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Circolare

Circolare numero 130 del 16-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli incrementi dell’assegno per il nucleo familiare previsti dal decreto ministeriale 13 maggio 1998, in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 450/1997. Dal 1° gennaio 1998 aumentano gli importi per i nuclei con figli, con particolare favore per i nuclei monoparentali, con familiari inabili e con più di sette componenti, nonché le fasce di reddito rilevanti per la prestazione. La circolare chiarisce inoltre i nuclei beneficiari ed esclusi, richiama le tabelle applicabili, fornisce istruzioni ai datori di lavoro e alle Sedi per il pagamento e il conguaglio, e rinvia alle precedenti circolari per i profili esteri e contabili.

Aumenti dell’assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1998 e istruzioni contabili

Aumenti dell’assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1998

La circolare definisce gli incrementi dell’assegno per il nucleo familiare introdotti dal decreto ministeriale 13 maggio 1998, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450. Le nuove misure decorrono dal 1° gennaio 1998 e riguardano principalmente i nuclei con figli, con particolari maggiorazioni per i nuclei monoparentali, per quelli con familiari inabili e per quelli numerosi, oltre all’adeguamento delle fasce di reddito rilevanti per il diritto e la misura della prestazione.

Quadro normativo e decorrenza

Il decreto del 13 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 dell’1 giugno 1998, modifica i limiti di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare previsti dalle tabelle del DM 19 marzo 1997. L’intervento è limitato ai nuclei con figli e si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1998. La circolare richiama anche gli effetti di coordinamento con le precedenti disposizioni già vigenti in materia.

Nuclei beneficiari degli aumenti

L’aumento riguarda i nuclei familiari con figli, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988, in cui siano presenti uno o più figli minori o maggiorenni inabili. La circolare precisa che sono equiparati ai figli legittimi o legittimati anche:

  • figli adottivi e affiliati;
  • figli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente;
  • figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge;
  • minori regolarmente affidati dai competenti organi.

Nuclei monoparentali

È previsto un ulteriore aumento per i nuclei con figli in cui sia presente un solo genitore. Rientrano in tale categoria i casi di vedovanza, separazione legale, divorzio, celibato/nubilato o abbandono da parte del coniuge. Sono assimilati ai nuclei monoparentali anche quelli con coniuge di cittadino straniero residente in un Paese estero non convenzionato e quelli composti da orfani titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente, quando l’assegno sia richiesto su tale pensione. Per tali nuclei continuano a valere anche gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153/1988.

Nuclei con familiari inabili

Un ulteriore aumento si applica ai nuclei con figli che comprendano familiari inabili, secondo le tabelle da 4 a 9. La nozione di inabilità comprende i soggetti che, per difetto fisico o mentale, non possano dedicarsi a un proficuo lavoro se maggiorenni, oppure abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età se minorenni. La circolare evidenzia che, rispetto alla disciplina precedente, l’aumento spetta anche quando gli inabili siano soltanto il richiedente o il coniuge. Fratelli, sorelle e nipoti possono essere inclusi solo se orfani di entrambi i genitori e privi del diritto alla pensione ai superstiti.

Nuclei con più di sette componenti

Per i nuclei con figli e più di sette componenti, l’importo complessivo dell’assegno previsto per il nucleo di sette componenti va aumentato del 10 per cento per ogni componente eccedente il settimo. A tale importo si aggiungono ulteriori lire 104.000 per ciascun componente oltre il settimo. Restano ferme le decurtazioni per fratelli, sorelle e nipoti, che variano a seconda che nel nucleo sia presente un solo figlio oppure almeno due figli.

Fasce di reddito e adeguamento al 30 giugno 1998

Le nuove fasce di reddito per i nuclei con figli prevedono un incremento di lire 1.000.000 dei limiti reddituali a partire dal 1° gennaio 1998. Questo può determinare il passaggio alla fascia immediatamente superiore e, quindi, un aumento dell’assegno o l’accesso alla prestazione per nuclei prima esclusi. Le tabelle riportano le fasce valide fino al 30 giugno 1998, mentre dal 1° luglio 1998 i redditi saranno rivalutati in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per i nuclei senza figli restano valide le fasce contenute nella circolare n. 128 del 10 giugno 1997.

