Cassazione Civile, Ordinanza n. 29120/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011 emessi nei confronti di immobili della parrocchia ubicati nel Comune di Venezia. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della parrocchia, riformando la decisione di primo grado e annullando gli avvisi, ritenendo sussistenti per tutti gli immobili i presupposti dell’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992, anche per un immobile destinato ad attività pastorali e per una scuola materna paritaria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice di appello erroneamente qualificato come nuova pretesa impositiva la rettifica d’ufficio dell’avviso originario mediante successivo avviso riduttivo, incidendo così sul dies a quo per l’impugnazione; 2) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992, per avere riconosciuto l’esenzione ICI alla scuola materna paritaria nonostante l’attività fosse ritenuta commerciale in ragione della copertura solo parziale dei costi tramite rette; 3) omessa valutazione di prove decisive ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato i bilanci da cui risultavano rette e costi di esercizio; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui residui motivi di appello relativi a contraddittorio, motivazione degli avvisi e sanzioni. Nelle more, la parrocchia ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite ai sensi della l. n. 197/2022, avendo depositato domanda e prova del pagamento dovuto, mentre l’ente impositore non risultava aver ancora emesso diniego.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, l. n. 197/2022, come integrata dal regolamento comunale adottato dal Comune di Venezia. Ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili, che la contribuente aveva depositato tempestivamente domanda e documentazione del versamento della prima o unica rata, e che non risultava ancora notificato alcun diniego dell’ente, il quale resta comunque possibile e impugnabile nei modi previsti dalla legge. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, poiché la definizione agevolata non integra un rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della rettifica d’ufficio dell’avviso di accertamento come nuova pretesa impositiva
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma sull’esenzione ICI invocata in relazione agli immobili dell’ente ecclesiastico
art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
modifica normativa richiamata nel testo dell’esenzione ICI
art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223
sostituzione del testo dell’esenzione ICI richiamata in sentenza
art. 360, primo comma, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato per censurare l’omessa valutazione di prove decisive
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello
art. 1, commi 186-205, l. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, comma 194, l. 29 dicembre 2022, n. 197
individua il perfezionamento della definizione con domanda e pagamento dovuto
art. 1, comma 195, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede domanda distinta per ciascuna controversia autonoma
art. 1, comma 196, l. 29 dicembre 2022, n. 197
stabilisce lo scomputo di quanto già versato e la prevalenza degli effetti della definizione
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede la sospensione del processo su istanza del contribuente e l’onere di deposito della domanda e del pagamento
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede la declaratoria di estinzione del processo a seguito del deposito previsto dal comma 197
art. 1, comma 199, l. 29 dicembre 2022, n. 197
sospende per undici mesi i termini di impugnazione e di riassunzione nelle controversie definibili
art. 1, comma 200, l. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina il diniego della definizione e la sua impugnabilità
art. 1, comma 201, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di diniego della definizione
art. 1, comma 205, l. 29 dicembre 2022, n. 197
consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata con apposito atto
art. 6 del regolamento comunale del Comune di Venezia
richiamato per affermare che il diniego della definizione può ancora intervenire
art. 5 del regolamento comunale del Comune di Venezia
richiamato come disciplina del perfezionamento della definizione
art. 7 del regolamento comunale del Comune di Venezia
richiamato come disciplina della declaratoria di estinzione
art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato per il pagamento rateale della definizione agevolata
art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
espressamente esclusa la compensazione nel versamento rateale
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
usato anche per affermare che le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
fondamento della declaratoria di estinzione
art. 1, comma 205, l. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione anche per controversie in cui è parte un ente territoriale, se deliberata
art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), d.l. 30 marzo 2023, n. 34
ha novellato alcuni commi della disciplina della definizione agevolata
art. 5 del regolamento comunale
indicata come norma interna sul perfezionamento della definizione
art. 7 del regolamento comunale
indicata come norma interna sulla declaratoria di estinzione
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della l. n. 197/2022, il processo può essere dichiarato estinto quando il contribuente abbia presentato tempestivamente la domanda e depositato la prova del versamento dovuto, anche se l’ente impositore non abbia ancora notificato un diniego.
- La definizione agevolata perfezionata prevale sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato e determina l’estinzione del giudizio secondo la disciplina speciale, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di definizione agevolata delle liti tributarie, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo previsione espressa della legge speciale.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude per estinzione conseguente a definizione agevolata, poiché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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