Cassazione Penale, Ordinanza n. 38958/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna per ricettazione di farmaci anabolizzanti. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova sul capo B), con contestazione della qualificazione giuridica del fatto e richiamo alla testimonianza di un dichiarante per sostenere che gli anabolizzanti erano destinati a uso personale, con conseguente esclusione della ricettazione; 2) violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione sul dolo, chiedendo la derubricazione nel reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p.; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto incontestato che l'imputato avesse ricevuto farmaci anabolizzanti provento di reato e ha escluso che fosse necessario un profitto esclusivamente patrimoniale, richiamando giurisprudenza che ammette un vantaggio anche non patrimoniale; ha inoltre negato la configurabilità dell'art. 712 c.p. in mancanza di prova delle modalità concrete dell'acquisto; infine ha considerato inammissibile la censura sulla pena perché diretta a una nuova valutazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla qualificazione del fatto, affermando che la ricettazione può essere integrata anche quando il profitto perseguito abbia natura non patrimoniale, e che nel caso concreto l'acquisto di anabolizzanti provento di reato consentiva di soddisfare un vantaggio personale. Ha escluso la derubricazione in incauto acquisto perché non erano state dimostrate le modalità di acquisto idonee a fondare un mero sospetto della provenienza illecita. Ha infine ritenuto non scrutinabile in cassazione la doglianza sul trattamento sanzionatorio, poiché volta a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
L'incauto acquisto è fattispecie residuale rispetto alla ricettazione e presuppone che dalle modalità concrete dell'acquisto emerga che l'agente avrebbe potuto e dovuto sospettare la provenienza illecita del bene.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 132 e 133 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di commisurazione; in cassazione è censurabile solo la pena frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
art. 586-bis c.p.
È indicato come delitto presupposto da cui provenivano i farmaci anabolizzanti ricevuti dall'imputato.
Massime di principio
- Nel delitto di ricettazione, il profitto specifico può consistere anche in un vantaggio non patrimoniale: non è necessario che l'agente persegua un lucro economico in senso stretto.
- L'acquisto di beni provenienti da delitto integra ricettazione quando il fine perseguito sia un vantaggio personale ottenuto attraverso la disponibilità del bene illecito, anche se il bene è destinato a uso proprio.
- La derubricazione da ricettazione a incauto acquisto richiede la prova positiva delle concrete modalità dell'acquisto, tali da far emergere un acquisto colposo e non una ricezione consapevole di bene di provenienza delittuosa.
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova rivalutazione del materiale probatorio sotto il profilo dell'attendibilità dei testimoni o del diverso apprezzamento dei fatti, salvo il controllo sui limiti della motivazione e sull'esistenza del mezzo di prova.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili se si risolvono in una mera richiesta di ridiscutere la congruità del trattamento sanzionatorio, salvo il caso di pena arbitraria o manifestamente illogica.
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