Nuclei esclusi dagli aumenti

Gli aumenti non si applicano ai nuclei nei quali non sia presente almeno un figlio minore o maggiorenne inabile. Sono esclusi, in particolare:

  • i nuclei composti solo dai coniugi;
  • i nuclei composti, oltre che dal richiedente e dall’eventuale coniuge, soltanto da fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Tabelle applicabili e coordinamento con precedenti benefici

Le tabelle da 1 a 9 descrivono le diverse fattispecie familiari beneficiarie, mentre la tabella 10, relativa ai nuclei senza figli, non ha subito aumenti. Gli importi complessivi mensili delle tabelle 11-19 includono già gli effetti dei precedenti interventi normativi, cioè il DM 19 marzo 1997, il DM 11 aprile 1996, la legge n. 85/1995 e la legge n. 451/1994, oltre agli aumenti introdotti dalla presente norma. La circolare chiarisce inoltre che, a seguito dell’inclusione dei genitori inabili tra i beneficiari, non sono più necessarie le ulteriori elaborazioni delle tabelle 11 e 12 trasmesse con la circolare n. 128/1997: la tabella 11B viene accorpata alla tabella 14 e la tabella 12B alla tabella 15. Restano invece invariati gli importi delle tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D.

Adempimenti dei datori di lavoro e conguagli

I datori di lavoro devono determinare la misura dell’assegno dal 1° gennaio 1998 sulla base della documentazione in loro possesso e delle domande già presentate o da presentare con decorrenza da tale data. L’importo è corrisposto per intero nelle nuove domande e solo per differenza ai lavoratori già beneficiari. Sul libro paga e matricola, o documenti equivalenti, devono essere annotati l’importo complessivamente corrisposto e il numero della tabella applicata.

Per il conguaglio, la circolare indica le consuete modalità sul mod. DM 10/2:

  • quadro D, rigo 35, per gli assegni corrisposti ai lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese oggetto di denuncia;
  • codice L036, preceduto dalla dicitura "ANF ARR", per gli assegni corrisposti nel mese ma riferiti a periodi precedenti;
  • codice H301 per gli assegni connessi all’indennità di malattia ex lege n. 88/1987;
  • codice F230, con dicitura "DIFF.ANF DM 13.5.88", per le differenze spettanti dal 1° gennaio 1998.

Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite nel corso dell’anno 1998 anche con più denunce DM 10/2.

Prestazioni erogate direttamente dall’INPS

Per i lavoratori agricoli dipendenti, domestici, per i percettori di trattamenti di disoccupazione non agricola e per i percettori di prestazioni antitubercolari, sono le Sedi INPS a determinare il nuovo importo dell’assegno dal 1° gennaio 1998. Anche in tali casi l’importo è erogato per intero nelle nuove domande e solo per differenza per i beneficiari già in essere; le Sedi devono indicare il numero della tabella applicata.

Per i pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi sostitutivi o integrativi, l’aggiornamento delle procedure di gestione sarà comunicato con successive istruzioni.

Profili esteri, contabilità e diffusione della circolare

Per la coesistenza con prestazioni familiari estere in regime di convenzione e per le comunicazioni agli organismi esteri, vengono confermate le istruzioni della circolare n. 113 del 20 maggio 1997. Ai fini contabili, per la rilevazione degli assegni, dei recuperi e degli eventuali interessi, si rinvia alla circolare n. 118 dell’8 giugno 1996, punto 7.

La circolare dispone infine la massima diffusione del contenuto presso datori di lavoro, associazioni di categoria, consulenti del lavoro ed enti di patronato, con distribuzione unitamente alle tabelle allegate.

Punti principali

Fonte normativa e decorrenza degli aumenti

Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 1998 e sono stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13 maggio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 dell’1 giugno 1998. Il decreto attua l’art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e modifica i limiti di reddito e gli importi dell’assegno per il nucleo familiare contenuti nelle tabelle del DM 19 marzo 1997, limitatamente ai nuclei con figli e con specifico riguardo ai nuclei monoparentali, a quelli con familiari inabili e a quelli con più di un figlio.

Nuclei beneficiari degli aumenti

Gli incrementi riguardano i nuclei con figli, cioè quelli previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988 in cui siano presenti uno o più figli minori o maggiorenni inabili. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati. Il decreto prevede inoltre un ulteriore aumento per i nuclei con più di sette componenti, per i nuclei monoparentali e per i nuclei con familiari inabili, secondo le relative tabelle.

Nuclei con più di sette componenti

Per i nuclei con figli e con più di sette componenti l’importo complessivo dell’assegno previsto per il nucleo di sette componenti va aumentato del 10 per cento per ogni componente oltre il settimo. A tale importo maggiorato si aggiungono ulteriori lire 104.000 per ciascun componente oltre il settimo. Restano ferme le decurtazioni previste per fratelli, sorelle e nipoti: in presenza di un solo figlio, lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote e lire 104.000 per ciascuno degli altri; in presenza di almeno due figli, lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote.

Nuclei monoparentali

L’ulteriore aumento si applica ai nuclei con figli in cui sia presente un solo genitore e trova misura nelle tabelle 2, 3, 5, 6, 8 e 9. La circolare precisa che vi rientrano i casi di genitore richiedente vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, oppure in stato di abbandono dal coniuge. Sono equiparati ai nuclei monoparentali quelli con coniuge di cittadino straniero residente in un Paese estero non convenzionato e quelli composti da orfani titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente, quando richiedano l’assegno su tale pensione.

