Cassazione Penale, Sentenza n. 20055/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Santoro era stato condannato per il delitto ricondotto all'art. 393, secondo comma, c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) per avere, il 18/01/2018, rimosso con forza un cancello che operai della cooperativa stavano installando su area comunale. L'imputazione originaria era danneggiamento aggravato. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) illegittima legittimazione a querelare del tecnico della cooperativa; 2) vizio di motivazione e inesistenza di minacce/violenza (contestando la valutazione delle prove, inclusi fotogrammi e video); 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (il primo ritenuto generico, il secondo inammissibile per coinvolgere il merito e per non confutare adeguatamente le valutazioni probatorie dei giudici di merito). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte territoriale non ha svolto la valutazione complessa e congiunta richiesta dalla giurisprudenza per accertare la tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quella questione e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli perché effettui la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla giurisprudenza consolidata. Tutto il resto della decisione di merito (condanna a venti giorni di reclusione e 60 euro di multa) è stato in pratica confermato salvo la nuova valutazione sulla tenuità.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma applicata per qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato sulla base delle dichiarazioni del querelante e della presunta ammissione del ricorrente.
art. 635, secondo comma, n.1 cod. pen. con riferimento all'art. 625, primo comma, n.7 cod. pen.
Contestazione originaria (danneggiamento aggravato) riqualificata dai giudici in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
art. 392 cod. pen.
Richiamato come possibile ipotesi meno grave qualora mancassero minacce e violenza; la difesa aveva invocato anche tale profilo.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per tenuità del fatto; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia effettuato la valutazione complessa richiesta per decidere la sua applicabilità, pertanto ha annullato sulla questione e rinviato.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Criteri da considerare nella valutazione della tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; la Cassazione richiama l'obbligo di valutazione congiunta di questi elementi.
art. 1, comma 2, d.lgs. 16/03/2015, n. 28
Norma modificativa che delimita la portata dell'art. 131-bis; richiamata dalla giurisprudenza come riferimento sull'ambito applicativo della causa di non punibilità.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza di legittimità citata che definisce il principio secondo cui la valutazione della tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta degli elementi della fattispecie concreta.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessa e congiunta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): la semplice enunciazione degli elementi del reato non è sufficiente.
- In Cassazione non è consentito riesaminare liberamente il merito probatorio: i motivi che impugnano valutazioni di fatto devono essere specifici e mostrare errori di diritto o macroscopiche contraddizioni; argomentazioni generiche sul contenuto delle prove risultano inammissibili.
- La legittimazione a proporre querela per fatti che coinvolgono prestazioni di una società può essere riconosciuta anche a un dipendente che agisca per conto della società costituitasi parte civile; la censura su tale legittimazione deve essere formulata in modo specifico.
- Questioni relative all'acquisizione e alla valutazione di videoregistrazioni o fotogrammi sono principalmente di merito: la Cassazione richiede che, se contestate, vengano indicate con precisione le ragioni di illegittimità o l'errore valutativo.
- Se il giudice di merito omette di valutare adeguatamente la tenuità del fatto quando è prospettata, la Cassazione può annullare parzialmente e disporre il rinvio per il corretto esame secondo i criteri di legge e la giurisprudenza.
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