, GP1AP50, GP1ARR, GP1AZ53, GP2BYC0, GP5HG01, GP8MD40, GP8MD50, GP8MD60, GP8MD70 e code line. Viene precisato anche che i dati già presenti in GP8MD40 e GP8MD42 vengono ripartiti tra GP8MD40 e GP8MD50 in base alla loro incidenza sull’importo del pagamento.
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