Sentenza del 15/04/2019 n. 2303 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Istanza adesione a processo verbale della G.d.F. - utilizzo modello difforme - rigetto - illegittimità - onere dimostrazione che difformità modello crea pregiudizio buon esito richiesta e non costituisca mera difformità grafico o formale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva presentato, entro trenta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, un'istanza di adesione ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997. L'Agenzia delle Entrate aveva tacitamente rigettato l'istanza e successivamente emesso avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, sostenendo che l'istanza non fosse conforme al modello approvato con il provvedimento direttoriale n. 133925/2008 e che non fosse stata allegata la copia del documento di identità. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la validità dell'istanza.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole alla contribuente. Ha ritenuto illegittimo il mancato esame dell'istanza fondato genericamente sulla difformità dal modello, poiché l'Ufficio non aveva dimostrato che tale difformità fosse contenutistica e idonea a pregiudicare il buon esito della richiesta, anziché meramente grafica o formale. La mancata allegazione del documento di identità non comportava nullità, non essendo prevista dalla legge e non essendo espressamente sanzionata con tale conseguenza dal provvedimento direttoriale. In applicazione dei principi di buona fede e collaborazione, l'Ufficio avrebbe dovuto eventualmente richiedere un'integrazione documentale. Nulla per le spese.
Norme richiamate
Art. 5-bis del D.Lgs. 218/1997
Disciplina l'adesione del contribuente al processo verbale di constatazione, consentendo la presentazione dell'istanza entro il termine previsto e con riferimento al contenuto integrale del verbale.
Art. 83, comma 18-quater, del D.L. 112/2008
"demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente"
Consente all'Amministrazione di stabilire le modalità operative della comunicazione di adesione, ma tali modalità non possono essere applicate in modo formalistico o con conseguenze invalidanti non espressamente previste.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 133925/2008
Prevedeva l'utilizzo del modello approvato e l'allegazione del documento di identità. La sanzione della nullità era collegata esclusivamente all'utilizzo del modello, non alla mancata allegazione del documento di identità.
Art. 10 della Legge 212/2000
Impone all'Amministrazione finanziaria il rispetto dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione con il contribuente. In presenza di una carenza documentale sanabile, l'Ufficio dovrebbe favorire l'integrazione anziché ignorare l'istanza.
Massime di principio
- La mera difformità grafica o formale rispetto a un modello amministrativo non rende automaticamente invalida un'istanza, se il contenuto essenziale e la volontà del contribuente risultano chiari.
- L'Amministrazione che invoca l'irregolarità di un'istanza deve indicare concretamente quale requisito sostanziale manchi e dimostrare che la difformità comprometta la funzione dell'atto.
- Una formalità prevista da un provvedimento amministrativo produce effetti invalidanti solo se la relativa sanzione è espressamente prevista o se la formalità è indispensabile al raggiungimento dello scopo dell'atto.
- La mancata allegazione di un documento o di un elemento integrabile dovrebbe, secondo i principi di buona fede e collaborazione, comportare una richiesta di regolarizzazione quando non impedisca di identificare il richiedente e comprendere la richiesta.
- Un'istanza tempestiva e sostanzialmente conforme alla disciplina legislativa non può essere ignorata dall'Amministrazione sulla base di rilievi formali generici.
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