Nuclei con familiari inabili

Per i nuclei con figli comprendenti familiari inabili l’aumento decorre dal 1° gennaio 1998 e si applica alle fattispecie indicate nelle tabelle 4-9. Rientrano i soggetti che, per difetto fisico o mentale, sono impossibilitati a svolgere un proficuo lavoro se maggiorenni, oppure hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età se minorenni. La circolare precisa che, rispetto alla disciplina precedente, beneficiano dell’aumento anche i nuclei in cui gli inabili siano solo il richiedente o il coniuge. Fratelli, sorelle e nipoti possono far parte del nucleo solo se orfani di entrambi i genitori e privi di diritto alla pensione ai superstiti.

Aumento delle fasce di reddito

Per i nuclei con figli i limiti di reddito sono incrementati di lire 1.000.000 dal 1° gennaio 1998. Ciò comporta, per molti nuclei già esistenti, il passaggio alla fascia di reddito immediatamente superiore con conseguente aumento dell’assegno, oltre all’accesso alla prestazione per nuclei prima esclusi. Le nuove fasce di reddito valgono dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998; per i nuclei senza figli restano applicabili le fasce già contenute nella circolare n. 128 del 10 giugno 1997.

Nuclei esclusi

Gli aumenti non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore o maggiorenne inabile. Restano quindi esclusi i nuclei composti solo dai coniugi e quelli composti, oltre che dal richiedente e dall’eventuale coniuge, soltanto da fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Tabelle e importi applicabili

Le tabelle da 1 a 9 individuano le diverse tipologie familiari beneficiarie: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, nuclei con un solo genitore, nuclei orfanili, nuclei con componenti inabili e nuclei con figli maggiorenni inabili. La tabella 10, relativa ai nuclei senza figli, non ha subito aumenti. Gli importi complessivi mensili riportati nelle tabelle 11-19 comprendono anche i benefici introdotti dai precedenti DM 19 marzo 1997 e 11 aprile 1996, nonché dalle leggi n. 85/1995 e n. 451/1994, oltre agli aumenti della norma in esame. Rimangono invariati gli importi delle tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D già trasmesse con la circolare n. 128/1997.

Redditi e aggiornamento successivo

I redditi familiari riportati nelle tabelle sono validi fino al 30 giugno 1998 e saranno rivalutati dal 1° luglio 1998 in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare richiama anche le modalità da seguire per l’applicazione delle maggiorazioni nei nuclei con più di sette componenti, contenute nelle note in calce alle tabelle.

Datori di lavoro e conguagli

I datori di lavoro devono determinare l’assegno dal 1° gennaio 1998 sulla base della documentazione disponibile e delle domande già presentate o da presentare con decorrenza da tale data. L’importo va erogato per intero nelle nuove domande e soltanto per la differenza nei casi già in essere. Deve essere registrato sul libro paga e matricola, o su documenti equivalenti, l’importo complessivo corrisposto e il numero della tabella applicata. Per il conguaglio, si usano le ordinarie modalità del mod. DM 10/2: importi nel quadro D, rigo 35 per gli assegni del mese di riferimento, codice L036 con dicitura "ANF ARR" per assegni relativi a periodi precedenti, codice H301 per quelli connessi all’indennità di malattia ex lege n. 88/1987. Le differenze dovute dal 1° gennaio 1998 si recuperano con codice F230 e dicitura "DIFF.ANF DM 13.5.88", anche con più denunce nel corso del 1998.

Prestazioni erogate direttamente dall’INPS

Per i lavoratori agricoli dipendenti, domestici, percettori di disoccupazione non agricola e percettori di prestazioni antitubercolari, sono le Sedi INPS a determinare il nuovo importo dell’assegno dal 1° gennaio 1998, usando le tabelle allegate e la documentazione in possesso o le domande presentate da tale data. Anche in questi casi l’importo è corrisposto per intero nelle nuove domande e solo per differenza nei casi già liquidati; le Sedi devono indicare il numero della tabella applicata. Per i pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi sostitutivi o integrativi, l’aggiornamento delle procedure di gestione sarà comunicato successivamente.

Profili esteri e istruzioni contabili

Per la coesistenza con prestazioni familiari estere in regime di convenzione e per la comunicazione agli organismi esteri dei dati relativi alle prestazioni familiari italiane, si confermano le istruzioni della circolare n. 113 del 20 maggio 1997. Per la rilevazione contabile degli assegni, dei recuperi e degli eventuali interessi si rinvia alla circolare n. 118 dell’8 giugno 1996, punto 7. La circolare dispone inoltre la diffusione immediata del contenuto alle Sedi e ai soggetti interessati, unitamente alle tabelle allegate.

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