Circolare numero 126 del 11-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in base alla legge n. 230/1997, gli spedizionieri doganali senza rapporto di impiego e già iscritti al soppresso fondo previdenziale di categoria devono iscriversi alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. Poiché i dati del fondo soppresso non consentono l’iscrizione d’ufficio, gli interessati devono presentare domanda alle sedi INPS indicando il codice attività 63.40.1 con la dicitura "spedizioniere doganale". Sono inoltre precisate le modalità di versamento contributivo per professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, nonché l’accredito dei contributi anche in pendenza della domanda di iscrizione.
Iscrizione degli spedizionieri doganali alla gestione separata INPS
Iscrizione degli spedizionieri doganali alla gestione separata INPS
La circolare disciplina l’inquadramento previdenziale degli spedizionieri doganali non dipendenti, già iscritti al fondo di categoria soppresso dal 1° gennaio 1998. L’INPS chiarisce le modalità di iscrizione alla gestione separata e le regole di versamento dei contributi per professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo discende dalla legge 16 luglio 1997, n. 230, che impone l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego e già iscritti al fondo previdenziale ed assistenziale di categoria soppresso con decorrenza 1° gennaio 1998.
Modalità di iscrizione
L’istituto precisa che l’iscrizione d’ufficio, preannunciata nella circolare n. 205 del 15 ottobre 1997, non può essere effettuata perché i dati forniti dal fondo soppresso risultano insufficienti. Di conseguenza, i professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti al fondo devono presentare autonomamente domanda presso le competenti sedi INPS, secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 318 del 29 dicembre 1995. Nella casella "attività" deve essere indicato il codice 63.40.1, seguito dalla dicitura "spedizioniere doganale".
Identificazione dell’assicurato
L’iscrizione alla gestione separata non determina l’assegnazione di codici identificativi specifici. L’assicurato è identificato mediante il codice fiscale.
Contributi e versamenti dei professionisti
Per i professionisti, i contributi devono essere versati nei termini previsti per l’IRPEF. Il pagamento deve essere eseguito con modello F24, disponibile presso INPS, banche, Poste o concessionari.
Contributi e versamenti dei collaboratori coordinati e continuativi
Per i collaboratori coordinati e continuativi, il contributo è ripartito tra le parti: un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. Il versamento compete al committente, che deve attenersi alle disposizioni vigenti.
Accredito contributivo
La circolare precisa infine che i contributi versati sono accreditati all’assicurato anche se la domanda di iscrizione non è ancora stata acquisita, garantendo così la valorizzazione contributiva dei versamenti effettuati.
Punti principali
Obbligo di iscrizione alla gestione separata
Gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego, già iscritti al fondo previdenziale e assistenziale di categoria soppresso dal 1° gennaio 1998, devono essere iscritti alla gestione separata prevista dall’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 230.
Iscrizione a domanda e dati da indicare
Poiché i dati trasmessi dal soppresso fondo sono risultati insufficienti per procedere all’iscrizione d’ufficio annunciata con la circolare n. 205 del 15 ottobre 1997, i professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti al fondo devono presentare autonomamente domanda alle sedi competenti dell’INPS, secondo le modalità indicate nella circolare n. 318 del 29 dicembre 1995. Nella casella "attività" va indicato il codice 63.40.1 seguito dalla dicitura "spedizioniere doganale".
Identificazione dell’iscritto
L’iscrizione alla gestione separata non comporta l’attribuzione di codici identificativi particolari, perché l’iscritto viene individuato tramite il codice fiscale.
Versamenti contributivi dei professionisti
I professionisti devono versare i contributi nei termini previsti per il versamento dell’IRPEF, utilizzando il modello F24, reperibile presso INPS, banche, Poste o concessionari.
Versamenti contributivi dei collaboratori coordinati e continuativi
Per i collaboratori coordinati e continuativi i contributi sono ripartiti in un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente; il versamento deve essere effettuato dal committente secondo le disposizioni vigenti.
Accreditamento dei contributi
In entrambi i casi, i contributi versati vengono accreditati all’assicurato indipendentemente dall’avvenuta acquisizione della domanda di iscrizione.
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