Regolamento (UE) 2020/1093
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1093 della Commissione del 24 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il meccanismo di assegnazione agli Stati membri della valutazione delle sostanze attive nell’ambito del rinnovo delle approvazioni. L’intervento è motivato dall’esigenza di distribuire in modo equilibrato il carico di lavoro tra gli Stati membri per le sostanze con scadenza compresa tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028. La modifica si realizza mediante l’inserimento di una nuova parte D nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, con l’indicazione puntuale degli Stati membri relatore e correlatore per ciascuna sostanza.
Modifica la ripartizione tra gli Stati membri della valutazione delle sostanze attive ai fini della procedura di rinnovo, per le sostanze con approvazione in scadenza tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, alla ripartizione delle attività di valutazione delle sostanze attive tra Stato membro relatore e Stato membro correlatore per la procedura di rinnovo. La modifica riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, nella nuova parte D aggiunta dal presente atto, per le approvazioni in scadenza nel periodo indicato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ripartizione della valutazione delle sostanze attive ai fini del rinnovo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1093 della Commissione interviene sul sistema di assegnazione della valutazione delle sostanze attive previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. La finalità è aggiornare la distribuzione dei compiti tra Stati membri relatore e correlatore per le sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028, in coerenza con il quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che le nuove assegnazioni si rendono necessarie perché le sostanze attive interessate non risultavano ancora attribuite a uno Stato membro relatore o a uno Stato membro correlatore. La Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di mantenere un equilibrio nella distribuzione delle responsabilità e del carico di lavoro tra gli Stati membri. Le misure sono adottate sulla base dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 aggiungendo all’allegato una nuova parte D. Tale parte contiene la ripartizione della valutazione delle sostanze attive con approvazione in scadenza nel periodo indicato, specificando per ciascuna sostanza lo Stato membro relatore e lo Stato membro correlatore. L’elenco comprende, tra le altre, sostanze e prodotti come alpha-cypermethrin, bentazone, poltiglia bordolese, diverse forme di rame, cyantraniliprole, flupyradifurone, halauxifen-methyl, isofetamid, oxathiapiprolin, pinoxaden, propizamide, sulfoxaflor e solfato di rame tribasico.
Effetti pratici della ripartizione
La disciplina non introduce nuovi requisiti sostanziali per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ma organizza la fase procedurale di valutazione in vista del rinnovo delle approvazioni. Per gli operatori del settore, il dato rilevante è che la futura gestione dei rinnovi delle sostanze elencate seguirà la ripartizione già definita tra gli Stati membri designati, con conseguente incidenza sui tempi e sull’autorità competente coinvolta nella valutazione.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del regolamento il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione dell’Unione, esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 conformemente all’allegato del regolamento. La modifica consiste nell’aggiunta di una nuova parte D all’allegato, dedicata alla ripartizione della valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028.
Criterio e finalità della ripartizione
Dai considerando emerge che le sostanze attive interessate non erano ancora state assegnate a uno Stato membro relatore o correlatore e che l’assegnazione deve assicurare un equilibrio nella distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.
Elenco delle sostanze attive assegnate
L’allegato contiene la nuova parte D con l’indicazione, per ciascuna sostanza attiva, dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore. Sono incluse, tra le altre, alpha-cypermethrin, varie formulazioni di Bacillus amyloliquefaciens e Beauveria bassiana, bentazone, poltiglia bordolese, cromafenozide, idrossido di rame, ossido di rame, ossicloruro di rame, cyantraniliprole, fenpicoxamid, flupyradifurone, gamma-cialotrina, halauxifen-methyl, isofetamid, mandestrobin, meptildinocap, metossifenozide, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, oxathiapiprolin, pinoxaden, propizamide, rescalure, sulfoxaflor, terpenoid blend QRD 460 e solfato di rame tribasico.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1090
- Regolamento · 24 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1091
- Regolamento · 24 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1092
- Regolamento · 24 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1094
- Regolamento · 24 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1095
- Regolamento · 24 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1096
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →