Cassazione Civile, Ordinanza n. 12598/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata accreditata aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per prestazioni riabilitative rese nel mese di novembre 2006 in favore di assistiti dell'ASL. L'ASL proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, questioni legate al superamento del tetto di spesa; l'opposizione veniva inizialmente rigettata dal tribunale, ma in appello la Corte territoriale accoglieva il gravame, revocava l'ingiunzione e riteneva che il mancato superamento del tetto di spesa integrasse un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, con conseguente onere probatorio a carico della struttura sanitaria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la struttura lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo e che, pertanto, l'onere di provarlo grava sull'ASL e non sul soggetto accreditato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui il superamento del tetto di spesa è un fatto impeditivo della pretesa creditoria azionata dalla struttura accreditata e, come tale, deve essere provato dalla parte che lo eccepisce, cioè dall'ASL. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
disciplina l'onere della prova; il fatto impeditivo della pretesa creditoria va provato da chi lo eccepisce.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
richiamato insieme all'art. 8-quinquies come base normativa del regime di accreditamento e dei rapporti economici con il servizio sanitario.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamato insieme all'art. 8-quater come disciplina dei rapporti tra strutture accreditate e azienda sanitaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il rinvio alla precedente elaborazione giurisprudenziale della Corte per motivare la decisione.
art. 384, comma 1, c.p.c.
richiamato per l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non opera l'ulteriore contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce il comma 1-quater.
Massime di principio
- Nei rapporti tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria, il superamento del tetto di spesa non costituisce un fatto costitutivo del credito della struttura, ma un fatto impeditivo della sua esigibilità o accoglibilità.
- Quando una parte oppone un fatto impeditivo per paralizzare una pretesa creditoria, l'onere di provarlo grava su chi lo deduce, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- È errata la decisione di merito che addossi al creditore l'onere di dimostrare l'assenza di un fatto impeditivo eccepito dalla controparte.
- In sede di legittimità la Corte può richiamare la propria giurisprudenza consolidata per definire il principio di diritto e rinviare al giudice di merito per il nuovo esame della controversia.
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