Circolare numero 127 del 15-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dopo la soppressione dell’autorizzazione-impegnativa ASL per l’accesso alle cure termali, restano ferme le regole sostanziali per il riconoscimento dell’indennità di malattia nei periodi di cure idrotermali svolte fuori ferie e congedi ordinari. La richiesta del lavoratore deve essere trasmessa all’INPS e al datore di lavoro nei termini previsti, mentre continua a essere necessaria la motivata prescrizione dello specialista ASL. Vengono inoltre fornite indicazioni sul nuovo modello da utilizzare e precisazioni sulla verifica della disponibilità di ferie, che va valutata in concreto alla data di inizio della terapia.
Indennità di malattia durante le cure idrotermali
Indennità di malattia durante i periodi di cure idrotermali
La circolare interviene sulla disciplina dell’indennità di malattia spettante durante lo svolgimento di cure termali/idrotermali, alla luce della soppressione della c.d. autorizzazione-impegnativa ASL. L’Istituto precisa che la modifica procedurale non incide sul diritto alla prestazione, purché restino rispettati i requisiti previsti dalla normativa di settore.
Quadro normativo e modifica procedurale
La circolare richiama l’accordo del 19 aprile 1996 tra Regioni/ASL e aziende termali, che ha comportato la soppressione, su base nazionale, dell’autorizzazione-impegnativa rilasciata dalle ASL per l’accesso alle cure termali a carico del SSN. Secondo quanto chiarito dal Ministero della Sanità, tale soppressione non preclude la fruizione delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari, con i benefici previsti dalla normativa vigente, inclusa l’indennità di malattia.
Regole sostanziali che restano applicabili
Restano pienamente operative le disposizioni dell’art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e del decreto del Ministero della Sanità 12 agosto 1992, salvo il venir meno del riferimento all’autorizzazione-impegnativa. Sul piano procedurale, questa deve essere sostituita dalla proposta-richiesta del medico di fiducia del curando, da trasmettere all’INPS e al datore di lavoro nei termini previsti.
Prescrizione specialistica ASL
La circolare ribadisce che, per la concedibilità dell’indennità di malattia durante il periodo di cure termali, permane il requisito del preventivo rilascio della motivata prescrizione da parte del medico specialista ASL. Si tratta di un adempimento essenziale dello specifico regime erogativo, espressamente confermato dal Ministero della Sanità.
Documentazione e nuovo modello
Per gli ulteriori profili non modificati, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 287 del 18 dicembre 1992. In sostituzione del precedente allegato viene introdotto un nuovo fac-simile del modello contenente le notizie del datore di lavoro e del lavoratore, rielaborato anche nelle avvertenze per recepire la nuova impostazione procedurale. Il modello deve essere riprodotto a stampa a livello regionale e distribuito alle ASL per la consegna agli interessati all’accesso agli ambulatori.
Valutazione della disponibilità di ferie
La circolare fornisce un chiarimento importante sulla dichiarazione resa dall’azienda in merito alla disponibilità o meno di ferie nel periodo prescelto per le cure. Ai fini dell’istruttoria conta la situazione concreta delle ferie a disposizione del lavoratore al momento di inizio della terapia termale.
In particolare:
- la condizione di impossibilità per motivi contrattuali rileva solo se il contratto prevede ferie collettive obbligatorie in periodi prestabiliti;
- la semplice programmazione individuale delle ferie, concordata in ambito aziendale, è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione;
- tale programmazione può infatti essere modificata per esigenze aziendali o individuali, compresa la sopravvenuta necessità di effettuare le cure termali.
Informazione agli interessati
Le sedi territoriali sono invitate a diffondere adeguata informativa a lavoratori e datori di lavoro con i mezzi ritenuti più opportuni, così da assicurare corretta applicazione delle nuove istruzioni operative.
Punti principali
Soppressione dell’autorizzazione-impegnativa ASL
A seguito dell’accordo del 19 aprile 1996 tra Regioni/ASL e aziende termali, viene soppressa a livello nazionale la c.d. autorizzazione-impegnativa che le ASL rilasciavano all’inizio del periodo di cure termali a carico del SSN.
Persistenza del diritto all’indennità di malattia
La nuova procedura non impedisce la fruizione delle cure termali al di fuori delle ferie, con tutti i benefici previsti dalla normativa vigente, compresa l’indennità di malattia, in base all’art. 16, comma 5, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e al D.M. Sanità 12 agosto 1992.
Sostituzione procedurale dell’autorizzazione-impegnativa
I riferimenti del D.M. 12 agosto 1992 all’autorizzazione-impegnativa devono intendersi sostituiti dalla proposta-richiesta del medico di fiducia del curando. Tale documentazione deve essere inviata all’INPS e al datore di lavoro nei termini previsti.
Motivata prescrizione dello specialista ASL
Resta fermo, ai fini della concedibilità dell’indennità di malattia durante le cure termali, il preventivo rilascio della motivata prescrizione da parte del medico specialista ASL, requisito richiesto per questo specifico regime erogativo.
Nuovo modello e istruzioni operative
Per gli altri aspetti si richiamano le istruzioni della circolare n. 287 del 18 dicembre 1992. In sostituzione del precedente allegato viene approvato un nuovo fac-simile del modello con le informazioni del datore di lavoro e del lavoratore, aggiornato anche nelle avvertenze. Il modello deve essere riprodotto a stampa a livello regionale e distribuito alle ASL per la consegna agli interessati.
Disponibilità di ferie e dichiarazione aziendale
La valutazione sulla possibilità di fruire delle cure durante il periodo prescelto si fonda sulle giornate di ferie concretamente disponibili al momento di inizio della terapia termale. La dichiarazione aziendale relativa alla disponibilità di ferie è rilevante solo in relazione a tale dato concreto.
Ferie collettive e programmazione individuale
La impossibilità legata a motivi contrattuali riguarda il caso in cui il contratto preveda ferie collettive obbligatorie in periodi prestabiliti. È invece irrilevante la sola programmazione individuale delle ferie concordata in azienda, perché modificabile per esigenze aziendali o individuali, comprese quelle connesse alla sopravvenuta necessità di effettuare le cure.
Informativa a lavoratori e datori di lavoro
Le sedi sono invitate a dare adeguata informativa a lavoratori e datori di lavoro utilizzando i mezzi ritenuti più opportuni.
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