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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1092

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione del 24 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime autorizzativo di un additivo per mangimi già approvato, Lactococcus lactis (NCIMB 30160), consentendo l’uso del polietilenglicole (PEG 4000) come ulteriore crioprotettore nella formulazione dell’additivo. La Commissione si fonda sul parere dell’EFSA, che conferma l’assenza di effetti negativi per salute animale, salute umana e ambiente entro le condizioni d’uso previste. Vengono aggiornate le indicazioni tecniche nell’allegato del regolamento (UE) n. 1263/2011, comprese le condizioni di impiego, il tenore minimo e le misure di protezione per gli operatori.

Modifica l’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, aggiungendo il polietilenglicole (PEG 4000) tra i crioprotettori consentiti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e agli utilizzatori dell’additivo Lactococcus lactis (NCIMB 30160) autorizzato come additivo tecnologico del gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, destinato a tutte le specie animali. Incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 e, quindi, sull’autorizzazione vigente nell’Unione; il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non introduce esclusioni specifiche, ma disciplina in modo puntuale composizione, condizioni d’uso e misure di sicurezza dell’additivo.

Modifica dell’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione aggiorna l’autorizzazione dell’additivo per mangimi Lactococcus lactis (NCIMB 30160), già approvato per tutte le specie animali nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011. La modifica ha come scopo principale l’inserimento del polietilenglicole (PEG 4000) tra i crioprotettori utilizzabili nella formulazione dell’additivo.

Contesto normativo e valutazione scientifica

L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, modifica e rinnovo delle autorizzazioni. La Commissione ha richiesto il parere dell’EFSA per verificare se la modifica proposta restasse conforme alle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei pareri del 6 marzo 2018 e del 7 ottobre 2019, l’Autorità ha concluso che l’impiego del PEG 4000 come eccipiente/crioprotettore, alle condizioni proposte, non altera le conclusioni già raggiunte in ordine alla sicurezza per salute animale, salute umana e ambiente, né l’efficacia dell’additivo come additivo per insilati.

Modifica della voce autorizzativa nell’allegato del regolamento (UE) n. 1263/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento. La voce dell’additivo con numero di identificazione 1k2082 viene sostituita: la composizione dell’additivo resta basata su Lactococcus lactis (NCIMB 30160) con almeno 4 × 10^11 CFU/g di additivo, ma la lista dei crioprotettori ammessi è estesa al polietilenglicole (PEG 4000), insieme ad acido ascorbico, lattosio, mannitolo, glutammato monosodico, citrato di sodio e polvere di siero.

Condizioni d’uso, tenore minimo e precauzioni per gli utilizzatori

L’additivo è destinato a tutte le specie animali e il periodo di autorizzazione scade il 16.8.2030. Viene confermato che, quando l’additivo è impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati, il tenore minimo è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. Se il PEG 4000 è usato come crioprotettore, il suo impiego è ammesso fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.

Il regolamento impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione. Sul versante della tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; ove tali misure non bastino a eliminare o ridurre al minimo i rischi, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per le vie respiratorie.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulla disciplina autorizzativa dell’additivo interessato.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 2, per modificare un’autorizzazione già esistente relativa a un additivo per mangimi. La modifica riguarda la formulazione dell’additivo Lactococcus lactis (NCIMB 30160), già autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011.

Valutazione scientifica dell’EFSA

A seguito della richiesta della Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha concluso nei pareri del 6 marzo 2018 e del 7 ottobre 2019 che l’aggiunta di PEG 4000 come eccipiente/crioprotettore non modifica le precedenti conclusioni di sicurezza ed efficacia. L’EFSA ha ritenuto che, alle condizioni d’uso proposte, non emergano preoccupazioni per la salute e non siano necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 1263/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è sostituito limitatamente alla voce dell’additivo identificato con il numero 1k2082, relativo a Lactococcus lactis (NCIMB 30160). La nuova voce include tra i crioprotettori ammessi, oltre ad acido ascorbico, lattosio, mannitolo, glutammato monosodico, citrato di sodio e polvere di siero, anche il polietilenglicole (PEG 4000).

Condizioni di impiego e tenore minimo

L’additivo è destinato a tutte le specie animali. È stabilito un tenore minimo dell’additivo, quando utilizzato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati, pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. È inoltre imposto che, se impiegato come crioprotettore, il PEG 4000 sia utilizzato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati.

Prescrizioni per l’uso e tutela degli utilizzatori

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele deve essere indicata la conservazione. Per ridurre i rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Autorizzazione e durata

La voce sostituita nell’allegato del regolamento (UE) n. 1263/2011 mantiene come fine del periodo di autorizzazione il 16.8.2030.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareautorizzazioni e additivi per mangimisalute animalesalute umana

Testo integrale

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