Circolare numero 124 del 10-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la portata dell’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995, come integrato dalla legge n. 402/1996, in materia di verbali ispettivi, attestazione di regolarità e limiti alle contestazioni successive. Viene ribadito che il verbale deve formalizzare le risultanze dell’ispezione anche in caso di regolarità, ma non sostituisce la certificazione di correntezza contributiva per appalti e liquidazioni finali. La circolare precisa inoltre che la preclusione alle contestazioni successive opera solo nell’ambito delle situazioni effettivamente verificate, salvo omissioni o irregolarità del datore di lavoro e denunce dei lavoratori, e invita a evitare sovrapposizioni ispettive e rigidità interpretative, soprattutto nei programmi di vigilanza mirati.
Chiarimenti sull’attività ispettiva e sugli effetti preclusivi degli accertamenti regolarità/irregolarità
Attività ispettiva: chiarimenti su verbali, regolarità e limiti alle contestazioni successive
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sull’art. 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, con riferimento all’attività ispettiva in materia previdenziale e assicurativa. L’intervento mira a evitare letture troppo rigide delle precedenti istruzioni e a rendere più coerente l’azione di vigilanza con i fenomeni di lavoro irregolare e con i programmi operativi delle strutture periferiche.
Finalità e contesto dell’intervento
L’INPS evidenzia che il contrasto al lavoro irregolare richiede un uso più integrato delle risorse ispettive e una maggiore flessibilità delle modalità di controllo, purché nel rispetto delle norme. La circolare si colloca quindi in un’ottica di adattamento operativo, anche alla luce delle indicazioni già impartite con il messaggio n. 14021 del 1 aprile 1998.
Verbale ispettivo e attestazione di regolarità
La legge n. 335/1995 ha previsto che gli accertamenti ispettivi nei confronti dei datori di lavoro debbano risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. La funzione del verbale è quella di formalizzare le risultanze conclusive dell’ispezione e di rendere certa, per il datore di lavoro, la data del controllo, l’oggetto dell’accertamento e le sue risultanze.
La circolare precisa però che il verbale con esito di regolarità non sostituisce la certificazione di correntezza e/o regolarità contributiva necessaria per la partecipazione alle gare di appalto e per la liquidazione dei conti finali.
Effetti della legge n. 402/1996 sulle verifiche successive
La legge n. 402/1996 ha integrato l’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 stabilendo che, nei casi di attestata regolarità o di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive. Tale preclusione opera per le situazioni già accertate e per la stessa materia, in funzione di certezza e per evitare sovrapposizioni o difformità interpretative.
La circolare sottolinea tuttavia che la norma non elimina il principio di obbligatorietà e di indisponibilità dell’assicurazione previdenziale, né limita la potestà di autotutela della pubblica amministrazione. La preclusione non opera inoltre nei casi determinati da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro, né in presenza di denunce del lavoratore.
Responsabilità dei funzionari di vigilanza
La norma limita la responsabilità patrimoniale dei funzionari preposti all’accertamento ai soli casi di dolo o colpa grave. La circolare richiama sul punto quanto già chiarito nella precedente circolare n. 226/1996, evidenziando il collegamento tra attestazione di regolarità, oggetto dell’accertamento e responsabilità del personale ispettivo.
Programmazione delle ispezioni e ampiezza del mandato
La circolare distingue i casi di ispezioni mirate, ad esempio finalizzate all’individuazione del lavoro nero o alle verifiche in specifici settori merceologici, nonché le attività stagionali e periodiche. In tali ipotesi il mandato ispettivo ha natura limitata, in coerenza con il programma operativo, con la durata del controllo e con la necessità di rapidità dell’intervento.
È essenziale che il verbale riporti con chiarezza l’oggetto dell’accertamento limitato. Se nel corso dell’attività emergono situazioni di più ampia irregolarità, il funzionario può valutare una riserva per ulteriori accertamenti oppure informare l’ufficio competente per estendere l’ispezione in senso generale, con il conseguente ampliamento dell’ambito di preclusione, fermo restando che restano sempre escluse da tale effetto le ipotesi di omissione, evasione o denuncia dei lavoratori.
Comportamenti omissivi o irregolari e ulteriori accertamenti
La circolare richiama il punto 4 della circolare n. 226/1996 e precisa che l’elenco dei comportamenti omissivi o irregolari non è esaustivo, in quanto i fenomeni evasivi sono mutevoli e non possono essere tipizzati in modo tassativo. La valutazione spetta al funzionario di vigilanza e agli uffici, anche in relazione alle situazioni in cui l’azienda non proceda alla regolarizzazione e si rendano necessari ulteriori controlli, eventualmente a seguito di ricorsi amministrativi o giudiziari.
