Cassazione Penale, Sentenza n. 41782/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della misura di prevenzione patrimoniale (confisca) disposta nei confronti di Carone Vincenzo su beni intestati a terzi. I ricorrenti denunciavano: vizio di motivazione e errata applicazione del d.lgs. n.159/2011 (art.1) in relazione alla mancata prova della pericolosità generica e della sua attualità; assenza della correlazione temporale tra acquisto dei beni e manifestazione della pericolosità (artt.24 e 25 d.lgs.159/2011); inesistenza di disponibilità reale del bene intestato a terzi (presunta intestazione fittizia); insufficiente prova che i beni costituiscano provento di attività illecite; e, per la Capodiferro, mancata risposta sul rilievo richiesto di una perizia estimativa e contestazione del passaggio di proprietà del terreno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: le doglianze dei ricorrenti erano, in massima parte, censure di merito riguardanti la motivazione e la valutazione degli elementi probatori e quindi non deducibili in questa sede. Inoltre il ricorso della Fiorino è stato dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale. Anche il ricorso di Capodiferro è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze attengono al merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 - art. 1
Art.1 definisce i presupposti generali per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; la Corte ha ritenuto che la valutazione della pericolosità e della sua attualità sia questione di merito e che la motivazione fornita dai giudici di merito fosse sufficiente per resistere al controllo di legittimità limitato.
d.lgs. n. 159 del 2011 - artt. 24 e 25
Prevedono, tra l'altro, la necessità di dimostrare la correlazione temporale e l'eventuale sproporzione tra redditi leciti e valori acquistati; la Corte ha rilevato che le contestazioni sulla ricostruzione temporale e sulla provenienza dei beni attengono al merito e non possono essere rimesse al giudice di legittimità se non come violazione di legge specificamente dedotta.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 4
Richiamata per affermare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; ciò limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle questioni di motivazione e valutazione probatoria.
legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 3 ter, comma secondo
Ribadisce il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alle sole violazioni di legge, richiamato dalla giurisprudenza.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
Ground di cassazione relativo all'illogicità manifesta della motivazione; la Corte ha spiegato che, nei procedimenti di prevenzione, la mera censura sulla motivazione o sulla valutazione dei fatti si traduce in un vizio di merito non sindacabile in cassazione salvo casi estremi di motivazione inesistente o meramente apparente.
codice di procedura penale - art. 100
Stabilisce l'obbligo della procura speciale per il difensore del terzo interessato nel ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione; la mancata procura speciale rende inammissibile il ricorso.
codice di procedura civile - art. 182, comma secondo
Norma sulla regolarizzazione della rappresentanza processuale nel processo civile; la Corte ha chiarito che tale rimedio non è applicabile per sanare il difetto di procura nel ricorso per cassazione penale contro misure di prevenzione.
codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la sanzione di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione (misure patrimoniali/antimafia) il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: censure che si limitano a criticare la motivazione o la valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili.
- Le questioni sulla prova dell'origine illecita dei beni, sulla correlazione temporale tra acquisizione e pericolosità e sulla disponiblità effettiva dei beni sono essenzialmente questioni di merito da decidere in sede di merito e non riesaminate in Cassazione salvo vizi di legge chiari.
- Il difetto di procura speciale del difensore del terzo interessato comporta inammissibilità del ricorso in Cassazione e non può essere sanato con strumenti tipici del processo civile.
- Se si contesta il valore probatorio di atti, la mancata produzione di elementi nuovi nelle sedi successive indebolisce la possibilità di successo in Cassazione: occorre dedurre specifiche violazioni di legge piuttosto che un generico dissenso sulle conclusioni dei giudici di merito.
- La richiesta di accertamenti (es. perizia estimativa) deve essere proposta e valorizzata adeguatamente nei gradi di merito; la mancata decisione o la risposta ritenuta insufficiente è una questione di merito non risolvibile con un generico motivo di cassazione.
- Chi impugna provvedimenti di confisca dovrebbe concentrare i motivi di cassazione su profili di diritto formale o di violazione normativa precisa (es. violazione delle regole probatorie previste dalla legge), e non solo su ricostruzioni fattuali o presunzioni controverse.
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