Cassazione Penale, Sentenza n. 48526/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per il reato di furto (artt. 624 e 625 nn. 2 e 4 c.p.), deducendo: 1) violazione delle norme sul procedimento e sulle prove orali (artt. 187 e 468 c.p.p.) e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 24 Cost., art. 6 CEDU), per essere state assunte ed utilizzate in dibattimento dichiarazioni del teste Serra riferibili a un diverso procedimento; 2) vizio di motivazione rispetto alla valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.), con specifico rilievo sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Serra; 3) erronea applicazione delle aggravanti della destrezza e dell'uso di mezzo fraudolento (art. 625 c.p.), con conseguente richiesta di annullamento o, in subordine, dichiarazione di estinzione per prescrizione. In udienza è stata anche avanzata istanza, non in sede esecutiva, per l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) le censure erano in sostanza riproposizioni delle medesime questioni già trattate in appello senza un adeguato confronto critico con la motivazione della Corte territoriale, la quale è stata ritenuta logica, coerente e priva di vizi tali da giustificare intervento di legittimità; b) le doglianze costituzionali/CEDU non sono proponibili in cassazione come tali, ma possono formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, cosa che non è stata fatta; c) anche ammessa una possibile illegittimità nell'assunzione di parte delle dichiarazioni del teste Serra, la Corte d'appello ha esplicitamente motivato di poter prescindere da quelle dichiarazioni in ragione di altri elementi probatori autonomi e sufficienti (dichiarazione della persona offesa, riconoscimento sulla base di filmati di videosorveglianza), applicandosi il principio della cosiddetta resistenza della decisione di merito; d) la valutazione della sprovvedutezza della vittima non impedisce di ravvisare, come fatto dalla Corte territoriale, l'aggravante della destrezza e l'uso del mezzo fraudolento quando l'agente ha creato una condizione favorevole e ha agito con rapidità e scaltrezza; e) la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20bis c.p. in questa sede è inammissibile: l'istanza deve essere proposta al giudice dell'esecuzione nei termini e modi stabiliti dal d.lgs. n. 150/2022 e dalla normativa collegata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria come da dispositivo.
Norme richiamate
codice penale, art. 624
Definisce il reato di furto; la Corte conferma la qualificazione del fatto come furto sulla base degli elementi probatori.
codice penale, art. 625 nn. 2 e 4
Aggravanti contestate (destrezza e uso di mezzo fraudolento). La Corte territoriale e la Cassazione ritengono sussistenti: la destrezza quando l'agente crea condizioni favorevoli e agisce con rapidità; l'uso del mezzo fraudolento quando ci sono attività preparatorie e comportamenti idonei ad eludere la vigilanza della vittima.
codice di procedura penale, artt. 187 e 468 co. 1 e 4
Riguardano l'assunzione e la verbalizzazione delle prove testimoniali. La Cassazione rileva che, anche qualora si contestasse la corretta utilizzazione delle deposizioni, la Corte d'appello ha motivato che poteva prescindere da quelle dichiarazioni per altri elementi di prova autonomi.
codice di procedura penale, art. 192
Dispositivo sulla motivazione e valutazione della prova. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sia adeguata, logica e non contraddittoria, quindi non sindacabile in cassazione.
Costituzione italiana, art. 24
Diritto di difesa. La Corte osserva che l'eventuale doglianza costituzionale non è stata proposta nella forma di questione di legittimità costituzionale e quindi non è idonea a fondare il ricorso per Cassazione.
Convenzione europea per i diritti dell'uomo, art. 6 par. 1 e 2 (CEDU)
Diritti del giusto processo. La Corte ricorda che eventuali violazioni CEDU rilevanti per la Cassazione devono essere trattate nei modi previsti (o come questione costituzionale ove pertinente); la semplice deduzione non sostituisce la questione di legittimità costituzionale.
proc. pen., art. 606 lett. b)
Limiti del ricorso per cassazione: non è base legittima dedurre violazioni costituzionali o CEDU così come proposte; tali deduzioni devono essere convertite in questioni di legittimità costituzionale.
d.lgs. n. 150/2022, art. 95
Stabilisce le regole transitorie per l'applicazione delle pene sostitutive per procedimenti pendenti: l'istanza va proposta al giudice dell'esecuzione entro termini precisi; perciò la richiesta formulata in Cassazione è inammissibile.
codice penale, art. 20bis
Norma sulle pene sostitutive invocata dal difensore: la Corte ricorda che l'applicazione delle pene sostitutive è questione da iscriversi in sede esecutiva secondo la disciplina vigente, non in sede di legittimità.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso e possibilità di condanna per spese e sanzioni. La Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo III
Riferimento alle pene sostitutive più favorevoli: la Corte richiama la possibilità di applicazione solo secondo i modi e tempi previsti dalla normativa di riforma e nella sede corretta (esecuzione).
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile dedurre la sola violazione di norme costituzionali o della CEDU salvo che la censura sia proposta tramite una questione di legittimità costituzionale; quindi tali censure, se non formulate correttamente, rendono il motivo inammissibile.
- Le censure sulla valutazione della prova e sulla motivazione di merito sono ostiche in sede di legittimità: la Cassazione interviene solo se sussistono vizi logici, contraddittorietà o manifesta illogicità, non per riesaminare apprezzamenti di fatto correttamente motivati.
- Se una parte delle prove contestate risultano viziata, la decisione di merito può comunque essere resistente se il giudice spiega che il convincimento poggia su altri elementi probatori autonomi e sufficienti; in tal caso la censura è irrilevante per la cassazione.
- Le aggravanti di destrezza e di uso del mezzo fraudolento richiedono valutazioni concrete: destrezza quando l'agente crea una condizione favorevole e agisce con rapidità tale da eludere la percezione della vittima; uso del mezzo fraudolento quando vi è una preparazione scaltra idonea ad eludere la vigilanza.
- Le istanze per l'applicazione di pene sostitutive previste dalla riforma devono essere proposte al giudice dell'esecuzione nei termini normativamente previsti; non sono proponibili come richiesta incidentale o autonoma in sede di ricorso per cassazione.
- Lamentare l'utilizzabilità di una testimonianza già versata agli atti di altro procedimento richiede, per avere efficacia, una contestazione tempestiva e adeguata in grado di incidere sul complesso probatorio: se il giudice di merito spiega perché può prescidere da tale prova, la censura perde rilevanza in cassazione.
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