Regolamento (UE) 2020/1094
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1094 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 896/2009 (titolare dell’autorizzazione Prosol S.p.A.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe, classificandolo tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sulla base del parere EFSA, che non ha rilevato effetti negativi su animali, consumatori o ambiente alle condizioni d’uso autorizzate. Sono tuttavia previste misure di protezione per gli utilizzatori, dato il potenziale rischio di irritazione e sensibilizzazione. Con il rinnovo, il regolamento (CE) n. 896/2009 viene abrogato.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe, con abrogazione del regolamento (CE) n. 896/2009.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione e l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe nell’Unione europea. L’autorizzazione è rinnovata alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti, in particolare, le condizioni d’uso, le prescrizioni per l’etichettatura e le misure di protezione per gli utilizzatori. Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 16 agosto 2030.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1094 rinnova l’autorizzazione di un additivo già autorizzato per l’alimentazione animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sulla verifica, svolta anche alla luce del parere EFSA del 14 maggio 2019, che il prodotto continua a soddisfare le condizioni di autorizzazione e non presenta effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso previste.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi. Il rinnovo è adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dopo la domanda presentata dal titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, con la documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. Il regolamento sottolinea che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
Nel parere del 14 maggio 2019, l’EFSA ha concluso che il richiedente ha fornito dati idonei a dimostrare la conformità alle condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha ritenuto che, alle condizioni autorizzate, il Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 non comporti un impatto negativo su animali, consumatori o ambiente. È però segnalato che l’additivo può essere un potenziale irritante per pelle e occhi e un potenziale sensibilizzante per pelle e vie respiratorie; per questo la Commissione ritiene necessarie adeguate misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, inserendolo nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il prodotto è identificato con numero 4b1710 e il titolare dell’autorizzazione è Prosol S.p.A. L’additivo consiste in un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, in polvere o in granulato, contenente almeno 1 × 10^9 CFU/g di additivo.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato prevede l’utilizzo per le scrofe e stabilisce un tenore minimo di 6,4 × 10^9 CFU/kg di alimento completo per animali con umidità al 12%. Sono inoltre richieste indicazioni specifiche nelle istruzioni per l’uso relative alle condizioni di conservazione e alla stabilità al trattamento termico. L’allegato riporta anche il metodo di analisi: conteggio mediante metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo (EN 15789:2009) e identificazione mediante PCR.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Per contenere i rischi connessi alla manipolazione del prodotto e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo il rischio, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Durata, abrogazione e applicazione
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 16 agosto 2030. Con l’articolo 2 è abrogato il regolamento (CE) n. 896/2009, che aveva autorizzato il precedente impiego del medesimo preparato. L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Destinazione d’uso e specie animale
L’allegato conferma l’impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 per scrofe. Il tenore minimo indicato è di 6,4 × 10^9 CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12%.
Condizioni di etichettatura e uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 16 agosto 2030.
Abrogazione del precedente regime
L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 896/2009, che aveva autorizzato il precedente impiego del medesimo preparato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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