Regolamento (UE) 2020/1091
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1091 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo all’autorizzazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, l’uso della L-treonina prodotta da un ceppo di Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa efficacia e sicurezza, pur imponendo misure di protezione per gli utilizzatori a causa dei rischi di inalazione, sensibilizzazione e contatto. Il testo fissa inoltre specifiche tecniche di composizione, metodi di analisi, prescrizioni di etichettatura e un limite di esposizione alle endotossine. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 11473/DSM 11473 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi nutrizionali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato e utilizzano la L-treonina come additivo per l’alimentazione animale, destinato a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda la sostanza specificata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". È prevista la possibilità di uso anche nell’acqua di abbeveraggio. Le condizioni tecniche, di sicurezza ed etichettatura sono vincolanti per additivo, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1091 della Commissione autorizza l’uso della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 11473/DSM 11473 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce la valutazione positiva dell’EFSA, pur imponendo specifiche cautele per la salute degli utilizzatori.
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per mangimi. Dalla valutazione scientifica emerge che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non presenta effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente; tuttavia l’EFSA segnala possibili rischi di sensibilizzazione cutanea, irritazione cutanea e oculare, nonché un rischio da inalazione di endotossine per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione e classificazione
L’autorizzazione riguarda la sostanza specificata nell’allegato, classificata nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’uso è consentito per tutte le specie animali. Nell’allegato è inoltre previsto che la L-treonina possa essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato e che possa essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.
Condizioni di sicurezza per gli operatori
Poiché l’EFSA non ha potuto escludere effetti irritanti o sensibilizzanti e ha evidenziato un rischio di inalazione di endotossine, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire l’esposizione a inalazione e contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente con misure tecniche e organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, tra cui protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Prescrizioni tecniche: endotossine, composizione e controllo
L’allegato stabilisce che il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine pari a 1 600 UI endotossine/m3 di aria. La sostanza è descritta come L-treonina prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli DSM 11473, in polvere con almeno il 98 % di L-treonina e un massimo dell’1 % di umidità. Sono riportati anche la formula chimica C4H9NO3 e il numero CAS 72-19-5.
Etichettatura e avvertenze d’uso
L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve contenere una specifica avvertenza: in caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, al fine di evitare squilibri nutrizionali.
Metodi di analisi
Il regolamento indica i metodi ufficiali per la determinazione della L-treonina: per l’additivo si richiamano la monografia "L-threonine" del Food Chemical Codex e la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) secondo EN ISO 17180; per premiscele, mangimi composti e materie prime si richiamano anche i metodi del regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F. Per l’acqua è previsto il metodo IEC-VIS/FLD.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicata la fine del periodo di autorizzazione al 16 agosto 2030.
Disposizioni principali
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base normativa e valutazione EFSA
L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la valutazione dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha segnalato rischi per gli utilizzatori e la necessità di protezione individuale.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. Nell’allegato non è indicata un’età massima né tenori minimi o massimi di inclusione nel mangime completo, mentre sono fissate condizioni operative e di sicurezza per l’uso da parte degli operatori.
Condizioni di impiego e protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Limite di endotossine
Il tenore di endotossine dell’additivo e il potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine pari a 1 600 UI endotossine/m3 di aria.
Uso nell’acqua di abbeveraggio e nelle premiscele
L’allegato stabilisce che la L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato e può essere somministrata nell’acqua di abbeveraggio.
Obblighi di etichettatura
L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni per evitare squilibri.
Composizione e identificazione della sostanza
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c411 e lo descrive come L-treonina prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli DSM 11473/CGMCC 11473, in polvere con tenore minimo di L-treonina del 98 % e tenore massimo di umidità dell’1 %. La formula chimica è C4H9NO3 e il numero CAS è 72-19-5.
Metodi di analisi
Sono indicati i metodi per la determinazione della L-treonina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua, mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica/fotometrica, nonché tramite la monografia del Food Chemical Codex e il regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Periodo di autorizzazione
Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 16 agosto 2030.
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