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Circolare

Circolare numero 123 del 9-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le modalita" di versamento dei contributi dovuti per il 1998 da artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata, alla luce del nuovo sistema di riscossione unificata introdotto dal d.lgs. n. 241/1997. Vengono distinti i casi di contribuenti titolari e non titolari di partita IVA, indicati i termini di pagamento per i contributi sul minimale e su reddito eccedente, e disciplinati gli effetti del differimento al 15 luglio 1998 con interessi dello 0,50%. La circolare fornisce inoltre chiarimenti su modelli F24, bollettini postali, autoconguaglio, riduzioni per pensionati ultrasessantacinquenni, denunce trimestrali della Gestione separata e regole di composizione/controllo dei codici INPS.

Versamento contributi 1998 per artigiani, commercianti e Gestione separata: termini, modalita" e precisazioni

Modalita" e termini di versamento dei contributi 1998 per artigiani, commercianti e Gestione separata

La circolare interviene sul nuovo sistema unificato di riscossione introdotto dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fornendo precisazioni operative per il versamento dei contributi previdenziali dovuti nel 1998 da artigiani, esercenti attivita" التجارية e iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 della legge n. 335/1995. Il documento distingue con attenzione tra contribuenti titolari e non titolari di partita IVA e disciplina anche gli aspetti relativi a modelli F24, bollettini postali, denunce trimestrali e codici di controllo.

Artigiani e commercianti: contribuenti senza partita IVA

Per i contribuenti che, dagli incroci tra archivi INPS e Ministero delle Finanze, non risultano titolari di partita IVA, l'Istituto ha inviato i bollettini postali gia" predisposti per la prima rata del 1998 e per le scadenze successive. I versamenti sono fissati come segue:

  • 20 luglio 1998: contributi dovuti sul minimale per il secondo trimestre e primo acconto sul reddito eccedente il minimale;
  • 20 ottobre 1998: contributi sul minimale per il terzo trimestre e secondo acconto sul reddito eccedente il minimale;
  • 20 gennaio 1999: contributi sul minimale per il quarto trimestre;
  • 20 giugno 1999: saldo dei contributi per l'anno 1998.

La circolare precisa inoltre che il saldo 1997 poteva essere versato entro il 5 luglio 1998, senza interessi, utilizzando il bollettino gia" inviato nell'emissione 1997. Il richiamo al differimento del termine delle imposte risultanti dalla dichiarazione UNICO al 15 giugno 1998, disposto dal DPCM 24 marzo 1998, serve a chiarire che da tale data decorrono i venti giorni utili per il versamento del saldo contributivo ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 41/1995.

Artigiani e commercianti: contribuenti con partita IVA

Ai soggetti titolari di partita IVA sono stati inviati i modelli F24 precompilati e il prospetto analitico degli importi dovuti. Per tali contribuenti i versamenti seguono il calendario proprio del nuovo sistema unificato:

  • contributi sul minimale imponibile 1998: secondo trimestre entro 15 agosto 1998, terzo trimestre entro 15 novembre 1998, quarto trimestre entro 15 febbraio 1999;
  • contributi sulla quota eccedente il minimale: saldo 1997 e primo acconto 1998 entro 15 giugno 1998, secondo acconto 1998 entro 30 novembre 1998.

Il contributo sulla quota eccedente il minimale in scadenza il 15 giugno 1998 puo" essere differito al 15 luglio 1998 con interessi dello 0,50%. La maggiorazione va esposta separatamente nel modello F24, con le causali CPI o API e con lo stesso codice INPS riferito alla contribuzione oggetto di differimento. Se il differimento riguarda piu" soggetti, gli interessi devono essere distinti per ciascun soggetto e separati tra saldo e acconto.

La circolare richiama inoltre le regole di compilazione dei modelli F24 precompilati: se tutte le righe riportate corrispondono a pagamenti effettivi, il modello puo" essere utilizzato integralmente; se alcune righe non devono essere pagate, e" preferibile utilizzare un F24 sostitutivo compilando solo le righe utili. Si precisa anche che il titolare deve versare, tramite F24, i contributi dovuti per i collaboratori familiari, compresi quelli sul reddito eccedente il minimale, potendo compensare eventuali crediti con Fisco e/o INPS.

Cessazione della partita IVA e disciplina transitoria

La circolare distingue i casi di cessazione della partita IVA. Chi ha chiuso la partita IVA prima dell'avvio della riscossione unificata, cioe" anteriormente al 1 maggio 1998, e" considerato, ai fini di modalita" e termini di versamento, come non titolare di partita IVA, salvo quanto gia" chiarito dal messaggio n. 21560 del 30 maggio 1998. Invece i contribuenti che hanno chiuso o chiuderanno la partita IVA dopo l'avvio della riscossione unificata continuano, per il 1998, a effettuare i pagamenti secondo le regole previste per i titolari di partita IVA.

Moduli sostitutivi e riduzione contributiva per pensionati ultrasessantacinquenni

Per l'esercizio 1998 l'INPS ha predisposto modulistica a striscia continua per il rilascio di modelli sostitutivi GA 21, GC 21 e F24. La circolare richiama integralmente le istruzioni gia" fornite con la circolare n. 63 del 17 marzo 1998 in materia di riduzione dei contributi IVS per artigiani e commercianti pensionati con piu" di 65 anni.

Su richiesta degli interessati devono essere rilasciati moduli sostitutivi contenenti tutti i dati del modulo originario, fatta eccezione per l'importo del contributo IVS, ridotto ai sensi di legge, mentre restano immutate le altre aliquote, incluse maternita", orfani lavoratori e quote associative. Se il soggetto ha gia" pagato l'intera prima rata dopo aver presentato la domanda, il modulo sostitutivo deve riguardare il solo residuo debito, ripartito sulle rate non ancora scadute al momento della richiesta.

Autoconguaglio

La facolta" di effettuare l'autoconguaglio rimane invariata. Esso puo" essere operato, previa apposita comunicazione alla Sede competente, tra contributi versati in eccedenza per un determinato anno e contribuzione dovuta a titolo di acconto o saldo sull'imponibile eccedente il minimale dell'anno successivo. Per i soggetti titolari di partita IVA, il modello F24 deve riportare solo l'importo residuo eventualmente dovuto dopo l'autoconguaglio.

Gestione separata: committenti

Per i contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti non titolari di partita IVA resta fermo il versamento con bollettino di conto corrente postale GLA21/OTT entro il giorno 20 del mese successivo al pagamento del compenso. I committenti titolari di partita IVA devono invece utilizzare il modello F24 entro il giorno 15 del mese successivo.

La circolare chiarisce che il versamento con F24 e" sempre cumulativo e non consente di indicare i dati dei beneficiari; tali dati devono essere comunicati tramite la denuncia trimestrale istituita dalla circolare n. 34/1998, obbligatoria anche per i committenti non titolari di partita IVA che continuano a versare con GLA21. Viene inoltre precisato che il CAP da inserire nella casella "matricola INPS/Codice INPS/Filiale azienda" deve corrispondere alla sede o filiale del committente, mentre il comune va riportato in chiaro entro il limite del campo di 17 caratteri.

Gestione separata: differimento delle denunce trimestrali

Per consentire l'adeguamento alle nuove procedure, il termine di presentazione delle denunce relative al primo e al secondo trimestre 1998 e" differito al 31 ottobre 1998. Entro tale data devono essere presentate tre denunce trimestrali:

  • primo trimestre: compensi corrisposti da gennaio a marzo 1998, con pagamento dei contributi da febbraio ad aprile 1998;
  • secondo trimestre: compensi corrisposti da aprile a giugno 1998, con pagamento contributi da maggio a luglio 1998;
  • terzo trimestre: compensi corrisposti da luglio a settembre 1998, con pagamento contributi da agosto a ottobre 1998.

Le denunce possono essere presentate su supporto magnetico oppure su modello a lettura ottica, disponibile entro la fine di giugno 1998.

Gestione separata: professionisti titolari di partita IVA

I professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata effettuano i pagamenti con modelli F24 precompilati nei dati anagrafici. Le scadenze sono fissate al 15 giugno 1998, differibile al 15 luglio 1998 con interessi dello 0,50%, per saldo 1997 e primo acconto 1998, e al 30 novembre 1998 per il secondo acconto 1998.

Gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi con la causale contributo "DPPI", compilando gli altri dati come per il contributo corrispondente, e separando sempre saldo e acconto. Anche per i professionisti e" ammessa la deduzione dei contributi eventualmente versati in eccedenza nell'anno precedente dagli importi dovuti per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 1, comma 213, della legge n. 662/1995.

Le somme a credito non recuperabili con tale modalita" non possono, per il 1998, essere compensate con altri importi da versare; possono invece essere richieste a rimborso con le modalita" della circolare n. 83 del 28 marzo 1997. Ai fini del saldo 1997 si applica l'aliquota del 10%, mentre per gli acconti 1998 si fa riferimento alle aliquote vigenti per il 1998, pari al 10% o al 12%.

