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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11977/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive, compensi per lavoro straordinario, differenze sulle mensilità aggiuntive e sul trattamento di fine rapporto, in relazione a più rapporti di lavoro a termine svolti in ambito agricolo in diversi periodi tra il 2012 e il 2017. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo non provata, a carico del lavoratore, l'effettiva prestazione di lavoro straordinario, la mancata fruizione di riposi compensativi e di congedi a conguaglio, valorizzando la peculiarità del lavoro agricolo e la genericità/lacuniosità della prova testimoniale, oltre all'insufficienza del verbale ispettivo. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione delle regole sull'efficacia probatoria del verbale ispettivo, assumendo che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori fossero più attendibili e che il verbale avesse efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. quanto attestato in presenza del verbalizzante; 2) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo rappresentato dal disconoscimento della dichiarazione liberatoria prodotta dal datore di lavoro, sostenendo che tale dichiarazione fosse apocrifa, generica, non valida come rinuncia a diritti futuri e comunque resa senza consenso consapevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei funzionari o da essi compiuti, mentre le dichiarazioni di terzi riportate nel verbale e le dichiarazioni del datore di lavoro sono liberamente valutabili dal giudice di merito e non hanno, di regola, valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale. Ha ritenuto quindi corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano escluso la prova del lavoro straordinario e delle ulteriori pretese economiche. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché formulato come vizio di motivazione in presenza di doppia conforme, senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, come richiesto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata esclusa perché la censura mirava in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile senza indicare le diverse rationes decidendi di fatto delle sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 2700 c.c.

    Ha efficacia di piena prova solo per i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non si estende liberamente alle dichiarazioni di terzi riportate nel verbale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il verbale dell'Ispettorato del lavoro fa piena prova solo dei fatti direttamente percepiti e attestati dal verbalizzante; per le ulteriori circostanze e per le dichiarazioni di terzi il giudice conserva piena libertà di valutazione insieme alle altre prove.
  • La dichiarazione resa dal datore di lavoro in sede ispettiva non integra, di regola, confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel processo, difettando il destinatario sostanziale dell'effetto favorevole e l'animus confitendi.
  • La prova del lavoro straordinario e delle relative differenze retributive deve essere rigorosamente fornita dalla parte che le allega; non può supplirsi alla carenza probatoria con un mero criterio equitativo nella fase di accertamento del diritto.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificamente indicato che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di erronea applicazione normativa, si intenda in realtà ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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