Regolamento (UE) 2020/1096
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1096 della Commissione del 24 luglio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che abroga il regolamento (UE) n. 1119/2010 (titolare dell’autorizzazione Prosol SpA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del lievito Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi per vacche da latte e cavalli, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA. Stabilisce le condizioni di impiego nell’allegato, incluse prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente abroga il regolamento (UE) n. 1119/2010, sostituendolo con il nuovo regime autorizzatorio fino al 16 agosto 2030.
Rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli, con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a cavalli e vacche da latte. L’autorizzazione è rinnovata per l’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento contiene anche prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e indicazioni di impiego e conservazione da riportare in etichetta/istruzioni. L’allegato fissa le condizioni tecniche, il tenore minimo, le specie destinatarie e la fine del periodo di autorizzazione al 16.8.2030.
Rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi per vacche da latte e cavalli
Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo zootecnico a base di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, già autorizzato in precedenza per dieci anni. Il rinnovo si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e sul parere favorevole dell’EFSA del 12 novembre 2019, dal quale risulta il rispetto delle condizioni di autorizzazione e l’assenza di effetti negativi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate. L’EFSA ha tuttavia segnalato il potenziale di irritazione cutanea e oculare e di sensibilizzazione cutanea e respiratoria, richiedendo adeguate misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito e finalità della disciplina
L’atto si applica all’additivo identificato come Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, destinato ai mangimi per vacche da latte e cavalli. La disciplina riguarda l’autorizzazione dell’additivo nell’Unione e le condizioni tecniche e di sicurezza per la sua utilizzazione; come regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Presupposti giuridici del rinnovo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, per l’adozione dell’atto, e l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, per la domanda di rinnovo presentata dal titolare dell’autorizzazione con la documentazione richiesta. Dalla valutazione emerge che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, motivo per cui l’autorizzazione viene rinnovata.
Contenuto dell’autorizzazione rinnovata
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". L’allegato specifica che il prodotto è il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, identificato con numero 4b1710, in forma di polvere e granulato contenenti almeno 1 × 10^9 CFU/g di additivo.
Specie destinatarie, dosaggi e condizioni tecniche
L’allegato distingue le specie destinatarie e i rispettivi tenori minimi: per i cavalli è previsto 3 × 10^9 CFU/kg di alimento completo con umidità del 12%; per le vacche da latte è previsto 2 × 10^9 CFU/kg alle medesime condizioni di umidità. Non sono fissati tenori massimi. Il testo richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di tutela per gli utilizzatori
In considerazione dei rischi potenziali per gli utilizzatori, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora tali misure non bastino a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e durata dell’autorizzazione
L’allegato rinvia, per il conteggio, al metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo, corrispondente alla norma EN 15789:2009, e per l’identificazione al metodo PCR. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 16 agosto 2030.
Abrogazione del precedente regime autorizzatorio
Con l’articolo 2 il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1119/2010, che aveva costituito la base autorizzativa precedente per lo stesso additivo. Il nuovo regolamento sostituisce quindi integralmente il precedente titolo autorizzatorio alle condizioni stabilite nel nuovo allegato.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni ivi indicate. L’additivo è il preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, titolare dell’autorizzazione Prosol SpA, per l’uso in mangimi destinati a cavalli e vacche da latte.
Abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 2 abroga il regolamento (UE) n. 1119/2010, che aveva autorizzato per dieci anni il medesimo additivo. La nuova disciplina sostituisce quindi il precedente atto di autorizzazione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni tecniche e composizione dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con numero 4b1710 e indica la composizione: preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 in polvere e granulato, contenente almeno 1 × 10^9 CFU/g di additivo. La caratterizzazione della sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.
Specie destinatarie e tenori minimi
L’allegato autorizza l’uso per cavalli, con tenore minimo di 3 × 10^9 CFU/kg di alimento completo per animali con umidità del 12%, e per vacche da latte, con tenore minimo di 2 × 10^9 CFU/kg di alimento completo per animali con umidità del 12%. Per entrambe le specie non è indicato un tenore massimo.
Prescrizioni per l’uso e protezione degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, per prevenire i rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodi di analisi e scadenza dell’autorizzazione
L’allegato richiama, per il conteggio, il metodo di semina per inclusione dell’inoculo in piastra con agar all’estratto di lievito-glucosio-cloramfenicolo (EN 15789:2009) e, per l’identificazione, il metodo PCR. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 16.8.2030.
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