Cassazione Penale, Sentenza n. 9674/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza del 21/09/2021, con cui il GIP ha sostituito la misura di sostituzione della pena da "28 giorni, corrispondenti a n. 56 ore di lavoro" in "84 giorni, corrispondenti a n. 168 ore di lavoro". Il primo motivo censura l'uso da parte del GIP della procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. per modificare un accordo di patteggiamento recepito dal giudice, sostenendo che si tratta di una illegittima alterazione dell'accordo e che l'illegittimità della pena doveva essere fatta valere con il rimedio previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il secondo motivo lamenta l'emanazione dei provvedimenti de plano senza contraddittorio camerale, con conseguente lesione delle prerogative difensive del ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio le ordinanze impugnate. Ha ritenuto che la sentenza del 21/09/2021 non fosse affetta da errore materiale ma riportasse pedissequamente l'accordo tra imputato e pubblico ministero, sebbene tale accordo determinasse una pena illegale per mancato rispetto dei criteri dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30/4/1992 n.285. La correzione ex art. 130 c.p.p. è stata ritenuta impropria perché ha comportato una modificazione essenziale dell'atto (aumento consistente del carico sanzionatorio e manipolazione dei termini dell'accordo), situazione non ricompresa nelle ipotesi di errore materiale. Il rimedio corretto per contestare la pena illegale sarebbe stato il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto il provvedimento del GIP è stato annullato senza rinvio.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 130 come norma limitata agli errori materiali la cui eliminazione non comporti modificazioni essenziali dell'atto; non può essere usata per sostituire termini dell'accordo con effetti sostanziali sulla pena.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte rileva che per la contestazione di applicazioni concordate di pena illegali il rimedio ordinato è il ricorso per cassazione ai sensi di questa norma, e che l'assenza di impugnazione da parte dei soggetti legittimati ha formato giudicato sulla sentenza originaria.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La corretta applicazione di tale disposizione avrebbe imposto, secondo la Corte, la sostituzione della pena con un diverso computo di giorni/ore di lavoro di pubblica utilità (ottantaquattro giorni pari a 168 ore); la pronuncia originaria non rispettava i criteri normativi e generava quindi una pena illegale, ma questo vizio non può essere sanato con la procedura di correzione materiale.
Massime di principio
- La procedura di correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) può essere utilizzata solo per vizi formali/manifattivi che non alterano la sostanza dell'atto; non è idonea a modificare termini di un accordo o ad aumentare il carico sanzionatorio.
- Se l'accordo tra imputato e pubblico ministero porta a una pena illegale, il rimedio processuale adeguato è il ricorso per cassazione previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; l'assenza di impugnazione da parte dei soggetti legittimati determina la formazione del giudicato sulla sentenza che recepisce l'accordo.
- Il giudice che recepisce un patteggiamento può accoglierlo o respingerlo, ma non può successivamente correggerne i termini sostanziali tramite strumenti propri di errori materiali.
- La verifica della legittimità della pena nel patteggiamento richiede l'applicazione corretta delle norme speciali (es. criteri di conversione definiti dall'art. 186 d.lgs. 285/1992); eventuali vizi di legittimità devono essere fatti valere con i rimedi processuali ordinari.
- L'adozione del provvedimento nel contraddittorio camerale è, in generale, la prassi corretta quando si incidono diritti processuali della difesa; la mancata utilizzazione del contraddittorio può integrare una lesione delle prerogative difensive, sebbene nel caso esaminato la Corte abbia deciso per l'annullamento principalmente per l'erroneo uso dell'art. 130 c.p.p.
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