Sentenza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno, in funzione di giudice di appello, n. 2762/2020 pubblicata l’11.11.2020 a definizione del giudizio n. 2315/2015 r.g.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di appello che aveva condannato la Provincia di Salerno al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Salerno, pronunciata in funzione di giudice di appello, che aveva condannato la Provincia di Salerno al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 134,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Nel corso del giudizio di ottemperanza, dopo vari rinvii, la Provincia ha depositato la determinazione con cui, a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, è stato assunto l'impegno di spesa necessario a dare esecuzione al titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la determinazione provinciale di assunzione dell'impegno di spesa, adottata a seguito dell'accordo transattivo, aveva prodotto un effetto satisfattivo rispetto alla pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento attivo dell'Amministrazione, con esclusione del contributo unificato, posto a carico della Provincia di Salerno. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di atti satisfattivi della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione da parte dell'amministrazione degli atti necessari a dare esecuzione al titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere quando tali atti abbiano effetto integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione assuma formalmente l'impegno di spesa necessario all'adempimento dell'obbligo derivante dal titolo azionato, purché tale sopravvenienza soddisfi la pretesa oggetto del giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'attività dell'amministrazione, le spese di lite possono essere compensate, mentre il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione stessa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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