Sentenza n. 2819/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 14031-P del 28 novembre 2025, pratica n.20250016686, notificato il 12 dicembre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad a firma del Capo della Cancelleria consolare, dott. Augusto Palmieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile vizio, avvisando le parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. La procura, redatta in italiano e inglese, recava timbri con le diciture "Attested", "Advocate Hight Court" e "Notary Pubblic", ma non attestava che il pubblico ufficiale avesse previamente verificato l'identità del sottoscrittore né che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Il ricorrente ha quindi proposto il ricorso mediante un difensore privo di valida procura speciale. La questione è stata esaminata anche con riferimento all'applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e alla possibilità di rimessione in termini per errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha applicato l'art. 12 l. 218/1995, secondo cui il processo civile svolto in Italia è regolato dalla legge italiana, ritenendo che anche la procura rilasciata all'estero, se utilizzata in un processo amministrativo italiano, debba rispettare i requisiti della legge processuale italiana. Ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; l'autenticazione della procura richiede, ai sensi dell'art. 2703 c.c., l'attestazione dell'identità del sottoscrittore e della presenza del pubblico ufficiale al momento della firma. Le mere diciture apposte sul documento non consentivano di desumere tali elementi. L'invalidità della procura comportava, in senso giuridico, la mancanza della sottoscrizione del ricorso e impediva di collegare l'atto al ricorrente. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11 del 2025, ha escluso che tale disposizione esprima un principio generale applicabile al processo amministrativo e ha ritenuto incompatibile la sanatoria con la necessità che la procura preceda la redazione e la notificazione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini, poiché il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria e non sussistevano oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione e della prossimità temporale della pronuncia dell'Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, anche se rilasciata all'estero, è soggetta alle regole processuali italiane.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione giuridicamente rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura.
art. 2703 c.c.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L'autenticazione della procura richiede che siano desumibili sia l'identificazione del sottoscrittore sia l'apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La mancanza della sottoscrizione del ricorso determina la nullità dell'atto e, nel caso esaminato, l'inammissibilità del giudizio.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto relativo alla valida instaurazione del giudizio è rilevabile anche d'ufficio e impedisce una pronuncia sul merito.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della sanatoria della procura invalida non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la struttura del rito amministrativo.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha previamente avvisato le parti del possibile rilievo d'ufficio dell'inammissibilità per invalidità della procura e della possibile definizione con sentenza semplificata.
art. 60 c.p.a.
Sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all'estero deve comunque rispettare i requisiti della legge processuale italiana applicabile al giudizio.
- L'autenticazione della procura speciale richiede che dal documento risultino l'identificazione preventiva del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale e l'apposizione della firma alla sua presenza; mere attestazioni generiche o timbri privi di ulteriori specificazioni non sono sufficienti.
- Nel processo amministrativo, l'invalidità o l'inesistenza giuridica della procura speciale comporta la mancanza della sottoscrizione del ricorso ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., impedendo la valida instaurazione del giudizio.
- L'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente invalida o inesistente, poiché nel rito amministrativo la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
- La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e non è configurabile, per ricorsi proposti dopo la pubblicazione della pronuncia chiarificatrice dell'Adunanza Plenaria, in assenza di oggettive ragioni di incertezza sul diritto applicabile o di gravi impedimenti di fatto.
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