Cassazione Penale, Sentenza n. 37717/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per "manifesta illogicità di motivazione", sostenendo che il riconoscimento della sua vera identità sia avvenuto solo con l'arresto del novembre 2014 e non poteva essere fatto retroagire ai controlli del 30.8.2013 e 1.10.2013. La difesa ha osservato che sarebbe stato improbabile che in oltre un anno nessuno si fosse accorto della falsa identità, rilevando inoltre che il vero Di Canosa Nicola era stato arrestato in Turchia, e proponendo l'ipotesi alternativa (congetturale) che un'altra persona avesse usato lo stesso documento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e correttamente rigettate dalla Corte d'appello, richiamando il divieto di aggirare i limiti di ammissibilità delle censure sulla motivazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Ha inoltre confermato che la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua e razionale: possesso della carta d'identità falsificata con la fotografia dell'imputato, ricorrenza della compresenza con Marchese Vincenzo nei controlli e all'arresto, ritrovamento di effetti personali dell'imputato a casa di Marchese, evasione dal carcere di Porto Azzurro nel marzo 2013 e accertamento che il vero Di Canosa non era stato in Emilia Romagna nei periodi indicati. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma richiamata come titolo di reato contestato (uso/possesso di documenti d'identità falsi); la condanna di merito è relativa a tale fattispecie
art. 192 c.p.p. (comma 2 richiamato dalla difesa)
La difesa ha denunciato presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di motivazione. La Corte però osserva che non può essere utilizzato tale riferimento per eludere i limiti di ammissibilità delle censure previsti dall'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita le censure ammissibili in Cassazione riguardo alla motivazione; la Corte sottolinea che non è possibile ottenere la rinnovazione della valutazione probatoria in sede di legittimità se non è stata denunciata una specifica violazione normativa sancita a pena di nullità
art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamati nel corpo della sentenza come esempi di norme connesse; la Corte segnala che anche se le doglianze fossero mosse in relazione a tali disposizioni, non si può superare il limite di ammissibilità delle censure sulla motivazione
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina la valutazione di merito: proporre una diversa versione dei fatti senza dimostrare un vizio logico-manifesto è generalmente inammissibile.
- I limiti dell'art. 606 c.p.p. impediscono di trasformare un ricorso per violazione della motivazione in una richiesta di rivalutazione probatoria; per ottenere accoglimento serve dimostrare una contraddizione palese, omissione totale o manifesta illogicità della motivazione.
- Non è efficace invocare l'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità delle censure sulla motivazione: la contestazione deve rientrare nei casi previsti da legge per produrre nullità o vizio di diritto.
- Se la corte di merito ha offerto una spiegazione coerente e supportata da elementi (riscontri temporali, compresenze, ritrovamenti di effetti personali, accertamenti sulla presenza/assenza del soggetto 'vero'), la Cassazione tende a dichiarare inammissibile il ricorso.
- Difesa e ricorrente devono documentare in modo preciso e non meramente congetturale le incongruenze che denunciano; ipotesi alternative non suffragate da riscontri concreti non bastano a ribaltare la valutazione dei giudici di merito.
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