Allegati tecnici e codici INPS

La circolare annuncia l'invio di allegati e supporti operativi destinati agli uffici periferici e agli intermediari. In particolare vengono richiamati:

  • l'elenco delle S.A.P. e dei C.O. INPS che effettuano la riscossione dei contributi;
  • le modalita" di composizione e controllo dei codici INPS da indicare nel modello F24 per artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli e aziende agricole;
  • lo scadenziario dei pagamenti, trasmesso via posta elettronica alle strutture periferiche e stampabile con apposita procedura.

Sono inoltre descritte, negli allegati, le regole tecniche per la costruzione e il controllo dei codici INPS: per artigiani e commercianti il codice e" di 17 caratteri e comprende codice azienda, anno di emissione, progressivo emissione, codice soggetto, rata, controcodice INPS e check digit finale; per le aziende agricole e i lavoratori autonomi agricoli sono indicate le corrispondenti componenti del codice e i relativi criteri di verifica, inclusi CIN INPS e CIN PP.TT.

Punti principali

Quadro generale e riferimento alla riscossione unificata

La circolare si inserisce nel nuovo sistema di versamento unificato di imposte, contributi previdenziali e tributi introdotto dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Richiama la precedente circolare n. 79 dell'8 aprile 1998 e chiarisce, per il solo anno 1998, termini e modalita" di pagamento dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Artigiani e commercianti senza partita IVA

Per i contribuenti non titolari di partita IVA, risultanti tali dagli incroci tra archivi INPS e Ministero delle Finanze, sono stati inviati i bollettini postali anche per le scadenze successive alla prima rata. I versamenti sono fissati al 20 luglio 1998, 20 ottobre 1998, 20 gennaio 1999 e 20 giugno 1999, rispettivamente per contributi sul minimale e acconti/saldo sul reddito eccedente il minimale. Il saldo 1997 poteva essere versato entro il 5 luglio 1998 senza interessi, utilizzando il bollettino gia" inviato per l'emissione 1997. Se tali soggetti avessero comunque ricevuto modelli F24, potevano usarli solo per contributi previdenziali, non per imposte e tributi.

Artigiani e commercianti con partita IVA

Ai titolari di partita IVA sono stati inviati modelli F24 precompilati e il prospetto analitico degli importi dovuti. Per il minimale imponibile 1998 i versamenti sono fissati al 15 agosto 1998, 15 novembre 1998 e 15 febbraio 1999 per il secondo, terzo e quarto trimestre. Per il reddito eccedente il minimale, i termini coincidono con quelli delle imposte sui redditi: 15 giugno 1998 per saldo 1997 e primo acconto 1998 e 30 novembre 1998 per il secondo acconto 1998.

Differimento al 15 luglio 1998 e interessi

Il versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale in scadenza il 15 giugno 1998 puo" essere differito al 15 luglio 1998 con applicazione di interessi dello 0,50%. La maggiorazione va esposta separatamente nel modello F24, con le causali CPI o API e con lo stesso codice INPS dell'importo contributivo differito. Se il differimento riguarda piu" soggetti (titolare e collaboratori), gli interessi devono essere indicati separatamente per ciascun soggetto e distintamente per saldo e acconto.

Modalita" di compilazione e utilizzo dei modelli F24

I modelli F24 precompilati devono essere utilizzati se tutte le righe compilate corrispondono a pagamenti effettivi; se alcune righe non devono essere pagate, e" preferibile usare un modulo sostitutivo compilando solo le righe utili. Per i titolari di partita IVA il versamento comprende anche i contributi dovuti per i collaboratori familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 233/1990, con possibilita" di compensazione con eventuali crediti verso Fisco e/o INPS.

Partita IVA cessata

I contribuenti che hanno chiuso la partita IVA prima dell'avvio della riscossione unificata, ossia anteriormente al 1 maggio 1998, sono considerati, ai fini di modalita" e termini di versamento, come non titolari di partita IVA, salvo quanto previsto dal messaggio n. 21560 del 30 maggio 1998. Chi ha chiuso o chiudera" la partita IVA dopo l'avvio della riscossione unificata continua invece, per il 1998, a seguire modalita" e scadenze previste per i titolari di partita IVA.

