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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23614/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del rigetto, da parte della Corte di appello, del concordato sui motivi e sulla pena formulato con parere favorevole del Procuratore generale. Si allegava che l'art. 599-bis cod. proc. pen. non impone una riduzione fissa di un terzo della pena come nel rito abbreviato ex art. 442 c.2 e che pertanto le parti possono concordare una pena anche inferiore a tale misura; inoltre si deduceva che, in caso di decisione di non accoglimento del concordato, la Corte avrebbe dovuto comunicare preventivamente alle parti la propria intenzione per consentire loro di rimodulare l'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che respinge un concordato validamente costituito tra imputato e Procuratore generale, e ha stabilito che nell'istituto del concordato in appello le parti possono indicare liberamente la pena concordata, senza che sia obbligatoria una riduzione predeterminata ("un terzo secco"). La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di appello e ha rideterminato la pena nella misura concordata dalle parti (pena concordata fra le parti: mesi 9 e giorni 10 di reclusione).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    testo citato a più riprese nella sentenza

    L'istituto del concordato in appello consente alle parti di "indicare al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo"; non impone una riduzione in misura fissa e la pena concordata può essere valutata dal giudice solo sotto il profilo della congruità, salvo il caso di pena illegale

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato dalla Corte di appello come parametro

    Disposizione relativa alla riduzione della pena nel rito abbreviato (riduzione fino a un terzo); la Corte chiarisce che tale misura non si trasferisce automaticamente al concordato in appello e non impone una riduzione "secca" nel concordato

  • art. 448 cod. proc. pen.

    richiamato indirettamente nel confronto con il patteggiamento

    Norma che disciplina il patteggiamento e la possibilità di impugnazione dell'ordinanza di rigetto in quel contesto; la Corte utilizza il confronto per sostenere l'impugnabilità del rigetto del concordato in appello quando l'accordo è stato formato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    citato nella giurisprudenza richiamata

    Riferimento alle condizioni di proscioglimento; la Corte ricorda che le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione di tali condizioni sono inammissibili se derivano da rinuncia espressa

  • art. 385 cod. pen.

    reato per il quale è stata determinata la pena (evasione, come indicato nel testo)

    Norma sostanziale richiamata per identificare il reato oggetto del concordato; la decisione di cassazione incide sulla determinazione della pena per tale reato secondo l'accordo delle parti

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105

    richiamati in relazione al trattamento cartolare del procedimento

    Disposizioni emergenziali/procedurali che hanno consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare; rilevanza procedurale, non sostanziale, nella trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile quando esiste un accordo validamente costituito tra imputato e Procuratore generale e la Corte di appello, nel pronunciarsi in merito, rigetta il concordato: la sentenza di appello è impugnabile secondo le regole ordinarie.
  • Nel concordato in appello le parti sono libere di indicare la pena concordata; la riduzione "fissa" (es. un terzo) prevista per altri riti non si trasferisce automaticamente al concordato, che va valutato dal giudice con riferimento alla sola congruità della pena finale.
  • Il giudice di appello che rifiuta il concordato deve motivare entro i limiti di legge; se il rigetto si fonda su un errore giuridico (es. interpretazione errata di una norma), la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la rideterminazione della pena secondo l'accordo delle parti.
  • Se il Procuratore generale non presta il proprio consenso al concordato, tale dissenso è atto di parte e, a differenza del rigetto giudiziale di un accordo già formato, non è direttamente impugnabile con il ricorso per cassazione; la tutela si svolge secondo le regole proprie del negozio processuale (analogia con il patteggiamento).
  • In situazioni analoghe, la valutazione centrale del giudice è la congruità della pena finale concordata; errori di calcolo degli attori non autorizzano il giudice ad imporre una riduzione non prevista dalla normativa del concordato.

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