Metodologia ispettiva e aggiornamento degli strumenti
La metodologia delle indagini richiamata nella circolare n. 314/1995 viene qualificata come un vademecum indicativo, utile ma non vincolante né esaustivo. L’evoluzione della modulistica, l’incremento delle banche dati e le riforme in corso, anche in ambito fiscale e organizzativo, impongono un costante aggiornamento delle tecniche ispettive. La circolare invita quindi a una progressiva omogeneizzazione delle regole accompagnata da una corrispondente flessibilità culturale e operativa nei metodi di accertamento.
Conclusione operativa
In sintesi, la circolare afferma che l’attività di vigilanza deve essere esercitata in modo coordinato, trasparente e non sovrapposto, valorizzando i verbali come strumenti di certezza ma senza attribuire loro effetti impropri. L’ambito della preclusione alle contestazioni successive è circoscritto alle situazioni effettivamente verificate e non copre i casi di omissione, irregolarità del datore di lavoro o denuncia del lavoratore, dovendo l’azione ispettiva rimanere flessibile rispetto all’evoluzione dei fenomeni evasivi ed elusivi.
Punti principali
Finalità della circolare e superamento di interpretazioni rigide
La circolare interviene per correggere letture eccessivamente rigide delle circolari n. 314/1995 e n. 226/1996. L’obiettivo è adeguare l’azione di vigilanza al fenomeno del lavoro irregolare, favorendo un’applicazione coerente con lo spirito della normativa e con i programmi operativi delle strutture periferiche.
Verbale ispettivo anche in caso di regolarità
L’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 impone che gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa siano formalizzati in appositi verbali da notificare anche quando l’esito è di regolarità. Il verbale serve a rendere certe la data dell’ispezione, l’oggetto dell’accertamento e le risultanze emerse.
Rapporto tra verbale e certificazione contributiva
La circolare ribadisce che il verbale con esito di regolarità non può sostituire la certificazione di correntezza e/o regolarità contributiva richiesta per la partecipazione a gare di appalto e per la liquidazione dei conti finali.
Effetti della legge n. 402/1996 sulle contestazioni successive
La legge n. 402/1996 ha aggiunto all’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 la previsione secondo cui, nei casi di regolarità attestata o di regolarizzazione conseguente all’accertamento, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori non possono essere contestati in successive verifiche ispettive. La preclusione vale per le situazioni già accertate e per la medesima materia, ma non opera in presenza di omissioni/irregolarità del datore di lavoro o di denunce del lavoratore.
Limiti della preclusione e tutela della potestà amministrativa
La norma non incide sul principio di obbligatorietà e indisponibilità dell’assicurazione previdenziale né sulla potestà di autotutela della pubblica amministrazione. La circolare sottolinea che la preclusione opera solo per i periodi precedenti l’accertamento e solo entro i limiti dell’oggetto effettivamente verificato.
Responsabilità patrimoniale dei funzionari di vigilanza
La legge limita la responsabilità patrimoniale dei funzionari preposti all’accertamento ai soli casi di dolo o colpa grave. La circolare richiama integralmente i chiarimenti già contenuti nella precedente circolare sul punto.
Programmi ispettivi mirati e ambito limitato del mandato
Quando i programmi ispettivi sono mirati, ad esempio per l’individuazione del lavoro nero o per verifiche su attività stagionali e periodiche, il mandato ispettivo ha natura limitata. In tali casi è essenziale che dal verbale risulti chiaramente l’oggetto dell’accertamento effettuato.
Estensione dell’ispezione e formule di riserva
Se nel corso di un’ispezione programmata emergono irregolarità più ampie, il funzionario può valutare l’inserimento di una riserva nel verbale per ulteriori accertamenti oppure, avvisando l’ufficio competente, proseguire l’ispezione in senso generale, con conseguente ampliamento dell’ambito di preclusione, restando ferme le eccezioni per omissioni, evasione o denunce dei lavoratori.
Comportamenti omissivi o irregolari non esaustivamente tipizzati
La circolare precisa che l’elenco dei comportamenti omissivi o irregolari richiamato nella circolare n. 226/1996 non è tassativo, perché i fenomeni evasivi sono mutevoli e richiedono valutazione concreta da parte del funzionario e degli uffici. È richiamata anche l’ipotesi in cui l’azienda non regolarizzi e si rendano necessari ulteriori accertamenti, anche per effetto di ricorsi amministrativi o giudiziari.
Metodologia delle indagini e uso flessibile degli strumenti
La metodologia indicata nella circolare n. 314/1995 è definita un vademecum indicativo, non esaustivo né vincolante. L’evoluzione della modulistica, l’ampliamento delle banche dati e le riforme in corso richiedono un continuo aggiornamento delle tecniche di vigilanza e una maggiore adattabilità operativa.
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