Moduli sostitutivi e riduzione per pensionati ultrasessantacinquenni

Per il 1998 sono state predisposte le modulistiche a striscia continua per il rilascio di modelli sostitutivi GA 21, GC 21 e F24. Si richiama la circolare n. 63 del 17 marzo 1998 sulle domande di riduzione dei contributi IVS per artigiani e commercianti pensionati con piu" di 65 anni: su richiesta vanno rilasciati moduli sostitutivi con tutti i dati originari, salvo l'importo IVS ridotto per legge, restando ferme le altre aliquote. Se, dopo la domanda, e" stata gia" pagata la prima rata per intero, i moduli sostitutivi devono riguardare il residuo debito ripartito sulle rate ancora non scadute.

Autoconguaglio

Resta invariata la facolta" di effettuare l'autoconguaglio, previa comunicazione alla Sede competente, tra contributi versati in eccedenza in un anno e contribuzione dovuta a titolo di acconto o saldo sull'imponibile eccedente il minimale dell'anno successivo. Per i titolari di partita IVA che ricorrono all'autoconguaglio, nel modello F24 deve essere indicato solo l'eventuale importo residuo dovuto sui contributi per il 1998.

Gestione separata: committenti e modalita" di versamento

Per i contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti non titolari di partita IVA continua ad applicarsi il bollettino di c/c postale GLA21/OTT, con scadenza entro il giorno 20 del mese successivo al pagamento del compenso. I committenti titolari di partita IVA devono invece versare tramite F24 entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento del compenso. Il versamento con F24 ha natura cumulativa e non consente l'indicazione dei beneficiari; i dati dei collaboratori vanno comunicati con la denuncia trimestrale prevista dalla circolare n. 34/1998, che resta dovuta anche per i committenti non titolari di partita IVA.

Denunce trimestrali della Gestione separata

Per consentire l'adeguamento alle nuove procedure, il termine per la presentazione delle denunce relative al primo e al secondo trimestre 1998 e" differito al 31 ottobre 1998. Entro tale data i committenti devono presentare tre denunce trimestrali: primo trimestre (compensi gennaio-marzo 1998), secondo trimestre (compensi aprile-giugno 1998) e terzo trimestre (compensi luglio-settembre 1998). Le denunce possono essere inviate su supporto magnetico o su modello a lettura ottica, reso disponibile entro fine giugno 1998.

Gestione separata: professionisti titolari di partita IVA

I professionisti iscritti alla Gestione separata e titolari di partita IVA utilizzano modelli F24 precompilati nei dati anagrafici. I pagamenti vanno eseguiti entro il 15 giugno 1998, differibile al 15 luglio 1998 con interessi dello 0,50%, per saldo 1997 e primo acconto 1998, e entro il 30 novembre 1998 per il secondo acconto 1998. Gli interessi devono essere esposti separatamente con la causale contributo "DPPI" e distinti per saldo e acconto.

Compensazione, eccedenze e aliquote per professionisti

I professionisti possono dedurre dall'importo dovuto per l'anno successivo i contributi eventualmente versati in eccedenza nell'anno precedente, secondo l'art. 1, comma 213, della legge n. 662/1995. Le eventuali somme a credito non recuperabili con tale modalita" non possono essere compensate per il 1998 con altri versamenti, ma solo richieste a rimborso secondo la circolare n. 83 del 28 marzo 1997. Per il saldo 1997 si applica l'aliquota del 10%, mentre per gli acconti 1998 si applicano le aliquote vigenti per l'anno 1998, pari al 10% o al 12%.

Allegati e supporti operativi

La circolare annuncia allegati operativi per facilitare gli uffici e gli intermediari: l'elenco delle S.A.P. e dei C.O. INPS abilitati alla riscossione, la composizione e le modalita" di controllo dei codici INPS da indicare nel modello F24 per artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli e aziende agricole, nonche" lo scadenziario dei pagamenti da diffondere tramite posta elettronica e stampabile con la procedura dedicata.

Criteri di composizione e controllo dei codici INPS

Negli allegati tecnici vengono descritte le regole di composizione del codice INPS da indicare in F24. Per artigiani e commercianti il codice e" di 17 caratteri e include, tra gli altri, codice azienda, anno di emissione, progressivo emissione, codice soggetto, rata, controcodice INPS e check digit finale; vengono inoltre illustrate le modalita" di calcolo del controcodice e del check digit. Per le gestioni agricole e lavoratori autonomi agricoli sono indicate le componenti del codice INPS e i relativi criteri di controllo, inclusi tipo azienda, codice azienda, emissione, tipo contributo, numero rata, CIN INPS e CIN PP.TT.

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